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15.2021.80 • TRAC TI 15.2021.80 Generato dall'IA

Appeal Against Provisional Attachment in Debt Enforcement Proceedings Denied Due to Lack of Automatic Suspension

Numero d'incarto 15.2021.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed an execution office's notice of provisional attachment issued in debt enforcement proceedings related to a mortgage, arguing that a pending civil appeal to the Federal Tribunal concerning a prior decision that provisionally rejected the opposition to enforcement should have granted automatic suspensive effect, thereby barring the attachment. The Court rejected the appeal, reasoning that the automatic suspensive effect under the relevant statute applies only to constitutive judgments issued in ordinary proceedings, not those arising within execution matters, and furthermore, the Federal Tribunal judge had already denied the request for suspensive effect in the appeal, meaning the existence of the appeal without a stay did not prevent the provisional attachment from proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 103 cpv. 2 LTF, Art. 103 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 103 cpv. 1 LTF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Appeal Against Provisional Attachment in Debt Enforcement Proceedings Denied Due to Lack of Automatic Suspension: The Court rejected the appeal, reasoning that the automatic suspensive effect under the relevant statute applies only to constitutive judgments issued in ordinary proceedings, not those arising within execution matters, and furthermore, the Federal Tribunal judge had already denied the request for suspensive effect in the appeal, meaning the existence of the appeal without a stay did not prevent the provisional attachment from proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione in via di pignoramento domanda d'esecuzione sospensione provvisionale sospensione del procedimento sentenza civile decisione formatrice

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

Used to justify rejecting the appeal without notifying the counterparty for observations.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the basis for not levying court fees for this decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities for this decision.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for not awarding indemnities for this decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.80 · Lugano 14 luglio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 6 luglio 2021 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 24 giugno 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 agosto 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 procede contro RI

1 per il rimborso di un mutuo di fr. 68'000.–, oltre agli interessi del 5% dal 16 ottobre 2016;

che in riforma della decisione emessa il 29 ottobre 2020 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, con cui l’istanza di rigetto dell’op­posizione presentata da PI

1 era stata respinta, con sentenza del 2 aprile 2021 la scrivente Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha accolto l’istanza e di conseguen­-za ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escus­­so (inc. 14.2020.175);

che contro la decisione appena citata, il 14 maggio 2021 RI 1 ha interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (inc. 5A_399/2021);

che a richiesta dell’escutente, il 24 giugno 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento provvisorio per l’8 luglio 2021;

che con ricorso del 6 luglio 2021, RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento dell’avvi­­so di pignoramento provvisorio;

che il vicepresidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con ordinanza del 7 luglio 2021;

che secondo il ricorrente il credito vantato dall’escutente è frutto di una sentenza costitutiva, sicché sarebbe dato per legge, in virtù dell’art. 103 cpv. 2 LTF, effetto sospensivo al suo ricorso al Tribunale federale, di modo che l’UE non avrebbe potuto dar seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione;

che l’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF si applica invero solo a giudizi costitutivi pronunciati in procedure ordinarie e non a giudizi costitutivi processuali, segnatamente nell’ambito dell’esecuzione per debiti (sentenza della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016, consid. 5.4 e riferimenti citati);

che ad ogni modo il giudice dell’istruzione della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto l’istanza di effetto sospensivo presentata da RI

1 con decreto dell’8 luglio 2021, confermando l’inapplicabilità dell’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF;

che stante l’art. 103 cpv. 1 LTF l’esistenza di un ricorso in materia civile al Tribunale federale cui non è stato conferito l’effetto sospensivo non osta alla fissazione del pignoramento (sentenza del­la CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021, consid. 2.1);

che il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo prima alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.