Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Amendment Following Enforcement Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual challenged executive decrees issued against them and their spouse by a cantonal enforcement office, seeking annulment, payment plans, and various sanctions and damages against the creditor and enforcement officials. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to amend the recourse within the mandated deadline after being instructed to remove claims pertaining only to the spouse, a failure to comply considered exacerbated by the fact that the enforcement action itself had been withdrawn and cancelled prior to the ruling.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso dell’escusso (anche) contro un precetto esecutivo diretto contro il coniuge. Mancato emendamento del ricorso entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for not collecting court fees, which is reflected in the dispositive regarding costs.
Cited in the reasoning as the basis for not allocating indemnities, which is reflected in the dispositive regarding costs.
Cited in the reasoning as the basis for not allocating indemnities, which is reflected in the dispositive regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.100 · Lugano 7 ottobre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 23 agosto 2022 da
RI 1 contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di sede di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 3 agosto 2022 nelle esecuzioni n. __________3 e __________6 promosse nei confronti rispettivamente della ricorrente e di suo marito PI 2 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________3 emesso il 3 agosto 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d'esecuzione (UE), lo Stato del Cantone Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 350.– oltre agli interessi del 5% dal 16 luglio 2022 (con l’indicazione quale causa del credito della *“Fattura no 2022 47114642 del 16 marzo 2022 + interessi al 5.00% calcolati dal 15.04.2022, importo dovuto (acconti dedotti -150)”*) e di fr. 4.40 (per *“Interessi calcolati fino al 15.07.2022”*);
che con il ricorso in esame, del 23 agosto 2022, __________, unitamente al marito PI 2, chiedono l'annullamento dei precetti esecutivi n. __________3 (diretto contro di lei) e __________6 (diretto contro di lui), di *"tacitare"* l'escutente con pagamenti di rate di fr. 50.– mensili, di addossare le spese al Cantone, di comminare multe disciplinari di fr. 1'000.– e fr. 5'000.– ai curatori di lui, avv. __________ e __________, di emettere la multa
disciplinare di fr. 1'000.– e fr. 5'000.– *"al danno patrimoniale"* e di assegnare loro risarcimenti di fr. 5'000.–,
un rimborso per spese redazionali di fr. 600.– e un’indennità d'inconvenienza di fr. 5'000.–;
che con ordinanza del 26 agosto 2022, il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso, togliendone tutte le censure riferite alla sola posizione del marito e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, e per firmare in originale il ricorso emendato;
che in stessa data il presidente, in conformità alle avvertenze contenute in numerose sentenze della Camera, ribadite in ultimo luogo nella decisione 15.2022.29 del 28 marzo 2022 (dispositivi n. 1 e 2), ha restituito a PI 2 senz’altra formalità il ricorso in esame, così come un precedente ricorso del 10 agosto 2022, in quanto presentati abusivamente senza l’approvazione del suo curatore, avv. __________, tuttora in carica secondo la risoluzione n. 137/2021 dell’Autorità regionale di protezione 9 (dispositivo n. 4);
che RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza del 26 agosto 2022;
che la stessa va nondimeno reputata notificata il settimo giorno di giacenza postale, ossia il 6 settembre 2022, in virtù della finzione dell’art. 138 cpv.
3 lett. a CPC (per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), siccome RI 1 doveva aspettarsi comunicazione della Camera, avendola ella stessa adita (v. anche art. 14 cpv. 3 LPR);
che non avendo la ricorrente emendato l’atto ricorsuale entro il termine impartitole (scaduto il 16 settembre 2022), il ricorso va dichiarato irricevibile in conformità all’avvertenza contenuta nel dispositivo n. 2 dell’ordinanza del 26 agosto 2022;
che nel frattempo lo stesso è ad ogni modo diventato senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione e al suo annullamento avvenuti il 5 ottobre 2022;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario intimare all’escutente né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.