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15.2021.5 • TRAC TI 15.2021.5 Generato dall'IA

Execution Office Subsistence Level Calculation Appeal

Numero d'incarto 15.2021.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervising authority reviewed an execution office's calculation of the debtor's minimum subsistence level, which determined the disposable income subject to seizure following a debt claim. The debtor appealed, seeking to include additional expenses such as professional pension contributions, parking fees, and costs for visiting children, while the creditor cross-appealed to exclude travel and meal allowances. The court rejected the debtor's claims because most requested expenses were either unsubstantiated, already covered by the base allowance, or involved challenging the principal debt, which is impermissible in this procedural context. However, the court partially accepted the creditor's appeal, finding that since the debtor lived very close to work, the costs for public transport and meals taken outside the home were unjustified, resulting in a reduction of the recognized minimum subsistence level from CHF 2,987.20 to CHF 2,741.20, thereby decreasing the amount subject to seizure.

Regesto Legislator

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Art. 5 cpv. 1 LPR, Art. 17 LEF, Art. 93 LEF, Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Execution Office Subsistence Level Calculation Appeal: The debtor appealed, seeking to include additional expenses such as professional pension contributions, parking fees, and costs for visiting children, while the creditor cross-appealed to exclude travel and meal allowances. The court rejected the debtor's claims because most requested expenses were either unsubstantiated, already covered by the base allowance, or involved challenging the principal debt, which is impermissible in this procedural context. However, the court partially accepted the creditor's appeal, finding that since the debtor lived very close to work, the costs for public transport and meals taken outside the home were unjustified, resulting in a reduction of the recognized minimum subsistence level from CHF 2,987.20 to CHF 2,741.20, thereby decreasing the amount subject to seizure.

Parole chiave

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minimo vitale calcolo del reddito spese di procedura esecuzione del pignoramento diminuzione del reddito contributo minimo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

The main ground for rejecting the appeal of RI 1 (Point 1) relies on the application of this article concerning the seizure of wages based on the minimum standard of living.

art. 275 LEF

Cited in conjunction with Art. 93 LEF in Consideration 7 regarding the possibility for the enforcement office to review the calculation based on subsequent changes.

art. 17 LEF

Cited in Consideration 2 to confirm the admissibility of the appeals, and in Consideration 8 to define the scope of appeal to the supervisory authority.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in Consideration 13 in relation to the decision not to levy court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in Consideration 13 in relation to the decision not to award legal aid/costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in Consideration 13 in relation to the decision not to award legal aid/costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the judgment text (Point 3) regarding the non-assessment of costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the judgment text (Point 3) regarding the non-assessment of costs/indemnities.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the judgment text (Point 3) regarding the non-assessment of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in Point 3 of the dispositive regarding the non-assessment of costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in Point 3 of the dispositive regarding the non-assessment of costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.5 · Lugano 16 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 2 gennaio 2021 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’e­­sistenza allestito nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 18 dicembre 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti del ricorrente su istanza di

PI 1, (patrocinata dall’ PA 1, )

e sul “*ricorso adesivo”* del 15 gennaio 2021 di PI 1 avverso lo stesso calcolo del minimo d’esistenza;

ritenuto

in fatto: A. Su richiesta di PI 1, con decreto del 18 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro in particolare di ogni pretesa salariale del marito RI 1 nei confronti della sua datrice di lavoro, la PI 2 di

Lugano, per la sua attività lavorativa presso il salone di bellezza “*Atelier Symphony*”, sino a concorrenza di fr. 11'853.10

oltre ad accessori.

B. Dando seguito al decreto, il 21 dicembre 2020 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguen­te computo:

Redditi

Debitore · fr. · 3'175.00 Totale · fr. · 3'175.00

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 800.00 Assicurazione malattia · fr. · 308.00 Pasti fuori domicilio · fr. · 211.00 Spese di trasferta · fr. · 35.00 · Abbonamento Arcobaleno mensile Contributi di mantenimento · fr. · 433.20 · € 400.– (cambio 23.12.2020, 1.08) Totale · fr. · 2'987.20

L’UE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro dell’escusso l’importo eccedente fr. 2'987.20 (indicativamente fr. 187.80) dal 29 dicembre 2020 e ha emesso il relativo verbale lo stesso giorno.

C. Con ricorso del 2 gennaio 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo in sostanza che gli siano riconosciute nel calcolo ulteriori spese ch’egli reputa assolutamente indispensabili.

D. Mediante un unico atto del 15 gennaio 2021 PI 1 ha presentato le proprie osservazioni, con cui si oppone al gravame del debitore sequestrato, così come un *“ricorso adesivo”*, con cui postula che vengano estromesse dal calcolo diverse spese. Con osservazioni del 20 gennaio 2021 l’UE ha domandato che il ricor­so di RI 1 venga respinto, mentre non ha formulato conclusioni su quello di PI 1. RI 1 è pure rimasto silente sul ricorso della moglie.

Considerato

in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento di fatto dei ricorsi è il medesimo, avendo le parti impugnato lo stesso provvedimento emes­so nell’esecuzione del sequestro che le riguarda. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

2. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 gennaio 2021 per RI 1 e il 5 gennaio 2021 per PI 1, i ricorsi inviati il 3 gennaio 2021 dal primo e il 15 gennaio 2021 dalla seconda sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). Nonostante la denominazione errata di “ricorso adesivo”, istituto non previsto dalla LEF né dalla LPR, anche il gravame tempestivamente presentato da PI

1 può dunque essere esaminato nel merito.

3. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

4. RI

1 contesta anzitutto all’UE di non aver considerato che nel conteggio di stipendio del novembre 2020, sul quale si è basato per accertare il suo reddito, manca la deduzione del premio di previdenza professionale (LPP). Malgrado egli non formuli precise conclusioni al riguardo, si comprende che intende ottenere l’ammissione di tale spesa nel suo minimo esistenziale. Ora, a parte che non indica a quanto ammonterebbe il premio in questione, occorre ricordare che nel minimo d’esistenza possono essere prese in considerazione solo le spese correnti indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 5.2 e riferi-menti), ciò che RI

1 non ha fatto. In mancanza di qualsivoglia giustificativo di pagamento del premio LPP, l’Ufficio ha dunque agito correttamente laddove si è attenuto alle indicazioni del noto conteggio di stipendio, che non prevede appunto alcuna deduzione in tal senso. Sotto questo profilo, il ricorso di RI 1 si rivela pertanto infondato.

5. Il debitore sequestrato fa altresì valere che l’Ufficio neppure ha tenuto conto delle spese di posteggio comunale di fr. 40.– al me­se. Tuttavia, anche in tal caso egli si limita a mere allegazioni, senza giustificare alcun pagamento effettivo di tale spesa (v. sopra, consid. 4), per tacere del fatto che nemmeno ne dimostra l’as­­soluta necessità, omettendo di confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, ove l’UE ha ammesso unicamente il costo mensile dell’abbonamento arcobaleno quale spesa di trasferta. Per tali ragioni, pure tale censura s’avvera priva di fondamento.

6. Non trovano sorte diversa le contestazioni secondo cui l’organo esecutivo non ha preso in considerazione i costi di trasferta per far visita ai figli e un non meglio precisato “*bonifico*” di € 800.– nel mese di dicembre 2020. Oltre a non fornire indicazioni più chiare, per nessuna di queste spese RI 1 ha invero prodotto un documento giustificativo, sicché l’Ufficio giustamente non ne ha tenuto conto (v. sopra, consid. 4). Per quanto attiene invece al fatto che, secondo il debitore sequestrato, l’UE ha dimenticato di computare spese per l’*“utenza telefonica*” e l’*“Ail”*, basti dire che in mancanza di ulteriori indicazioni e prove fornite al riguardo da RI 1, le spese di telecomunicazione indispensabili non professionali e le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina sono già comprese nell’importo di base di fr. 1'200.– per un debitore che vive da solo (v. Tabella, ad I), ragione per cui non si possono computare una seconda volta come supplementi.

7. RI

1 si duole pure che l’UE ha ammesso contributi di mantenimento per la moglie e i figli di € 400.– anziché € 550.–. Ora, è vero che in base alla decisione del Tribunale __________ prodotta dal debitore sequestrato in fase di esecuzione del sequestro risulta ch’egli è tenuto a pagare € 550.– mensili (€ 400.– per i figli e € 150.– per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie, ma dagli atti, o meglio dall’estratto bancario relativo ai pagamenti eseguiti a favore di PI 1 nel periodo dal dicembre 2019 al novembre 2020 emerge che il predetto importo è stato versato interamente soltanto nei mesi di marzo, aprile

e maggio 2020. Nei restanti mesi, e in particolare dall’agosto 2020 in avanti, egli ha sempre versato mensilmente € 400.–, oltre

a ulteriori € 102.– il 2 ottobre 2020 e € 250.– il 16 novembre 2020, probabilmente quale contributo a spese straordinarie. Alla luce di tali circostanze, l’Ufficio ha tenuto conto giustamente dell’importo effettivo versato dal marito alla moglie nei sei mesi precedenti l’esecuzione del sequestro. Anche tale contestazione si rivela dunque infondata. Va ad ogni modo ricordato a RI 1 che, qualora doves­se tornare a pagare mensilmente € 550.–, egli potrà sempre chiedere all’UE la revisione del calcolo del minimo d’esistenza (combinati art.

93 cpv. 3 e 275 LEF).

8. Da ultimo, RI 1 contesta di dovere pagare le spese straordinarie e i contributi di mantenimento a favore dei figli e della moglie, nonché parte del debito posto in esecuzione. Tali censure sono tuttavia manifestamente irricevibili, la via del ricorso all’auto­­rità di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art.

17 cpv. 1 LEF) – non consentendo al debitore sequestrato di sollevare questioni di merito, attinenti in particolare alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2020.72 del 30 ottobre 2020). La sorte del ricorso di RI 1 è dunque segnata.

9. Nel suo ricorso, PI 1 fa valere anzitutto che il reddito percepito dal marito non è assolutamente in linea con i salari usu­almente versati a parrucchieri con formazione ed esperienza in Ticino e neppure con il contratto collettivo di lavoro valido per questa professione, che prevede uno stipendio lordo tra fr. 3'350.– e fr. 4'000.–. Essa chiede pertanto l’edizione degli estratti del conto bancario del marito, sul quale viene versato il salario. Postula inoltre che il reddito lordo venga rivisto, prendendo in considerazione nella peggiore delle ipotesi uno stipendio di almeno fr. 3'500.–, oltre a fr. 400.– per assegni famigliari.

In proposito, va ricordato che il pignoramento (o il sequestro) di redditi meramente ipotetici è materialmente impossibile (sentenza della CEF 15.2014.85 del 5 novembre 2014, consid. 3.3 e riferimento). L’UE non può pertanto considerare ai fini del calcolo del minimo d’esistenza un reddito superiore a quello accertato soltan­to perché per una determinata posizione lavorativa il debitore avreb­be in principio diritto a un salario maggiore. Ad ogni modo, nel caso specifico l’Ufficio non ha pignorato una quota fissa, ma tutto quanto eccede il minimo d’esistenza di fr. 2'987.20, sicché la datrice di lavoro del debitore sequestrato è tenuta a versare l’intera eccedenza mensile, comprese anche eventuali somme superiori ai fr. 187.80 accertati quale eccedenza indicativa al momento del­l’esecuzione del sequestro. Ne segue che non è necessario allo stato attuale pretendere da RI 1 la produzione de-gli estratti del conto bancario sul quale viene versato il salario. La censura risulta quindi infondata.

10. La creditrice sequestrante afferma inoltre che dall’aprile 2019 al novembre 2020 RI

1 le ha corrisposto contributi di mantenimento per soli € 7'549.30 e dunque mediamente € 397.30, che corrispondono a fr. 430.–. A suo dire, egli si è limitato a riversare unicamente gli assegni famigliari percepiti, oltre a fr. 30.–. Per PI 1 è dunque chiara la volontà del marito di continuare a corrispondere somme da lui liberamente stabilite invece di quanto deciso dal Tribunale __________. Ciò posto, secondo essa, se venissero sequestrati mensilmente fr. 188.–, come deciso dall’UE, con ogni probabilità RI

1 verserà a lei e ai figli soli fr. 242.– (vale a dire fr. 430.– ./. fr. 188.–), così che alla fine continuerà a pagare mediamente i soliti fr. 430.–. Dal momento che, per costante giurisprudenza, nel minimo d’esisten­­za viene preso in considerazione soltanto il contributo di mantenimento effettivamente versato e che verrà presumibilmente versa­to nel corso del pignoramento (o del sequestro), PI 1 è del parere che l’importo riconosciuto vada rivisto in non più di fr. 242.– o, ancora meglio, che non sia considerato in alcun modo, onde evitare che il debitore sequestrato non corrisponda più nemmeno i restanti fr. 242.–.

Ora, a prescindere dal fatto che, come già esposto sopra (consid. 9), l’UE non ha sequestrato un importo fisso di fr. 188.–, ma tutto quanto eccede il minimo d’esistenza del debitore sequestrato, a quest’ultimo vanno riconosciute effettivamente le spese correnti indispensabili il cui effettivo pagamento è comprovato (sopra, consid. 4), ciò ch’egli ha fatto per quanto attiene ai contributi di mantenimento, seppur solo sino a concorrenza di € 400.– mensili, pari a fr. 433.20 (v. estratto bancario agli atti). La decisione dell’Ufficio s’avvera pertanto corretta. Ad ogni modo, l’UE dovrà tenere conto, anche su segnalazione documentata da parte della creditrice sequestrante, di modificazioni determinanti per il sequestro (combinati art. 93 cpv. 3 e 275 LEF). Procederà quindi a un riesame del calcolo qualora il debitore sequestrato dovesse smettere di versare il contributo o ridurne a proprio piacimento l’importo (sopra, consid. 7). In tale evenienza, l’organo esecutivo è invitato altresì a valutare se nel caso concreto non sarà opportuno procedere, con l’accordo di RI 1, al pagamento diretto dei contributi di mantenimento a PI 1 o al loro computo nel minimo d’esistenza, esigendo però dal debitore sequestrato la produzione spontanea, ogni mese, dei giustificativi di pagamento, pena la loro esclusione dal calcolo (sentenza della CEF 15.2020. 56 del 19 gennaio 2020 consid. 6 e riferimento).

11. PI

1 contesta infine all’Ufficio di aver conteggiato a torto due supplementi, ovvero fr. 211.– per pasti consumati fuori domicilio e fr. 35.– per la trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico. Secondo la ricorrente, tali spese non sono affatto necessarie, siccome il marito vive a soli 5 minuti a piedi dal luogo di lavoro (con un passo sostenuto) o 10 minuti in base alle indicazioni di “*Google Maps*”. Chiede dunque l’estromissione di queste spese.

RI

1 vive effettivamente a soli 750 metri dal suo luogo di lavoro, percorribili in circa 9 minuti sia a piedi sia con il trasporto pubblico (bus) in base alle indicazioni fornite da “*Google Maps*” per il tragitto dal domicilio in Via __________ al luogo di lavoro in Via __________ (v. estratto di “*Google Maps*” agli atti). In tale circostanza, non si comprende per quale ragione oggettiva l’Ufficio abbia ammesso nel calcolo sia le spese di traspor­to pubblico sia quelle per i pasti consumati fuori casa. Il verbale interno delle operazioni di sequestro del resto non fornisce indicazioni al riguardo e RI 1 non contesta di potersi recare al lavoro a piedi e tornare a casa sul mezzogiorno per consumare il pranzo. Non si giustificano dunque i supplementi contestati, sicché il ricorso di PI 1 merita accoglimento su questo punto.

12. Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso di PI 1 (sopra, consid. 11), il calcolo del minimo d’esi­­stenza va rettificato come segue:

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 800.00 Assicurazione malattia · fr. · 308.00 Pasti fuori domicilio · fr. · 0.00 Spese di trasferta · fr. · 0.00 Contributi di mantenimento · fr. · 433.20 Totale · fr. · 2'741.20

Di conseguenza l’UE sequestrerà presso la PI 2 la quo­ta di salario eccedente il minimo d’esistenza di RI 1 determinato in fr. 2'741.20 mensili (anziché fr. 2'987.20).

13. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

2. Il ricorso di PI 1 è parzialmente accolto. Di conseguen­za il minimo vitale di RI 1 è stabilito in fr. 2'741.20.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.