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15.2021.74 • TRAC TI 15.2021.74 Generato dall'IA

Appellant's Challenge to Real Estate Auction Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 15.2021.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged an impending real estate auction, arguing that the notice of the auction omitted necessary location details and that the appraised value was significantly underestimated, but the supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because it was filed far beyond the ten-day legal deadline, as the appellant had received all the contested information, including the property description and appraisal value, with the initial auction notice on March 5th.

Regesto Legislator

Ufficiale

Incanto immobiliare. Contestazione della designazione del fonda da realizzare e della stima peritale. Ricorso tardivo e formalmente irrito (email)

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo beni immobili aggiudicazione all'incanto requisiti di forma distrazione di valori patrimoniali realizzazione anticipata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 cpv. 2 LEF

Cited implicitly as the rule governing the deadline for the appeal, the violation of which leads to inadmissibility.

art. 7 cpv. 1 e 2 LPR

Cited implicitly as the rule establishing the formal written requirement for the appeal, the violation of which contributes to inadmissibility.

art. 9 cpv. 2 LPR

Applied to dispense with notifying the appeal and the decision to interested parties.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the grounds for not levying judicial costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the grounds for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the grounds for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.74 · Lugano 30 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 30 maggio 2021 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’incanto immobiliare n. 3241 indetto per il 1° luglio 2021;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 4 marzo 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso gli avvisi d’incanto relativi a quattro particelle appartenenti all’avv.

RI 1 oggetto di numerosi pignoramenti (11 grup­pi), tra cui l’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 47⁄1000 della particella n. __________

RFD di __________;

che l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente l’avviso a lui destinato il 5 marzo 2021 (invio n. __________);

che il 15 aprile 2021 l’UE ha depositato le condizioni d’incanto e gli elenchi oneri relativi ai quattro fondi;

che l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente tali atti il 16 aprile 2021 (invio n. __________);

che solo con email del 30 maggio 2021 indirizzata al supplente Ufficiale, RI 1 ha chiesto la *“sospensione ed annullamen­to.rinvio”* dell’asta, con relativa rettifica della pubblicazione cartacea e virtuale, subordinatamente la rettifica della perizia e ancora più in subordine la fissazione di una nuova asta, facendo valere che l’omissione di menzionare la località – __________ – in cui si trova l’appartamento di __________ determina un equivoco per i potenziali interessati e criticando il nuovo valore di stima peritale dello stesso appartamento, pari a fr. 670'000.– (in realtà fr. 650'000.–), che a suo parere dovrebbe essere di almeno fr. 918'000.–;

che il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nel caso in esame RI 1 ha avuto conoscenza della designazione criticata del fondo da realizzare – che corrisponde del resto a quella figurante nel registro fondiario – e del valore di stima peritale già il 5 marzo 2021, al momento della ricezione della comunicazione del bando d’incanto, che menziona sia il fondo da realizzare sia il valore di stima peritale, e, se ne fosse bisogno, ne ha avuto conferma il 16 aprile 2021 nel ritirare le condizioni d’asta, le quali riproducono in prima pagina la designazione del fondo e il valore di stima, come pure l’elenco oneri, che pure esso indica ambedue i dati (rispettivamente a pag. 1 e 2);

che l’email del 30 maggio 2021 è quindi ampiamente tardiva, per tacere del fatto che è formalmente irregolare, il ricorso all’autorità di vigilanza richiedendo la forma scritta e quindi la firma manoscritta del ricorrente (art. 7 cpv. 1 e 2 LPR);

che il ricorso è pertanto irricevibile;

che per l’art. 9 cpv. 2 LPR si prescinde dal comunicare il ricorso e l’odierna pronuncia agli interessati;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’ .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.