Appeal Regarding Seizure of Estate Share Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed an enforcement office's seizure of their one-sixth share in their father's estate, which included real property, arguing against the seizure procedure and all related actions taken by the office. The appellate court, acting as the supervisory authority, dismissed the appeal as inadmissible in large part due to a lack of specific reasoning for challenging various actions, reiterating that matters concerning the underlying debt claims should have been contested in prior opposition proceedings. The court further found that the appellant's objections regarding non-seized assets, like bank accounts or minimum subsistence levels, were irrelevant to the current enforcement action, ultimately rejecting the appeal to the extent it was receivable and warning against future filings based on previously dismissed grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 132 cpv. 3 CPC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35; Appeal Regarding Seizure of Estate Share Dismissed: The appellate court, acting as the supervisory authority, dismissed the appeal as inadmissible in large part due to a lack of specific reasoning for challenging various actions, reiterating that matters concerning the underlying debt claims should have been contested in prior opposition proceedings. The court further found that the appellant's objections regarding non-seized assets, like bank accounts or minimum subsistence levels, were irrelevant to the current enforcement action, ultimately rejecting the appeal to the extent it was receivable and warning against future filings based on previously dismissed grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible to the extent it was receivable due to a lack of motivation, as referenced in this provision.
This provision was cited in relation to the decision not to levy court fees.
This provision was cited in relation to the decision not to award indemnities.
This provision was cited in relation to the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.105 · Lugano 21 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 2 settembre 2022 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 12 agosto 2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 4 (n. __________72, __________22 e __________67) promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da:
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona PI 3, PI 1, (rappresentata da RA 1, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 13 luglio 2022 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al pignoramento
della quota di 1⁄6 dell’escusso RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui attivi comprendono in
particolare il fondo n. __________ RFD di __________, stimandone il valore in fr. 102'906.–;
che l’UE ha accertato che l’escusso non possiede altri beni da sottoporre a pignoramento;
ch’egli lavora solo saltuariamente, ma l’UE ha ritenuto i suoi introiti inaccertabili;
che con il ricorso in esame, del 2 settembre 2022, RI 1 contesta l’esecuzione del pignoramento e il relativo verbale del 12 agosto 2022, così come tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte *“all’Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario, alla PI 3 e ai coeredi”*;
che presentato all’autorità di vigilanza – nel Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) – entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica del verbale di pignoramento impugnato, notificato all’escusso il 23 agosto 2022 (secondo il tracciamento della raccomandata allegata al ricorso quale doc. 2), il ricorso è tempestivo;
che il ricorrente ribadisce sostanzialmente parte degli argomenti già fatti valere contro i pignoramenti a favore dei gruppi n. 1, 2 e 3 (sentenze della CEF 15.2021.106 e 15.2021.125 del 14 gennaio 2022, e 15.2022.35 del 23 marzo 2022);
che
– va quindi ribadito per l’ultima volta – nella misura in cui il ricorrente contesta *“tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 25.02.2022, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla PI 1 e ai coeredi”* senz’altra precisazione, la sua
impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento;
che la questione dell’accesso al suo conto aperto presso la PI 3 non si pone in questa sede, perché contrariamente a quanto allega il ricorrente non è oggetto dell’ultimo pignoramento;
che il medesimo discorso vale per la contestazione del minimo esistenziale e per l’importo del suo reddito (ricopiate dal citato ricorso 15.2021.106), giacché l’UE non l’ha neppure accertato né pignorato (già citata sentenza 15.2021.125, pag. 2);
che le decisioni relative ai ricorsi interposti da RI 1 in merito ai gruppi da 1 a 3 sono già state emesse e sono definitive (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_88+89/2022 del 16 febbraio 2022, 5F+7_6/2022 del 1° aprile 2022 e 5A_281/2022 del 26 aprile 2022), sicché la sua richiesta di effetto sospensivo è senza oggetto, come lo è pure per il ricorso ora in esame, stante l’esito del giudizio odierno;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che stante l’esito del giudizio odierno, anche nel caso in esame si può prescindere dal trasmettere il ricorso all’UE per eseguire l’istruttoria prevista dalla legge di procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che per il medesimo motivo si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza ai creditori, cui il ricorso non è stato comunicato;
che RI 1 è reso attento che eventuali futuri ricorsi fondati su censure già respinte più volte in precedenza verranno considerati abusivi e gli saranno restituiti senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC per analogia);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.