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15.2022.106 • TRAC TI 15.2022.106 Generato dall'IA

Supervisory Appeal Against Bankruptcy Notice Limited to Formal Violations

Numero d'incarto 15.2022.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The reviewing authority dismissed an appeal against the notification of bankruptcy proceedings initiated after the debtor failed to oppose the execution claim for a monetary debt. The court reasoned that a supervisory appeal against a bankruptcy notice is restricted to formal violations, such as issues of jurisdiction or non-applicability of ordinary bankruptcy proceedings, and cannot address the substantive validity of the underlying debt. Since the appellant's objections concerned the merits of the claim (e.g., damages allegedly caused by the creditor), the proper recourse was through judicial procedures, such as opposition or debt contestation, which the appellant had forfeited by failing to oppose the initial enforcement order.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 83 cpv. 2 LEF; Supervisory Appeal Against Bankruptcy Notice Limited to Formal Violations: The court reasoned that a supervisory appeal against a bankruptcy notice is restricted to formal violations, such as issues of jurisdiction or non-applicability of ordinary bankruptcy proceedings, and cannot address the substantive validity of the underlying debt. Since the appellant's objections concerned the merits of the claim (e.g., damages allegedly caused by the creditor), the proper recourse was through judicial procedures, such as opposition or debt contestation, which the appellant had forfeited by failing to oppose the initial enforcement order.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento vigilanza dell'autorità competente limitazione del potere cognitivo opposizione debito pecuniario procedure di ricorso Comminatoria di fallimento. Ricorso per motivi di merito

Disposizioni normative citate

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Art. 9 cpv. 2 LPR
Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Art. 17 LEF
Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento.
Art. 160 LEF
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
Art. 88 cpv. 1 LEF
39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­­tro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF).
Art. 17 cpv. 1 LEF
Non spetta né all’UE né all’au­­torità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art.
Art. 83 cpv. 2 LEF
LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), che presuppongono però che l’escusso abbia interposto opposizione al precetto esecutivo (art.
Art. 74 LEF
2 LEF), che presuppongono però che l’escusso abbia interposto opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che la reclamante ha omesso di fare, precludendosi la possibilità di opporsi alla prosecuzione dell’ese­cuzione contestando la validità del credito posto in esecuzione.
Art. 46 cpv. 2 LTF

Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited in the dispositive order regarding the non-collection of court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in the dispositive order regarding the non-collection of court fees.

62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the dispositive order regarding the non-collection of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.106 · Lugano 21 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 8 settembre 2022 della

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 aprile 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, IT-__________

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 18 marzo 2022 PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 4'650.– complessivi oltre agli accessori, il 29 aprile 2022 la sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso 8 settembre 2022, la RI 1 contesta la comminatoria di fallimento e ne chiede implicitamente l’annullamento.

C. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­­tro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, la RI 1 si duole che l’escutente *"è andata in infortunio senza avvisare che tipo di problema aveva"*, non ha mai consegnato i

certificati medici in originale, non si è mai presentata dal loro medico e *"faceva pagare ai clienti con quello che

batteva in cassa"*, creandole un danno cospicuo.

Quanto censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non spetta né all’UE né all’au­­torità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), che presuppongono però che l’escusso abbia interposto opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che la reclamante ha omesso di fare, precludendosi la possibilità di opporsi alla prosecuzione dell’ese­cuzione contestando la validità del credito posto in esecuzione. L’UE ha quindi correttamente notificato la comminatoria di fallimento impugnata (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Non appaiono infatti dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento del tipo indicato nel soprastante considerando 1.

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – IT-.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.