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15.2021.98 • TRAC TI 15.2021.98 Generato dall'IA

Appeal of Wage Garnishment Order Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit

Numero d'incarto 15.2021.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An enforcement debtor appealed the wage garnishment order, specifically challenging the inclusion of accrued but untaken vacation pay, which the debtor wished to receive directly from the employer during specific months to cover their living minimum, rather than being subject to the general garnishment exceeding the living minimum established by the enforcement office, which had also recently adjusted the living minimum upwards due to new employment circumstances. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory ten-day deadline for challenging the garnishment decision, and further found it unfounded as the previous ruling already confirmed the garnishment of vacation pay as part of total earnings, clarifying that the enforcement office, not the employer, has the exclusive competence to manage the timing of the release of such funds to ensure the living minimum is met.

Regesto Legislator

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Art. 110 LEF, Art. 3 LPR, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 11 cpv. 4 LALEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Appeal of Wage Garnishment Order Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory ten-day deadline for challenging the garnishment decision, and further found it unfounded as the previous ruling already confirmed the garnishment of vacation pay as part of total earnings, clarifying that the enforcement office, not the employer, has the exclusive competence to manage the timing of the release of such funds to ensure the living minimum is met.

Parole chiave

Generato dall'IA
pignoramento del salario deposito tardivo precetto esecutivo salario minimo decisione d'esecuzione termine legale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 91 III 46
4 LALEF) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning to establish that the appeal was manifestly late and therefore inadmissible, which is the substance of order 1.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying court fees, as stated in order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding costs/indemnities, as stated in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding costs/indemnities, as stated in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.98 · Lugano 22 ottobre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 1° settembre 2021 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il 23 giugno 2021 a favore delle esecuzioni dei gruppi n. 2 e 3 promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (es. n__________26, __________10 e 2__________68) (rappresentato dalla Sezione della popolazione, Bellinzona

e dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 2, __________ (es. n. __________07) (rappresentata da RA 2, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’11 dicembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato a favore del gruppo n. 2 la quota del reddito del­l’e­scusso RI 1 eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 4'549.45 (indicativamente fr 1'450.55) dall’11 dicembre 2020 e ha ingiunto alla sua datrice di lavoro, la ditta interinale PI 3 (in seguito PI 3), di versare tale quota;

che adita con un ricorso dell’escusso la Camera ha fatto ordine all’UE, con

sentenza del 12 aprile 2021 (inc. 15.2020.134), di trattenere le indennità di fr. 1'508.10 per vacanze non godute incassate a favore delle esecuzioni del gruppo n. 2 e di riversarle all’e­scusso, quando egli gli avrebbe comunicato il periodo in cui ha preso o avrebbe preso le vacanze, nella misura necessaria a coprire, con eventuali altri redditi, il suo minimo esistenziale in quel periodo;

che l’8 febbraio 2021 l’UE ha eseguito un ulteriore pignoramento a favore del gruppo n. 3 (formato dalla sola esecuzione n. __________68 per fr. 351.50) della quota dell’indennità di disoccupazione mensile di fr. 4'500.– percepita dall’escusso eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in quel momento in fr. 3'687.45 (tolte le spese professionali precedentemente riconosciute) e, scaduto il termine di partecipazione dell’art. 110 LEF, ha inviato il relativo verbale alle parti il 6 aprile 2021;

che tenuto conto del fatto che la PI 3 aveva trovato un nuovo lavoro per RI 1 presso la __________ di __________, il 23 giugno 2021 l’UE ha proceduto a una revisione dei pignoramenti del reddito dell’escusso, aumentando il suo minimo esistenziale a fr. 4'257.45, tenuto conto dei costi dei pasti consumati fuori domicilio di fr. 211.– e delle trasferte fino al luogo del (nuovo) lavoro con il veicolo privato, pari a fr. 352.–;

che con ricorso del 1° settembre 2021, RI 1 allega di essersi reso conto nel giugno e nel luglio 2021 che la PI 3, a richiesta dell’UE, non aveva accantonato le sue indennità per vacanze non godute come egli le aveva invece chiesto di fare, precisando che le avrebbe poi chieste in agosto e in dicembre per compensare i giorni di vacanza;

che il ricorrente chiede d’intimare all’UE *“di ripristinare la questio­ne, annullare la direttiva su come redigere la busta da parte della PI 3 e prendere le dovute misure nei confronti di chi abusa della propria posizione”*;

che nelle sue osservazioni del 20 settembre 2021 l’UE ricorda di aver dovuto intervenire presso la datrice di lavoro, con scritto del 23 luglio 2021, per segnalare che eventuali modifiche delle trattenute sono di sua esclusiva competenza, perché RI 1 aveva chiesto alla PI 3 di rettificare il suo conteggio di salario in particolare in merito al *“cumulo vacanze”* e agli assegni familiari;

che nel chiedere di *“annullare la direttiva su come redigere la bu-sta da parte della PI 3”*, il ricorrente contesta in realtà il pignoramento del “cumulo vacanze”, ch’egli avrebbe voluto farsi versare direttamente dalla datrice di lavoro nei mesi di agosto e dicembre;

che risulta già dalla decisione del pignoramento del 23 giugno 2021 ch’essa si estende a *“ogni”* importo eccedente il minimo vitale, ovvero anche alle indennità per vacanze non godute;

che il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che per quanto riguarda il pignoramento il ricorso, del 1° settembre 2021, è quindi manifestamente tardivo e dunque irricevibile;

che del resto la Camera ha già precisato nella sua decisione precedente la correttezza del pignoramento del “cumulo vacanze” – che fa parte della retribuzione dell’escusso –, ordinando all’UE so­lo di trattenerlo fino al momento in cui l’escusso potrebbe averne bisogno per coprire il proprio minimo esistenziale;

che spetta pertanto all’organo esecutivo e non al datore di lavoro “accantonare” l’indennità in questione e decidere, con competen­za esclusiva, quando e in quale misura versarla all’escusso;

che non risulta d’altronde alcuna *“direttiva su come redigere la busta da parte della PI 3”*, bensì una decisione – come visto corretta – di versare all’UE *“ogni importo eccedente il minimo vitale”*;

che il ricorso non è solo irricevibile ma anche infondato;

che risulta così senza fondamento la richiesta di *“prendere le dovute misure nei confronti di chi abusa della propria posizione”*, per tacere del fatto che la domanda d’intervento disciplinare non potrebbe, ad ogni modo, avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; sentenze della CEF 15.2005.82 del 5 settembre 2005 consid. 3 e 15.2005.66 del 12 luglio 2005);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – , , ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.