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15.2021.8 • TRAC TI 15.2021.8 Generato dall'IA

Void Bankruptcy Notice for Family Support Debt

Numero d'incarto 15.2021.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The supervisory authority determined that a previously issued notice of bankruptcy stemming from an enforcement procedure initiated for family law support obligations was void *ex officio* because the relevant statute explicitly excludes bankruptcy as a means of recovery for such debts, an imperative rule the enforcement office must apply even if not raised by the debtor in prior appeals. Consequently, the court declared the bankruptcy notice void, ordered the enforcement office to continue the execution via attachment proceedings, and ruled that no court fees or indemnities would be charged.

Regesto Legislator

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Art. 173 cpv. 2 LEF, Art. 43 LEF, Art. 38 cpv. 3 LEF, Art. 22 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 43 n. 2 LEF; Void Bankruptcy Notice for Family Support Debt: Consequently, the court declared the bankruptcy notice void, ordered the enforcement office to continue the execution via attachment proceedings, and ruled that no court fees or indemnities would be charged.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione in via di fallimento doveri di famiglia avviso di pignoramento debiti integrali disposizioni imperative e legge del contratto dichiarazione di insolvenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 III 106
1 LEF; DTF 120 III 106 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 43 n. 2 LEF

This article, excluding bankruptcy proceedings for family law maintenance claims, is the substantive basis for declaring the bankruptcy order void in order 1.

art. 22 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning as the general rule that violations of mandatory public law provisions (like Art. 43 LEF) must be noted ex officio at any time, supporting the nullity finding in order 1.

art. 38 cpv. 3 LEF

Cited in the reasoning as the rule obligating the enforcement office to apply mandatory provisions ex officio, supporting the nullity finding in order 1.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited as the basis for not levying court fees in the decision on costs (order 3).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities in the decision on costs (order 3).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding indemnities in the decision on costs (order 3).

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.8 · Lugano 23 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulla segnalazione inoltrata il 27 gennaio 2021 dalla

IS 1

relativa all’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa da

PI 2,

nei confronti del padre

PI 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF, con decisione del 27 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via del fallimento;

che la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc. 15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato);

che l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106 consid. 1; Krüsi in: Kren-Kostkie­wicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n.

8 ad art. 43 LEF);

che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.– da lei versato alla Pretura così come la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento;

che per leggenon si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________.

2. È

ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’ese­cuzione n. __________ in via di pignoramento.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.