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15.2021.84 • TRAC TI 15.2021.84 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Opposition Filing

Numero d'incarto 15.2021.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision by the enforcement office which deemed its oppositions to executive warrants, issued for claims by a private entity and the Canton, as tardy because they were filed on June 8, 2021, after the ten-day deadline following notification on May 26, 2021, which expired on June 7, 2021. The court held the appeal inadmissible because the appellant's submission failed to specifically contest the finding that the oppositions were late, instead raising unrelated substantive defenses concerning the underlying debts, and moreover, independently confirmed that the oppositions were indeed filed past the legal deadline, irrespective of the appellant's unsubstantiated arguments.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LEF, Art. 230 cpv. 4 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Opposition Filing: The court held the appeal inadmissible because the appellant's submission failed to specifically contest the finding that the oppositions were late, instead raising unrelated substantive defenses concerning the underlying debts, and moreover, independently confirmed that the oppositions were indeed filed past the legal deadline, irrespective of the appellant's unsubstantiated arguments.

Parole chiave

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deposito tardivo notificazione della decisione eccezioni processuali tardive legittimazione a ricorrere credito in esecuzione persona giuridica

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200)

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of reasoning.

art. 9 cpv. 2 LPR

This procedural rule was cited as the basis for dispensing with the notification of the decision to the opposing parties.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision justifies the decision not to levy judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

This provision justifies the decision not to award costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

This provision justifies the decision not to award costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.84 · Lugano 14 febbraio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 1° luglio 2021 della

RI 1 (rappresentata dal gerente RA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca, o meglio contro il provvedimento con cui sono state dichiarate tardive le opposizioni interposte dalla ricorrente ai precetti esecutivi n. 23 e 16 promosse rispettivamente da

PI 1, e Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la PI 1 e lo Stato del Cantone Ticino

han­no escusso la RI 1 con precetti esecutivi emessi dall’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Biasca, il 28 gennaio e

l’11 marzo 2021 volti all’incasso di fr. 568.– oltre agli accessori, rispettivamente di fr. 300.–;

che ambedue gli atti esecutivi sono stati notificati all’escussa il 26 maggio 2021;

che la RI 1 vi ha interposto opposizione solo con raccomandata dell’8 giugno 2021;

che con il provvedimento impugnato l’UE ha dichiarato le opposizioni tardive;

che nel ricorso in esame RA 1, tuttora iscritto a registro di commercio come gerente della RI 1 con diritto di firma individuale, allega di non aver mai firmato alcuna polizza o documento della PI 1, mentre per quanto riguarda i crediti dello Stato per *“AVS, vari e imposte alla fonte e vari”*, egli afferma che il proprietario della società escussa, PI 3 (che è pure socio e presidente della gerenza con firma individuale), non avrebbe più ricevuto il permesso di lavoro da anni, sicché non capisce perché si dovrebbero pagare imposte varie;

che nelle sue osservazioni del 16 luglio 2021 l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso, segnalando di non averlo notificato alle controparti;

che il 27 ottobre 2021 la Pretura del distretto di Riviera ha dichiarato lo scioglimento della RI 1 e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento in virtù dell’art. 731*b* cpv. 1*bis* n. 3 CO, motivo per cui la procedura di ricorso è rimasta sospesa in attesa di sapere se le esecuzioni oggetto del ricorso si sarebbero definitivamente estinte (cfr. art. 206 cpv. 1 LEF);

che il 26 novembre 2021 la medesima Pretura ha però sospeso la procedura di liquidazione in via di fallimento per mancanza di attivo, la quale è poi stata chiusa, nessun creditore avendo anticipato le spese di liquidazione;

che le esecuzioni della PI 1 e dello Stato hanno pertanto ripreso il loro corso (art. 230 cpv. 4 LEF);

che il ricorso conserva così un interesse, a livello più che altro virtuale visto l’esito della procedura fallimentare;

che il gerente della ricorrente non spende però una parola sul provvedimento impugnato, e in particolare non contesta che le sue opposizioni siano tardive;

che sprovvisto di motivazione, il ricorso è di conseguenza irricevibile (con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che ad ogni modo, iniziato con la notifica dei precetti esecutivi il 26 maggio 2021, il termine di opposizione, di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 giugno 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), sicché inviate il giorno successivo le opposizioni erano effettivamente tardive;

che per sovrabbondanza RA 1 non è l’unico avente diritto di firma per la RI 1, di cui egli allega del resto non essersi più occupato dopo l’aprile del 2016, sicché non può escludere che PI 3 abbia firmato i contratti in base al quale la PI 1 chiede il pagamento dei premi LCA del 2019, mentre lo Stato non procede per l’incasso d’imposte bensì di una multa;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che stante l’esito del giudizio odierno si prescinde dal notificare alle controparti (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.