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15.2021.97 • TRAC TI 15.2021.97 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Continuation Deadline Expired During Opposition Proceedings

Numero d'incarto 15.2021.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor, having initiated enforcement proceedings following an opposition to a payment order, appealed a supervisory authority's decision declaring their request for the continuation of the enforcement inadmissible because the one-year statutory deadline had expired. The court reasoned that while the initial one-year period to continue enforcement began upon service of the payment order, it was suspended when the creditor initiated proceedings to overturn the opposition, which concluded with a judgment that became final twenty days after its issuance date. The court calculated that the request for continuation, filed shortly after the judgment became final, was still filed after the one-year limitation period, calculated from the service date plus the duration of the suspension, had elapsed, thereby upholding the inadmissibility decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione. Termine di perenzione del diritto di proseguire l’esecuzione

Parole chiave

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termine di pagamento continuazione dell'esecuzione termini cessazione dei pagamenti opposizione tardiva opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 III 487
88 LEF), vale a dire fino al giorno a partire dal quale la decisione non può più essere contestata con un rimedio di diritto ordinario (DTF 139 III 487 consid.
DTF 125 III 46
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the subordinate request to challenge the Justice of the Peace decision, which is only reviewable against decisions of execution offices.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the ruling (point 7) to establish that no court fees are levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the ruling (point 7) to establish that no indemnities are awarded.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the ruling (point 7) to establish that no indemnities are awarded.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.97 · Lugano 10 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 20 agosto 2021 di

RI 1 (titolare della ditta individuale PINT1 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro la decisione 11 agosto 2021 d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promos­sa dal ricorrente nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, RI 1, titolare della ditta individuale PINT1 1, procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 2'757.– oltre a interessi e spese.

B. Avendo l’escussa il 14 maggio 2020 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 maggio 2021 RI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

C. In risposta alla disposizione ordinatoria del 17 maggio 2021 con cui il Giudice di pace lo invitava a produrre un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escussa, il 18 maggio l’istante ha comunicato di non poter ottemperare a tale richiesta e chiesto che venis­se avviata la procedura di conciliazione per la medesima pretesa. Con decisione del 21 maggio 2021 il Giudice di pace ha quindi stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto dell’opposizione poiché divenuta senza oggetto.

D. A seguito dell’udienza di conciliazione tenutasi il 1° giugno 2021 alla sola

presenza di RI 1, l’8 giugno 2021 il primo giudice ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio, secondo cui PI 1 veniva condannata a pagare all’istante

la somma onnicomprensiva di fr. 2'400.–, da corrispondere in dieci rate mensili di fr. 240.– ciascuna, la prima volta entro il 30 giugno 2021, oltre alla tassa di giustizia di fr. 160.–.

Il primo giudice ha pure rigettato in via definitiva per il medesimo importo l’opposizione interposta dall’escussa. Ha inoltre avvertito le parti che la proposta

sarebbe stata considerata accettata – con effetto di decisione passata in giudicato – qualora nessuna delle parti l’avesse rifiutata entro venti giorni dalla comunicazione scritta.

E. Il

21 luglio 2021 RI 1 ha chiesto la continuazione dell’e­­secuzione.

F. Con decisione dell’11 agosto 2021 l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda di proseguimento, ribadendo quanto già comunicato per telefono, ovvero che il termine di perenzione di un anno dalla notifica del precetto esecutivo alla debitrice (avvenuta il 14 maggio 2021) era scaduto, pur considerato il periodo di giacenza della pratica presso la Giudicatura di pace di Bellinzona, e che pertanto occorreva *“inoltrare una nuova domanda di esecuzione con l’aggiun­­ta delle spese di giustizia che figurano sulla sentenza emessa dalla Giudicatura di pace”*.

G. Con ricorso del 20 agosto 2021, RI 1 chiede in via principale di annullare la decisione d’irricevibilità e, implicitamente, di far ordine all’UE di proseguire l’esecuzione sulla base della domanda di continuazione da lui inoltrata, e in via subordinata di *“dichiarare errata”* la decisione della Giudicatura di pace, postulando in ambedue i casi che le tasse e le spese siano poste a carico dello Stato e che gli sia riconosciuto un *“congruo importo”* a titolo di ripetibili.

H. Con osservazioni del 26 agosto 2021, l’UE ha postulato la reiezione del ricorso, precisando di non aver ritenuto necessario di no­tificarlo all’escussa.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

al procedente, avvenuta al più presto il 12 agosto 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il ricorrente allega anzitutto di aver inoltrato la domanda di continuazione il 21 luglio 2021 e non l’11 agosto come erroneamente indicato nella decisione impugnata. Osserva che la decisione (proposta di giudizio) del Giudice di pace è passata in giudicato solo il 13 luglio 2021, come si evince dal timbro e dalla firma apposti sulla medesima. Ritiene pertanto tempestiva la domanda di continuazione dell’esecuzione da lui trasmessa all’UE e chiede quindi che la decisione d’irricevibilità sia annullata o, in subordine, che la sentenza del Giudice di pace sia *“dichiarata errata”*.

3. Nelle sue osservazioni, l’UE riconosce che il creditore ha inviato la domanda di continuazione dell’esecuzione il 21 luglio 2017 (anziché l’11 agosto 2021) e che la stessa è giunta all’Ufficio il giorno successivo. Nondimeno, pur tenuto conto della sospensione del termine tra l’istanza di rigetto e la proposta di giudizio dell’8 giugno 2021, l’Ufficio calcola in 404 i giorni trascorsi dalla notifica del precetto esecutivo fino alla domanda di proseguimento, sicché reputa il diritto di continuare l’esecuzione nel frattempo estinto. Ritiene quindi di aver agito in modo corretto e conformemente ai principi sanciti dall’art.

88 LEF.

4. Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF). Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF), ossia fino al momento in cui la decisione diventa esecutiva ai sensi del­l’art. 336 cpv. 1 CPC (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., n. 23 e 26 ad art. 88 LEF), vale a dire fino al giorno a partire dal quale la decisione non può più essere contestata con un rimedio di diritto ordinario (DTF 139 III 487 consid. 3; sentenza della CEF 15.2019.85 del 28 gennaio 2020, RtiD 2020 II 952 n. 44c, consid. 2.3/a).

4.1 Nella fattispecie, il termine di perenzione di un anno del diritto di chiedere la prosecuzione dell’esecuzione è iniziato il giorno della notifica del precetto esecutivo all’escussa (DTF

125 III 46 consid. 3/b), ovvero il 14 maggio 2020, oppure il giorno successivo se, co­me sostenuto da una parte della dottrina, si volesse ammettere che l’art. 142 cpv. 1 CPC (per il rinvio dell’art.

31 LEF) si applica anche ai termini fissati in mesi o in anni (v. sentenza della CEF 15.2019.32 del 13 agosto 2019, consid. 4 con rinvio alla 14.2014.114 dell’8 settembre 2014 consid. 4.3/a, con vari riferimenti). Esso sarebbe pertanto in principio venuto a scadere il 14 o il 15 maggio 2021 (art. 142 cpv. 2 CPC).

4.2 Sennonché il 10 maggio 2021 – ossia quattro (o cinque) giorni prima della scadenza del termine di perenzione – RI 1 ha promosso davanti alla Giudicatura di pace la causa di rigetto dell’opposizione (come risulta dalla ricevuta della raccomandata ac­clusa all’istanza), sfociata nella proposta di giudizio, il cui passaggio in giudicato è attestato dal timbro apposto in calce alla medesima il 13 luglio 2021. Il termine è così stato sospeso tra il 10 mag­gio 2021 e il giorno in cui la proposta di giudizio emessa

l’8 giugno 2021 è diventata esecutiva dopo che nessuna delle parti l’aveva rifiutata entro i venti giorni previsti dalla

legge (art. 211 cpv. 1 CPC). La fine della sospensione non corrisponde, come esposto dall’UE nelle osservazioni al ricorso, alla data di emanazione della proposta di giudizio (ossia l’8 giugno 2021), bensì al giorno in cui la stessa è divenuta esecutiva (sopra consid. 4) e nel contempo è passata in giudicato (art. 211 cpv. 1 CPC), cioè venti giorni dopo l’ultima notifica. Tale informazione non si evince né dal ricorso né dall’incarto, ma si può ritenere che il termine di venti giorni è scaduto al più tardi il giorno in cui è stata rilasciata l’attestazione di passaggio in giudicato, il 13 luglio 2021, e di conseguenza il termine di perenzione è scaduto quattro o cinque giorni dopo, il

17 o il 18 luglio 2021. Presentata solo il 21 luglio 2021, la domanda di proseguimento è di conseguenza tardiva. La decisione impugnata merita così conferma.

5. È infine inammissibile la richiesta subordinata del ricorrente tesa a far *“dichiarare errata”* la decisione del Giudice di pace. A prescindere dal fatto ch’egli non spiega il motivo per cui la proposta di giudizio sarebbe sbagliata né perché, se non ne condivideva l’e­si­to, egli non l’ha rifiutata entro venti giorni dalla comunicazione scrit­ta. Ad ogni modo, la stessa è ora passata in giudicato e non può più essere rimessa in discussione, men che meno con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), ammissibile solo contro i provvedimenti e le omissioni di uffici di esecuzione o dei fallimenti (e altri organi esecutivi speciali) e non contro decisioni di autorità giudiziarie o amministrative.

6. Stante l’esito del giudizio odierno, non occorre notificare il ricorso all’escussa per osservazioni.

7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.