Appeal Against Enforcement Notices Dismissed as Inadmissible and Abusive
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed an appeal filed by an individual subject to execution proceedings (RI 1) and a second party (RI 2) against enforcement notices issued by the enforcement office for tax debts owed to the Cantonal State, based on prior enforcement orders. The court dismissed the appeal as inadmissible because the second party (RI 2) was not a party to the execution proceedings and lacked a legitimate interest, and the first party (RI 1) was procedurally barred from appealing without the consent of his court-appointed administrator; furthermore, the court deemed the appeal manifestly abusive due to the repeated submission of arguments already rejected in prior decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 cpv. 3 CPC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Enforcement Notices Dismissed as Inadmissible and Abusive: The court dismissed the appeal as inadmissible because the second party (RI 2) was not a party to the execution proceedings and lacked a legitimate interest, and the first party (RI 1) was procedurally barred from appealing without the consent of his court-appointed administrator; furthermore, the court deemed the appeal manifestly abusive due to the repeated submission of arguments already rejected in prior decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive order regarding the non-levy of court fees.
Cited in the dispositive order regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the dispositive order regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.66 · Lugano 28 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 19 aprile 2021 di
RI 1, __________ RI 2, __________ contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del solo RI 1 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 3 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per due fatture di rispettivamente fr. 100.– e fr. 500.–, oltre a spese e interessi;
che l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento il 13 aprile 2021;
che con unico ricorso del 19 aprile 2021, RI 1 e RI 2 chiedono alla Camera di annullare i pignoramenti in ambedue le esecuzioni, di *“tacitare il creditore con la sospen-sione procedurale
fino all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e federali”*, di verificare se la pretesa amministrativa del servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato è *“lecita e legittimata e sia ancora escutibile e esigibile”*, d’infliggere multe disciplinari al curatore del marito, al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e all’UE, di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’inconvenienza e rimborso di spese redazionali, e di addossare le spese al Cantone;
che il ricorso è manifestamente irricevibile, per quanto attiene a RI 2 perché ella non è parte delle procedure esecutive n. __________ e __________, dirette esclusivamente contro il marito RI 2 e non allega un interesse proprio degno di protezione né l’esistenza di un litisconsorzio necessario, e per quanto riguarda RI 1 poiché egli
non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che il ricorso è del resto inammissibile anche perché è manifestamente abusivo, siccome i ricorrenti continuano a
riproporre le stesse censure senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o
l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);
che eventuali futuri ricorsi aventi un carattere manifestamente querulomane o altrimenti abusivo verranno restituiti al mittente o ai mittenti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30 aprile 2021, pag. 2);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.
2. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – ; –Sezione delle finanze, Bellinzona.
Comunicazione a:
– avv. __________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.