Appeal Moot Due to Annulment of Seizure Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a seizure order issued by the enforcement office following a creditor's enforcement procedure. The enforcement office subsequently reconsidered and annulled its initial measure due to a postal error that prevented the office from noting the debtor's timely objection to the payment order. The court reasoned that under the applicable law, an enforcement office can reconsider a challenged measure until it sends its response, issuing a new decision; and when such a new decision fully grants the appellant's requests, the supervisory authority must strike the appeal from the roll as moot, with no costs or indemnities due.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Moot Due to Annulment of Seizure Order: The enforcement office subsequently reconsidered and annulled its initial measure due to a postal error that prevented the office from noting the debtor's timely objection to the payment order. The court reasoned that under the applicable law, an enforcement office can reconsider a challenged measure until it sends its response, issuing a new decision; and when such a new decision fully grants the appellant's requests, the supervisory authority must strike the appeal from the roll as moot, with no costs or indemnities due.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for declaring the appeal without object and striking it from the rolls because the new decision fully accepted the appellant's requests.
Cited in the dispositive order regarding the non-levying of judicial fees in supervisory matters.
Cited in the dispositive order regarding the non-assignment of indemnities in supervisory matters.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.60 · Lugano 28 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 18 maggio 2021 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 12 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 27 maggio 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che per un errore della posta l’esemplare del precetto esecutivo per il creditore è ritornato all’Ufficio senza l’indicazione dell’opposizione regolarmente interposta dall’escussa;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.