Void Bankruptcy Notice for Family Support Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority determined that a previously issued notice of bankruptcy stemming from an enforcement procedure initiated for family law support obligations was void *ex officio* because the relevant statute explicitly excludes bankruptcy as a means of recovery for such debts, an imperative rule the enforcement office must apply even if not raised by the debtor in prior appeals. Consequently, the court declared the bankruptcy notice void, ordered the enforcement office to continue the execution via attachment proceedings, and ruled that no court fees or indemnities would be charged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 cpv. 2 LEF, Art. 43 LEF, Art. 38 cpv. 3 LEF, Art. 22 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 43 n. 2 LEF; Void Bankruptcy Notice for Family Support Debt: Consequently, the court declared the bankruptcy notice void, ordered the enforcement office to continue the execution via attachment proceedings, and ruled that no court fees or indemnities would be charged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, excluding bankruptcy proceedings for family law maintenance claims, is the substantive basis for declaring the bankruptcy order void in order 1.
Cited in the reasoning as the general rule that violations of mandatory public law provisions (like Art. 43 LEF) must be noted ex officio at any time, supporting the nullity finding in order 1.
Cited in the reasoning as the rule obligating the enforcement office to apply mandatory provisions ex officio, supporting the nullity finding in order 1.
Cited as the basis for not levying court fees in the decision on costs (order 3).
Cited as the basis for not awarding indemnities in the decision on costs (order 3).
Cited as the basis for not awarding indemnities in the decision on costs (order 3).
Testo completo
Incarto n. 15.2021.8 · Lugano 23 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulla segnalazione inoltrata il 27 gennaio 2021 dalla
IS 1
relativa all’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 2,
nei confronti del padre
PI 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF, con decisione del 27 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via del fallimento;
che la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc. 15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato);
che l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106 consid. 1; Krüsi in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n.
8 ad art. 43 LEF);
che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.– da lei versato alla Pretura così come la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento;
che per leggenon si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________.
2. È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’esecuzione n. __________ in via di pignoramento.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.