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15.2021.87 • TRAC TI 15.2021.87 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Authorization for Retained Inventory Rejected

Numero d'incarto 15.2021.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party subject to an enforcement procedure sought to overturn the enforcement office's authorization to move inventory items, which were subject to the landlord's right of retention for unpaid rent, to new premises, arguing that the use of the items (children's playground equipment) in the new location would cause deterioration, jeopardizing the security of the guarantee and that the debtor was on the verge of bankruptcy. The court rejected the appeal, reasoning that the normal intended use of such equipment does not constitute a detrimental alteration unless specifically proven, that the debtor's potential insolvency does not impact the specific right of retention claim, and that the enforcement office had satisfied the prior appellate court's requirements regarding the transfer logistics, insurance coverage, and security of the new location.

Regesto Legislator

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Art. 98 LEF, Art. 17 LEF, Art. 36 LEF, Art. 3 LPR, Art. 96 cpv. 1 LEF, Art. 169 CP; Appeal Against Enforcement Authorization for Retained Inventory Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that the normal intended use of such equipment does not constitute a detrimental alteration unless specifically proven, that the debtor's potential insolvency does not impact the specific right of retention claim, and that the enforcement office had satisfied the prior appellate court's requirements regarding the transfer logistics, insurance coverage, and security of the new location.

Parole chiave

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diritto di ritenzione del locatore esecuzione inventario dei beni fallimentari uso anteriore revoca della decisione amministrativa sottrazione di una cosa mobile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited as the general provision governing the admissibility of the appeal to the supervisory authority.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the basis for not levying a judicial fee.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities (costs).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities (costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.87 · Lugano 11 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 22 luglio 2021 dell’

RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’autorizzazione dello spostamento dei beni inventariati emessa il 21 luglio 2021 nella procedura n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. A domanda della locatrice PI 1, il 24 agosto 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto all’allestimento del­l’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione della richiedente arredanti i locali adibiti a parco divertimenti dati in locazione alla RI 1 in via __________ a C__________. Sono stati inventariati diversi giochi, mobili di arredamento, così come un impianto elettrico e un climatizzatore (poi rivendicati dalla procedente) per un valore di stima di fr. 125'680.– complessivi, tra cui un *“Soft Play equipment”* (struttura di gioco in gomma con vasche, palline e scivoli) valutato in fr. 70'000.–. Il credito vantato dall’escutente ammonta a fr. 71'727.07 per le pigioni scadute dei tre primi trimestri del 2020 e di fr. 37'641.15 per la pigione in corso dell’ultimo trimestre.

B. A fronte dell’obbligo di abbandonare i locali locati entro il 31 ottobre 2020 a seguito della disdetta del contratto di locazione, con scritto del 30 ottobre 2020 la RI 1 ha chiesto all’UE, in particolare, di adottare misure cautelari giusta l’art. 98 LEF atte a mettere in sicurezza i beni inventariati e a permetterle di continuare a fruirne, prendendoli in custodia o depositandoli momentaneamente in un locale individuato da lei presso il Centro commerciale amministrativo __________ a __________.

C. Contro il rifiuto dell’UE di dare seguito alla sua richiesta, il 16 novembre 2020 la RI

1 ha interposto ricorso alla scrivente Camera, che l’ha parzialmente accolto con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.129) e di conseguenza ha retrocesso la causa all’UE perché avesse a riesaminare la domanda della ricorrente previo accertamento delle condizioni in cui avrebbe potuto avvenire il trasferimento dei beni inventariati in punto al loro trasporto e assicurazione, nonché alla sicurezza dei locali di destinazione, e alla predisposizione di un’adeguata sorveglianza da parte dello stesso UE, tenuto a vegliare al mantenimento del

diritto di ritenzione dell’escutente con un’adeguata informazione del nuo­vo locatore (con riferimento all’art. 268*a* cpv. 1 CO).

D. Il

22 e il 23 aprile 2021, con l’accordo di tutte le parti interessate l’UE ha trasferito i beni inventariati – tranne quelli oggetto di rivendicazione

contrassegnati nell’inventario con i n. 11 *(“impianto elettrico completo luci a soffitto”)* e 12 *(“climatizzatore

completo di tubi a soffitto”)*, lasciati nei locali di C__________ – in tre container presso la M__________.

E. Il

14 luglio 2021, l’UE ha informato l’escutente che l’escussa gli aveva trasmesso il nuovo contratto di locazione da lei firmato il 26 giugno con il locatore PI

2 e che trascorso il termine (di 10 giorni) impartito lo stesso giorno a quest’ultimo per opporsi alla rinuncia al suo diritto di ritenzione sui beni inventariati dell’e­scussa, l’ufficio avrebbe autorizzato il loro trasferimento nei nuovi locali in via __________.

F. Con scritto del 20 luglio 2021, l’RI 1 si è opposta allo spostamento preannunciato, se non, *“al limite”*, previa concessione del differimento del fallimento della PI 1, ritenendo che l’escussa si trovasse in una situazione di eccedenza di debiti e dovesse pertanto depositare i bilanci. Ha chiesto inoltre l’ema­nazione di una decisione formale e nell’ipotesi in cui la comunica-zione del 14 luglio dovesse essere considerata come una decisione essa ha dichiarato che il suo scritto valeva quale ricorso giusta l’art. 17 LEF.

G. Con risposta del 21 luglio 2021, l’UE ha trasmesso all’escutente una copia del nuovo contratto di locazione e puntualizzato che a suo parere non sussistevano impedimenti allo spostamento dei beni inventariati nei nuovi locali, i criteri esposti dalla Camera nella sua decisione dell’8 febbraio 2021 risultando soddisfatti.

H. Il

22 luglio l’UE ha proceduto a trasferire i beni inventariati nei nuovi locali e ad allestirne un verbale.

I. Con il ricorso in esame, del 22 luglio 2021, l’RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di trasferimento dei beni inventariati verso la nuova ubicazione di __________ e di mantenerli nei container della M__________.

L. Nelle sue osservazioni del 23 luglio 2021, l’UE ha preavvisato negativamente la richiesta di effetto sospensivo, pur rimettendosi alla decisione della Camera.

M. Il

27 luglio 2021, la ricorrente ha comunicato alla Camera di aver inoltrato azione volta alla dichiarazione del fallimento della PI 1 senza preventiva esecuzione.

N. Con scritto del 3 agosto 2021, la ricorrente si è doluta che l’UE ha trasferito i beni nei nuovi locali il giorno dopo la conferma della sua autorizzazione, a suo parere in violazione dell’art. 36 LEF, e ha postulato che sia fatto ordine all’UE di riportare i beni nel deposito della M__________ o, in subordine di riconsegnarli a lei.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 21 luglio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Ricordato che le autorizzazioni al debitore di disporre dei beni pignorati giusta l’art.

96 cpv. 1 LEF sono da emanare esclusivamen­te quando i diritti del creditore non sono né danneggiati, né messi in pericolo, sicché nella prassi esse vengono rilasciate raramente, la ricorrente fa valere che la PI 1 punta con il trasferimento dei beni inventariati a riprendere le proprie attività, ossia la gestione di un parco giochi interno per bambini, la quale *“deteriora in maniera importante i beni sottoposti al diritto di ritenzione, in quanto materiale deteriorabile ed esposto appunto al consumo, ma pure alla rottura, alla perdita o alla distruzione”*, ciò che comporterà una riduzione del valore dei beni a scapito suo.

2.1 A parte il fatto, però, che la ricorrente non sostanzia minimamente le sue allegazioni riferite al (rischio di) deterioramento e consumo dei beni inventariati che il loro utilizzo potrebbe determinare, essa perde di vista che il diritto di ritenzione del locatore vieta all’inqui­lino solo l’alienazione, la deteriorazione, la distruzione o la svalutazione dei beni sottopostivi (art.

169 CP cui rinvia l’art. 96 cpv. 1 LEF), ma non il normale uso al quale essi sono destinati (cfr. La­chat in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 268-268b CO; Polivka in: Das schweizerische Mietrecht, Kommentar SVIT, 4a ed. 2018, n. 27 ad art. 268-268b CO). Orbene, la funzione dei giochi per bambini è precisamente quella di essere utilizzati da bambini e la ricorrente non dimostra che tale uso sia potenzialmente più dannoso nei nuovi locali che non in quelli che locava in precedenza all’escussa.

2.2 Che le autorizzazioni ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LEF siano rare nella prassi non significa che siano escluse. Per opporvisi con succes­so, spettava alla ricorrente dimostrare che sono state lese le sue legittime aspettative sul valore di garanzia dei beni che arredavano i suoi locali quando ha firmato il contratto di locazione. In mancanza di prove al riguardo, la censura risulta priva di pregio.

3. La ricorrente rimprovera inoltre all’UE di non aver disposto alcuna misura concreta di sorveglianza al fine di tutelare i suoi diritti, tralasciando qualsiasi esame concreto riguardante la possibilità di mantenere il diritto di ritenzione dell’escutente e i dettagli del trasferimento in punto al trasporto, all’assicurazione dei beni trasferiti e alla sicurezza dei locali di destinazione.

Così argomentando, la ricorrente si riferisce implicitamente alla de­cisione di questa Camera dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.129, consid. 4), che ha citato le circostanze elencate dalla ricorrente come elementi da valutare dall’UE per determinarsi sulla (pregres­sa) richiesta di spostamento dei beni inventariati. La ricorrente tralascia però di considerare che nel provvedimento impugnato l’UE ha indicato il luogo in cui i beni sarebbero stati trasferiti, ha precisato che la polizza assicurativa della PI 1 ne garantiva la copertura anche al di fuori dal *“luogo di rischio”* e che il nuo­-vo locatore aveva rinunciato al proprio diritto di ritenzione, e nelle osservazioni del 23 luglio 2021 ha confermato di essere stato presente al momento dell’arrivo dei beni nei nuovi locali e di aver allestito un verbale al riguardo, concludendo che tutte le condizioni stabilite dalla Camera erano state ossequiate. Dal momento che la ricorrente non si determina minimamente in proposito, il ricorso si rivela su questo punto inammissibile in quanto insufficientemente motivato.

4. A detta della ricorrente, *“questione ancor più disorientante è il fatto che PI 1 si trova attualmente in una situazione di eccedenza dei debiti”*. Di ciò si dovrebbe tenere conto, secondo lei, nella ponderazione degli interessi in gioco, facendo prevalere i suoi, e indirettamente anche quelli di tutti i creditori della PI 1, evitando di ridurre il dividendo di fallimento ad ogni ulteriore esborso (spese di trasporto, di montaggio, di locazione).

La ricorrente confonde invero due procedure diverse. L’unica di rilievo in questa sede è la procedura d’inventario a tutela del suo diritto di ritenzione. Che l’escussa possa essere sovraindebitata e in procinto di essere dichiarata in fallimento non ha influssi diretti sulla procedura in esame. Il diritto di ritenzione garantisce unicamente i crediti per pigioni posti in esecuzione dalla ricorrente – non quelli degli altri creditori, cui, anzi, tale diritto è opponibile in un eventuale fallimento (art. 198 LEF) – e verte esclusivamente sui beni inventariati, ad esclusione di altri beni, come le liquidità necessarie per pagare gli esborsi menzionati nel ricorso. La doglianza va pertanto respinta, ciò che segna l’esito finale del ricorso.

5. I ricorsi all’autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo, se non per decreto speciale dell’autorità adita o del suo presidente (art. 36 LEF). Nulla impediva quindi l’UE di trasferire i beni inventariati nei nuovi locali il giorno dopo la conferma della sua autorizzazione. La questione è del resto ora senza oggetto visto l’esito del giudizio odierno, come senza oggetto diventa la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.