Enforcement Order Annulment Renders Appeal Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against an enforcement office's executive order, but the appeal became moot because the enforcement office reconsidered and fully annulled its initial order due to failure to prove prior notification as required by COVID-19 Ordinance, and subsequently, the creditor withdrew the entire enforcement proceeding, leading the supervisory authority to strike the appeal as having become objectless, in accordance with procedural rules allowing for the striking of appeals when the appellant's requests are fully met by a subsequent decision or when the underlying matter ceases to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 1 dell, Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement Order Annulment Renders Appeal Moot: rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for striking the appeal from the record because the new decision fully granted the appellant's requests.
Cited in the reasoning as the basis for not levying court fees in supervision matters.
Cited in the reasoning as the basis for not awarding indemnities in supervision matters.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.83 · Lugano 26 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2021 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 24 giugno 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
preso atto che con decisione del 6 agosto 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato di non essere in grado di dimostrare che la ricorrente (escussa) fosse stata avvertita per telefono, e-mail o in un altro modo almeno il giorno prima della notifica del precetto esecutivo per Posta A+ in virtù dell’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19;
osservato, tuttavia, che RI 1 aveva dichiarato nel ricorso di aver ricevuto e preso conoscenza del precetto esecutivo il 17 luglio 2021, sicché non se ne imponeva in realtà una nuova notificazione;
ritenuto, ad ogni modo, che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
ricordato che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III
86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
appurato che il ricorso è diventato anche doppiamente senza oggetto, siccome la creditrice ha ritirato l’esecuzione il 17 novembre 2021;
rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.