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15.2021.70 • TRAC TI 15.2021.70 Generato dall'IA

Bankruptcy Notice Voided Due to Improper Service on Debtor Abroad

Numero d'incarto 15.2021.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority reviewed an appeal against a bankruptcy notice issued after an execution proceeding for a debt where prior attempts at notification were unsuccessful and the debtor claimed to be unaware of the proceedings due to having moved abroad in 2017. The court reasoned that the execution office failed to meet the procedural requirements under COVID-19 regulations for using mail delivery without receipt confirmation, as it did not prove prior notification of this method to the debtor, and consequently, the initial notification of the executive title was invalid because the debtor resided abroad and the official notification attempt at the business address failed without subsequent attempts to notify the foreign domicile. Therefore, the bankruptcy notice was declared void, and the case was remanded for a new notification of the executive title, while other ancillary requests against the creditor were deemed inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 17 LEF, Art. 7 dell, Art. 22 cpv. 1 LEF, Art. 50 cpv. 1 LEF, Art. 66 cpv. 1 LEF; Bankruptcy Notice Voided Due to Improper Service on Debtor Abroad: The court reasoned that the execution office failed to meet the procedural requirements under COVID-19 regulations for using mail delivery without receipt confirmation, as it did not prove prior notification of this method to the debtor, and consequently, the initial notification of the executive title was invalid because the debtor resided abroad and the official notification attempt at the business address failed without subsequent attempts to notify the foreign domicile. Therefore, the bankruptcy notice was declared void, and the case was remanded for a new notification of the executive title, while other ancillary requests against the creditor were deemed inadmissible.

Parole chiave

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procedura di fallimento domicilio eletto grave deficienza del procedimento all'estero avviso dei difetti domicilio all'estero controllo della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 17 cpv. 2 LEF
Il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF).
Art. 17 LEF
notifica o della comunicazione dell’atto nelle forme previste dalla legge (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 192 ad art. 17 LEF). L’autorità di vigilanza deve però constatare d’ufficio
Art. 7 dell
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv.
Art. 22 cpv. 1 LEF
l’eventuale nullità del provvedimento anche se il ricorso è tardivo o inammissibile (art. 22 cpv.
Art. 50 cpv. 1 LEF
2.1 L’UE ha nondimeno notificato il precetto esecutivo all’indirizzo della ditta “__________ di RI 1” in via __________ a __________ sulla scorta dell’art. 50 cpv.
Art. 66 cpv. 1 LEF
Tuttavia, dal momento che la notifica del precetto esecutivo (come della comminatoria di fallimento) al recapito della ditta individuale (giusta l’art. 66 cpv. 1 LEF) non è andata a buon fine (il debitore risultando *“irreperibile”* a tale indirizzo, v.
Art. 46 cpv. 2 LTF
Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF
Cited as the legal basis for not levying judicial fees and not awarding indemnities (costs exemption).

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 601
1.2 Del resto, come nel caso in cui l’opposizione non è stata validamente rigettata o ritirata (DTF 142 III 601 consid.
DTF 120 III 119
Enforceability of Out-of-Canton Judgment in Debt Collection Proceedings
DTF 120 III 118
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying judicial fees and not awarding indemnities (costs exemption).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not levying judicial fees and not awarding indemnities (costs exemption).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not levying judicial fees and not awarding indemnities (costs exemption).

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.70 · Lugano 12 novembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 12 giugno 2021 di

RI 1 IT- (titolare della ditta “__________ di RI 1”, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 12 aprile 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 24 settembre 2020 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'025.70 oltre agli interessi e spese, il 12 aprile 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione al precetto esecutivo pubblicato sul Foglio ufficiale del 4 marzo 2021 dopo diversi precedenti tentativi andati a vuoto, gli ha notificato la comminatoria di fallimento il 10 maggio 2021 per posta A+ dopo che il tentativo di notifica per raccomandata del 12 aprile e quello tramite la cancelleria comunale non era andato a buon fine.

B. Con ricorso 12 giugno 2021, RI 1 chiede l’annullamen­-to della comminatoria di fallimento asserendo di aver saputo del­l’esecuzione per la prima volta solo attraverso lo scritto 12 maggio 2021 della creditrice e di non aver ricevuto alcun atto esecutivo, essendosi trasferito a __________ nel 2017.

C. Con osservazioni del 12 luglio l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, mentre l’escutente è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). Il momento determinante è quello della comunicazione effettiva al destinatario personalmente oppure quello della

notifica o della comunicazione dell’atto nelle forme previste dalla legge (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 192 ad art. 17 LEF). L’autorità di vigilanza deve però constatare d’ufficio

l’eventuale nullità del provvedimento anche se il ricorso è tardivo o inammissibile (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF).

1.1 Nella fattispecie la comminatoria di fallimento risulta essere stata notificata all’escusso per posta A+ già il 10 maggio 2021, più di dieci giorni prima dell’inoltro del ricorso, avvenuto il 12 giugno. Sennonché, in base all’art. 7 dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale (RS 272.81) su cui si è fondato l’UE, la possibilità di far capo alla notificazione di un precetto esecutivo senza ricevuta mediante Posta A Plus, dopo un primo tentativo in­fruttuoso per invio raccomandato, presuppone che il destinatario dell’atto sia stato informato in merito a tale modalità mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione. L’onere della prova spetta al­l’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.81 dell’11 agosto 2021, RtiD 2021 I

765 n. 44c). Orbene, nelle sue osservazioni l’UE non ha allegato di aver informato l’escusso del fatto che la comminatoria gli sarebbe stata notificata con un invio per posta A+. D’altronde né l’UE né la procedente hanno contestato l’affermazione del ricorrente secondo cui ha avuto conoscenza dell’esistenza del precetto esecutivo solo *“recentemente”* – e in via indiretta – a ricezione dello scritto 12 maggio 2021 dell’escutente. In queste circostanze, il ricorso contro la comminatoria di fallimento deve ritenersi tempestivo.

1.2 Del resto, come nel caso in cui l’opposizione non è stata validamente rigettata o ritirata (DTF 142 III 601 consid. 2.1), è pure nulla la continuazione di un’esecuzione fondata su un precetto esecu-tivo che non è stato regolarmente notificato all’escusso

– ciò che l’autorità di vigilanza è tenuta a constatare d’ufficio (art. 22 cpv.

1 LEF; DTF 120 III 119 consid. 2/c) –, a meno che sia dimostrato in un altro

modo che il precetto esecutivo è nondimeno pervenuto all’escusso personalmente, prova che incombe all’ufficio d’esecu­zione

(DTF 120 III 118 consid. 2 *i.f.*) e sussidiariamente all’escu­tente. Ora, già si è detto che né l’UE né l’escutente hanno contestato che il ricorrente abbia avuto notizia del precetto esecutivo, peraltro in modo indiretto, solo recentemente. La Camera deve pertanto esaminare d’ufficio l’eventuale nullità della notifica edittale del precetto esecutivo e, a cascata, della comminatoria di fallimento.

2. Dalla banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) si evin­ce che RI 1 ha lasciato la Svizzera per l’Italia il 31 ago­sto 2017.

2.1 L’UE ha nondimeno notificato il precetto esecutivo all’indirizzo della ditta “__________ di RI 1” in via __________ a __________ sulla scorta dell’art. 50 cpv. 1 LEF (come risulta da un’annotazione nel suo sistema informatico), secondo cui per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. Non spettava all’UE decidere se le pretese della PI 1 fossero state assunte per conto della ditta individuale, questione che rientra nell’esclusiva competenza del giudice nella procedura (eventuale) di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014 consid. 1 e i rinvii). Tuttavia, dal momento che la notifica del precetto esecutivo (come della comminatoria di fallimento) al recapito della ditta individuale (giusta l’art. 66 cpv. 1 LEF) non è andata a buon fine (il debitore risultando *“irreperibile”* a tale indirizzo, v. l’indicazione sulla comminatoria), l’UE non avrebbe dovuto subito pubblicare il precetto esecutivo sul foglio ufficiale, ma avrebbe dovuto

dapprima tentare di notificarlo al domicilio estero dell’escusso, se necessario interpellando l’escutente perché gliene fornisse l’indirizzo

esatto (già citata CEF 15.2013.110 consid. 3.3, pubblicato in RtiD 2014 II 883 n. 47c).

2.2 Non essendo valida la notifica edittale del precetto esecutivo, il ricorso va parzialmente accolto nel senso dell’annullamento della comminatoria di fallimento e del rinvio dell’incarto all’UE perché proceda a una nuova notifica del precetto esecutivo dopo aver verificato che l’escutente mantiene la domanda d’esecuzione. La Camera ha infatti constatato che il 3 settembre 2021 la PI 1 ha promosso contro RI 1 una nuova esecuzione (n. __________), che indica la stessa causale menzionata sul pre-cetto esecutivo in esame, alla quale l’escusso ha interposto opposizione il 13 settembre. L’interesse per una nuova notifica del precedente precetto esecutivo pare così essere venuto meno.

3. Il ricorrente chiede anche che *“qualsiasi

procedura avviata contro di [lui] riguardo alla questione in oggetto”* venga annullata e che l’e­scutente smetta subito di danneggiarlo, gli

dia un compenso per il danno arrecato e venga sanzionata. Sono richieste che esulano dalla competenza della scrivente Camera, limitata all’annullamen­­to e alla riforma dei provvedimenti emanati dagli organi esecutivi (art. 17 e 21 LEF) e alla vigilanza sui medesimi organi (art. 10 segg. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]), non sugli escutenti. Al riguardo, il ricorso è inammissibile.

4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto nel senso

che la comminatoria di fallimento n. __________ è dichiarata nulla e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione

perché proceda a quanto indicato nel considerando 2.2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.