Execution Debtor and Tenant Appeal Dismissed Regarding Real Estate Auction Postponement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority dismissed an appeal filed by an execution debtor and a tenant against an enforcement office's refusal to postpone a real estate auction scheduled for July 1, 2021, which was initiated by a creditor based on a mortgage foreclosure decree from 2016. The court found the appeal inadmissible due to a lack of motivation, as the appellants failed to explain why pending related appeals needed resolution before the auction or to sufficiently address the enforcement office's reasoning, which cited the lack of automatic suspensive effect for supervisory appeals, and further noted that a specific request for a suspensive effect in a related proceeding had already been deemed inadmissible, leading to the confirmation of the challenged decision on the merits as well.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 3 lett. b Legge, Art. 36 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Execution Debtor and Tenant Appeal Dismissed Regarding Real Estate Auction Postponement: The court found the appeal inadmissible due to a lack of motivation, as the appellants failed to explain why pending related appeals needed resolution before the auction or to sufficiently address the enforcement office's reasoning, which cited the lack of automatic suspensive effect for supervisory appeals, and further noted that a specific request for a suspensive effect in a related proceeding had already been deemed inadmissible, leading to the confirmation of the challenged decision on the merits as well.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible due to lack of substantiation based on this provision.
Cited as the basis for not collecting court fees.
Cited as the basis for not awarding indemnities.
Cited as the basis for not awarding indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.78 · Lugano 1 luglio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 28 giugno 2021 da
RI 1 RI 2 (patrocinate dall’ PA 1 ) contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la decisione (differimento dell’asta) nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della RI 2 dalla
PI 1 (patrocinata dall’ PA 2 )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso la RI 2 (in seguito: RI 2) per l’incasso di un credito garantito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella appena citata dal 1° al 4° grado per complessivi fr. 3'641'000.–;
che la procedente ha presentato la domanda di vendita il 10 maggio 2017;
che il 25 giugno 2021 l’escussa e l’inquilina del fondo da realizzare, l’RI 1 (in seguito: RI 1), hanno chiesto all’UE di Mendrisio il differimento della realizzazione e il rinvio dell’asta prevista per il 1° luglio 2021;
che il 28 giugno l’UE ha respinto la richiesta;
che con il ricorso in esame la RI 2 e l’RI 1 impugnano la decisione appena citata
postulando, sia in via provvisionale che nel merito, che sia annullata *“la data dell’incanto del 01.07.2021”* e che
*“una data successiva sia stabilita solo dopo definizione delle procedure ricorsuali pendenti”*;
che
– argomentano le ricorrenti – “*almeno due ricorsi (per non dire degli altri noti a codesta Camera) sono pendenti”* e *“sollevano questioni che vanno decise prima dell’asta”*;
che le insorgenti non spiegano perché le questioni evocate nei ricorsi andrebbero necessariamente decise prima dell’asta e soprattutto non si determinano sulla motivazione addotta dall’UE per respingere la richiesta di differimento e di rinvio dell’asta, ovvero la mancata concessione dell’effetto sospensivo ai ricorsi presentati dalle ricorrenti;
che il ricorso si rivela pertanto irricevibile per carente motivazione (cfr. art.
7 cpv. 3 lett. b Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che ad ogni modo la domanda di effetto sospensivo presentata dalla RI 2 il 24 giugno 2021 nella procedura di ricorso da lei avviata il 20 febbraio 2021 (inc. 15.2020.126) è stata dichiarata irricevibile con ordinanza presidenziale del 28 giugno 2021, mentre nel ricorso del 22 giugno 2021 (inc. 15.2021.77) la RI 2 e l’RI 1 non hanno formulato alcuna domanda di effetto sospensivo;
che i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale contro gli atti degli organi di esecuzione e fallimenti non hanno di regola effetto sospensivo automatico (art.
36 LEF);
che il provvedimento impugnato andrebbe quindi confermato anche nel merito;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.