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15.2022.104 • TRAC TI 15.2022.104 Generato dall'IA

Seizure of Income Pending Contest of Improved Financial Circumstances

Numero d'incarto 15.2022.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a seizure of CHF 270 monthly from their income, which was initiated by a creditor following a prior partial admission of the debtor's objection regarding the lack of improved financial circumstances, and a subsequent ordinary action contesting the improved financial circumstances was filed. The supervisory authority partially upheld the appeal, reasoning that the execution office was correct to proceed with the seizure based on the initial finding of improved circumstances, but erred by not explicitly stating the seizure was provisional and by failing to suspend the distribution of seized proceeds while the contestation action regarding the change in fortune was pending, therefore ordering the execution office to document the provisional nature of the seizure and halt distribution until a final decision in the contestation procedure.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 83 cpv. 1 LEF, Art. 118 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 83 cpv. 1 LEF per analogia; Seizure of Income Pending Contest of Improved Financial Circumstances: The supervisory authority partially upheld the appeal, reasoning that the execution office was correct to proceed with the seizure based on the initial finding of improved circumstances, but erred by not explicitly stating the seizure was provisional and by failing to suspend the distribution of seized proceeds while the contestation action regarding the change in fortune was pending, therefore ordering the execution office to document the provisional nature of the seizure and halt distribution until a final decision in the contestation procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
situazione finanziaria ordine del pignoramento sequestro di documenti autorizzazione all’esecuzione utile decisione parziale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 83 cpv. 1 LEF per analogia

Used to justify the requirement that the enforcement office should have carried out the seizure provisionally.

art. 118 LEF

Used to justify the order to suspend the distribution of the proceeds from the realization.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive section to establish that no court fee is levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive section to establish that no legal costs/indemnities are awarded.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive section to establish that no legal costs/indemnities are awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.104 · Lugano 12 ottobre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 31 agosto 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento emesso il 23 agosto 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­casso di fr. 4'701.70 oltre a spese e interessi.

B. Con decisione 25 novembre 2021 la Giudice di pace del Circolo di Agno ha parzialmente ammesso l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da RI 1, stabilendo un’eccedenza pignorabile del

reddito mensile dell’escussa pari a fr. 270.–. A richiesta dell’escutente del 6 dicembre 2021, l’UE ha proceduto, il 30 marzo 2022, a pignorare il salario versato all’escussa dall’__________ per la quota mensile eccedente fr. 2'231.40. L’11 aprile 2022, l’UE ha annullato il pignoramento e l’ha poi nuovamente

notificato al datore di lavoro il 28 aprile 2022 limitatamente a fr. 270.– mensili. Avendo questa Camera, il 4 mag­gio

2022, concesso effetto sospensivo al ricorso presentato dal­l’escussa contro la decisione della Giudice di pace, il 13 maggio 2022 l’UE ha nuovamente annullato il pignoramento.

C. Con

sentenza del 3 giugno 2022 (inc. 14.2021.204), la Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso appena citato. Entro il termine di venti giorni menzionato nella sentenza, il 4 luglio 2022 RI 1 ha promosso davanti alla Giudicatura di pace del circolo di Agno azione di contestazione di ritorno a miglior fortuna (in procedura ordinaria).

D. Il

28 agosto 2022, l’UE ha nuovamente notificato al datore di lavoro di RI 1 il pignoramento del suo salario limitatamen­te a fr. 270.– mensili e il 31 agosto l’ha notificato alla cassa disoccupazione __________ in seguito all’avvenuta fine del rapporto di lavoro con l’__________.

E. Con ricorso del 31 agosto 2022, RI 1 chiede di sospendere il pignoramento con effetto immediato e di rimborsarle da subito la quota di fr. 270.– eventualmente pignorata del salario di agosto 2022.

F. Il

5 settembre 2022, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale nel senso che ha ordinato la sospensione della distribuzione delle quote di salario pignorate fi­no alla decisione sul ricorso.

G. Con osservazioni del 22 settembre 2022 l’UE ha confermato il proprio operato, fatta eccezione della mancata indicazione sul verbale di pignoramento del suo carattere provvisorio (fatto presente nell’ordinanza del 5 settembre). Entro il termine assegnatole, la PI 1 non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente chiede di sospendere il pignoramento con effetto immediato in quanto è tuttora pendente la causa di contestazione di ritorno a miglior fortuna da lei avviata e sia lei che il marito si tro-vano in una situazione assai precaria dal momento che sono entrambi disoccupati.

3. Se il credito posto in esecuzione non è (più) contestato, il creditore procedente

– decorso il termine per il pagamento – può chiedere la continuazione dell’esecuzione e domandare il pignoramento prov­visorio

non appena il giudice ha accertato, nella procedura sommaria (art. 265*a* cpv. 1 a 3 LEF), che l’escusso è ritornato a miglior fortuna (DTF 126 III 204 segg.), limitatamente, al massimo, all’im­porto della miglior fortuna eventualmente stabilito dal giudice (cfr. art. 265*a* cpv. 3, primo periodo LEF).

3.1 Nella fattispecie, l’UE ha quindi a ragione dato seguito alla doman­da di continuazione dell’esecuzione presentata dall’PI

1 dopo che la Giudice di pace, il 25 novembre 2021, aveva parzialmente accolto l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta dall’escussa. Ha prontamente limitato il pignoramento alla quota di fr. 270.– stabilita dal Giudice dopo che l’escus­sa gli aveva segnalato il suo errore iniziale (sopra ad B).

3.2 L’UE avrebbe tuttavia dovuto eseguire il pignoramento in via unicamente provvisoria (art. 83 cpv. 1 LEF per analogia), con la conseguenza che la distribuzione del provento della realizzazione andava sospesa (cfr. art. 118 LEF). Il ricorso va accolto in questa mi­sura. Va invece respinta la richiesta di restituzione di quanto pignorato (attualmente due quote di fr. 270.– ognuna versate sul conto dell’UE il 1° e il 29 settembre 2022). Il pignoramento diverrà definitivo o decadrà al momento in cui la decisione nella causa di contestazione del ritorno a miglior fortuna diventerà esecutiva.

3.3 Con un *“complemento del ricorso”* del 4 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto a questa Camera di poter pagare lei direttamente la trattenuta di fr. 270.–, se richiesto per mezzo di un ordine permanente. Si tratta però di una domanda da rivolgere in prima battuta all’UE. L’autorità di vigilanza potrebbe essere chiamata a determinarsi al riguardo solo se l’UE la dovesse respingere o ignorare.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine al-l’Ufficio d’esecuzione di menzionare sul verbale di pignoramento il suo carattere provvisorio e di sospendere la distribuzione alla procedente di quanto pignorato fino a decisione esecutiva nella causa di contestazione del ritorno a miglior fortuna.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.