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15.2021.93 • TRAC TI 15.2021.93 Generato dall'IA

Appeal Challenging Property Auction Dismissed as Moot Due to Withdrawn Enforcement Procedure

Numero d'incarto 15.2021.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against the actions of the enforcement office, specifically challenging a property auction scheduled for October 27th, which was being conducted to satisfy a pledge realization initiated by a creditor against a debtor. The appellate court, acting as the supervisory authority, determined that the enforcement procedure underlying the contested auction had been withdrawn by the foreclosing bank on October 22nd, rendering the appeal moot, and consequently dismissed the appeal as lacking an object without imposing costs or awarding indemnities, pursuant to relevant procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24b cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35, art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35; Appeal Challenging Property Auction Dismissed as Moot Due to Withdrawn Enforcement Procedure: The appellate court, acting as the supervisory authority, determined that the enforcement procedure underlying the contested auction had been withdrawn by the foreclosing bank on October 22nd, rendering the appeal moot, and consequently dismissed the appeal as lacking an object without imposing costs or awarding indemnities, pursuant to relevant procedural law.

Parole chiave

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aggiudicazione all'incanto esecuzione distrazione di valori patrimoniali revoca della decisione amministrativa sequestro di beni spese di procedura Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro dell’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24b cpv. 1 LPR

The appeal procedure was struck from the roll because it became objectless due to the withdrawal of the execution.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]

Cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the dispositive regarding the non-allocation of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.93 · Lugano 25 ottobre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 12 agosto 2021 di

RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro l’asta del fondo n. __________ RFD di __________ fissata per il

27 ottobre 2021 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa promossa dalla

PI 2, __________

nei confronti di

PI 1, __________

preso atto della comunicazione elettronica dell’Ufficio secondo cui la banca escutente ha ritirato l’esecuzione oggetto del ricorso il 22 ottobre 2021, facendo così decadere la procedura d’asta contestata;

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 LPR);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.