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15.2022.103 • TRAC TI 15.2022.103 Generato dall'IA

Challenge to Alimony Seizure Notice Based on Post-Judgment Payments

Numero d'incarto 15.2022.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged an execution office's notice of seizure, which was based on a final enforcement order for alimony, arguing that the execution office failed to account for numerous subsequent payments made directly to the creditor, substantially reducing the outstanding debt. The supervisory authority determined it lacked jurisdiction to rule on the material validity of the debt, stating that disputes over the amount of payments that occurred *after* the issuance of the final enforcement order must be raised either during an opposition to the enforcement proceedings or subsequently through a separate action to annul the execution, thereby dismissing the appeal as inadmissible because it improperly sought to litigate the substance of the claim rather than the formal regularity of the seizure procedure.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 80 LEF, Art. 81 LEF; Challenge to Alimony Seizure Notice Based on Post-Judgment Payments: The supervisory authority determined it lacked jurisdiction to rule on the material validity of the debt, stating that disputes over the amount of payments that occurred *after* the issuance of the final enforcement order must be raised either during an opposition to the enforcement proceedings or subsequently through a separate action to annul the execution, thereby dismissing the appeal as inadmissible because it improperly sought to litigate the substance of the claim rather than the formal regularity of the seizure procedure.

Parole chiave

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esecuzione del pignoramento credito in esecuzione vigilanza dell'autorità competente autorizzazione all’esecuzione azione creditoria opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 9 cpv. 2 LPR
Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Art. 3 LPR
Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 luglio 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
Art. 17 LEF
3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 luglio 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Art. 17 cpv. 1 LEF
Orbene, l’autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è data la via giudiziaria riservata dall’art. 17 cpv. 1 LEF – bensì solo sulla regolarità formale della procedura esecutiva.
Art. 80 LEF
Nel caso in cui, come nella fattispecie, l’escutente fonda la propria pretesa su un titolo di rigetto definitivo, ossia sua una decisione esecutiva (art. 80 LEF), le censure di
Art. 81 LEF
diritto materiale, se riguardano fatti verificatisi *“dopo”* la decisione invocata quale titolo di rigetto, devono essere sollevate e discusse in sede di rigetto dell’opposizione (art. 81 LEF; DTF 143 III 568 consid.
Art. 85 LEF
5.2), fatta salva in seguito la via dell’annullamento dell’esecuzione in procedura sommaria (art. 85 LEF) od ordinaria (art.
Art. 46 cpv. 2 LTF
Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 568
81 LEF; DTF 143 III 568 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order regarding the non-imposition of costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the non-imposition of costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.103 · Lugano 21 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 23 agosto 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 28 luglio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2018 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro l’ex-marito RI 1 per l’incasso di fr. 6'665.– oltre agli accessori.

B. Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione pre­sentata da PI 1, cui erano allegate la decisione 2 aprile 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che rigetta l’opposizione interposta da RI 1 in via definitiva, la decisione 22 luglio 2019 (14.2019.71) con cui questa Camera dichiara irricevibile il reclamo inoltrato dall’escusso contro la decisione di rigetto e la sentenza 23 settembre 2019 (5D_162/2019) del Tribunale federale, che dichiara irricevibile il ricorso presentato contro la decisione cantonale, il 28 luglio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 24 agosto 2022 fino a concorrenza di fr. 7'361.90, spese e interessi compresi.

C. Il

2 agosto 2022, PI 1 ha comunicato all’UE di aver ricevuto dall’ex-marito da ottobre del 2019 27 rate di fr. 120.– per complessivi fr. 3'240.–, che sono stati dedotti dal credito posto in esecuzione, che attualmente ammonta a fr. 4'056.10, compresi gli interessi e le spese.

D. Con ricorso del 23 agosto 2022, RI 1 contesta il preannunciato pignoramento e ne chiede *“il rigetto”*.

E. Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 luglio 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il ricorrente si duole che l’ex moglie non ha comunicato all'UE tutti i pagamenti da lui eseguiti, allegando che il saldo effettivo del suo debito ammonta a circa fr. 1'200.– e non a fr. 4'066.65.

3. Orbene, l’autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è data la via giudiziaria riservata dall’art. 17 cpv. 1 LEF – bensì solo sulla regolarità formale della procedura esecutiva. Nel caso in cui, come nella fattispecie, l’escutente fonda la propria pretesa su un titolo di rigetto definitivo, ossia sua una decisione esecutiva (art. 80 LEF), le censure di

diritto materiale, se riguardano fatti verificatisi *“dopo”* la decisione invocata quale titolo di rigetto, devono essere sollevate e discusse in sede di rigetto dell’opposizione (art. 81 LEF; DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2), fatta salva in seguito la via dell’annullamento dell’esecuzione in procedura sommaria (art. 85 LEF) od ordinaria (art. 85*a* LEF), in particolare quando l’escusso intenda dimostrare eventuali pagamenti successivi alla decisione di merito fatti in mano dell’escusso, che quest’ultimo non ha comunicato o ha rifiutato di comunicare all’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28 settembre 2022 consid. 2.2 e il rinvio). Nel caso in cui le parti divergono sull’ammontare dei pagamenti, spetta pertanto al giudice determinarsi in merito e non all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. Il ricorso è di conseguenza irricevibile.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.