Appeal Regarding Invalid Tax Enforcement Notification Location
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged the seizure order issued in state tax enforcement proceedings after the enforcement office had notified the executive writ to the debtor's husband at a post office counter, rather than at the debtor's residence or workplace. The court reasoned that a valid notification under the relevant statute requires delivery to the debtor at their domicile or workplace, or to an adult family member or employee present there, or if the delegate holds special authorization, and since notification occurred outside the residence and the husband lacked authority to receive such documents, the notification was invalid, meaning the debtor's appeal, filed upon learning of the seizure, was timely, leading to the appeal being granted, the seizure order annulled, and the opposition being recorded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 LT, Art. 3 LPR, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 64 cpv.1 LEF, Art. 64 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Regarding Invalid Tax Enforcement Notification Location: The court reasoned that a valid notification under the relevant statute requires delivery to the debtor at their domicile or workplace, or to an adult family member or employee present there, or if the delegate holds special authorization, and since notification occurred outside the residence and the husband lacked authority to receive such documents, the notification was invalid, meaning the debtor's appeal, filed upon learning of the seizure, was timely, leading to the appeal being granted, the seizure order annulled, and the opposition being recorded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the competent authority for appeal, which implies its relevance to the procedural correctness, although the main ground for acceptance derived from LEF issues.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, which informed the decision on admissibility.
The court explicitly analyzed the validity of the notification based on this provision when deciding to accept the appeal because the notification was deemed invalid.
Cited in the ruling section concerning the non-levy of court fees.
Cited in the ruling section concerning the non-levy of court fees.
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Cited in the section describing potential remedies against the final decision.
Cited in the section describing potential remedies against the final decision.
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Testo completo
Incarto n. 15.2021.55 · Lugano 30 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 6 maggio 2021 di
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 16 marzo 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino procede contro RI 1 per l’incasso di una quota (giusta l’art. 12 LT) dell’imposta cantonale per gli anni dal 1999 al 2002 di fr. 12'212.05. L’atto esecutivo è stato notificato il 15 febbraio 2021 nelle mani del marito dell’escussa presso lo sportello della Posta di __________. Egli non ha interposto opposizione.
B. A domanda dell’escutente, il 16 marzo 2021 l’UE di Locarno, diventato competente in seguito al trasloco dell’escussa a __________, ha emesso l’avviso di pignoramento per il 3 maggio 2021, attribuendo all’esecuzione il nuovo n. __________.
C. Con ricorso del 6 maggio 2021, RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e di ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo, della cui esistenza pretende di aver avuto conoscenza solo il 27 aprile 2021 a ricezione dell’avviso di pignoramento.
D. Con osservazioni 14 maggio 2021 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto la reiezione del ricorso, che ritiene inoltre ampiamente tardivo. L’UE giunge sostanzialmente alle stesse conclusioni nelle sue osservazioni del 20 maggio 2021.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF), emesso nella fattispecie il 16 marzo 2021. L’escutente ritiene il ricorso, inoltrato il 6 maggio 2021, ampiamente tardivo. Da parte sua, l’UE reputa poco probabile l’affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe ricevuto comunicazione dell’avviso di pignoramento solo il 27 aprile. Il problema è che l’onere della prova della notifica incombe all’UE, che non è in grado di dimostrarla perché non ha comunicato l’avviso di pignoramento con raccomandata. In queste circostanze bisogna attenersi alle dichiarazioni del debitore sul momento in cui è venuto a conoscenza dell’atto ai fini dell’esame della tempestività del ricorso (cfr. DTF
129 I 10 consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3 e 15.2020.54 del 21 luglio 2020 consid. 3.3.2). Esso risulta così ricevibile.
2. La ricorrente si duole che il precetto esecutivo è stato consegnato in posta al marito, il quale non l’ha informata. Ammette che la notificazione degli atti esecutivi può avvenire nella cerchia familiare, ma nel caso concreto afferma di essere stata fatta al marito *“già disastrato dal profilo finanziario ed esecutivo”* in modo tale da non permetterle di far valere i suoi diritti. L’escutente ritiene invece la notificazione regolare giusta l’art. 64 cpv.1 LEF e l’UE precisa che l’eventuale mancata trasmissione del precetto esecutivo alla moglie non è di rilievo secondo la giurisprudenza, perché l’escusso risponde della colpa dei membri dell’economia domestica.
2.1 A norma dell’art. 64 cpv.1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato. Dal testo della norma e dal suo scopo, volto a garantire una trasmissione effettiva dell’atto esecutivo all’escusso in tempi utili (Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 64 LEF), si evince che la notificazione può essere fatta a un membro adulto della sua economia domestica solo nell’abitazione del debitore ove questi non vi si trovi – nello stesso modo che la notifica a un impiegato dell’escusso può avvenire solo sul luogo di lavoro (DTF 72 III 80) o al suo domicilio se l’impiegato,
come nel caso di un collaboratore domestico, coabita con l’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_817/2020 del 28 gennaio 2021,
consid. 4.1.2). Una notifica fuori dal domicilio non è invece possibile, a meno che il membro sia in possesso di una
procura speciale, debitamente comunicata all’ufficio d’esecuzione, che lo abilita a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso (Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011, pag. 184 nota 38; *contra:* Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 64 LEF, la cui opinione, secondo cui la notifica potrebbe anche aver luogo in altri luoghi come l’ufficio d’esecuzione o la posta, mal si concilia con il carattere sussidiario di quel tipo di notificazione, che esige da parte dell’agente notificatore la verifica dell’assenza temporanea dell’escusso).
2.2 Nel caso in esame la notificazione avversata è avvenuta al marito dell’escussa presso lo sportello della posta di __________ e non al domicilio. Non risulta quindi valida nel senso dell’art. 64 cpv. 1 LEF (sopra consid. 2.1). D’altronde, secondo l’accertamento eseguito dall’UE su incarico della Camera la ricorrente non ha conferito al marito una procura generale per ritirare la corrispondenza indirizzata a lei, e men che meno una procura speciale per il ritiro degli atti esecutivi. Di conseguenza, la consegna del precetto esecutivo al marito il 16 febbraio 2021 non costituisce una valida notifica nei confronti della
ricorrente. Dagli atti non si evince ch’essa ne abbia avuto conoscenza prima della ricezione dell’avviso di pignoramento,
a suo dire il 27 aprile 2021. L’opposizione da lei interposta quello stesso giorno (mediante lo scritto allegato al ricorso) va quindi considerata valida e tempestiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’onere della prova della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità notificatrice, sicché ove l’ufficio d’esecuzione non fornisca alcun elemento di prova al riguardo, ci si deve fondare sulle allegazioni dell’escusso (cfr. sentenza della CEF 15.2016.22 del 5 luglio 20216, consid. 1). Ne segue che il ricorso merita accoglimento.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 Di conseguenza, è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Locarno d’iscrivere nel suo registro l’opposizione interposta dall’escussa all’esecuzione n. __________ il 27 aprile 2021.
1.2 L’avviso di pignoramento emesso nella stessa esecuzione è annullato.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.