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15.2021.42 • TRAC TI 15.2021.42 Generato dall'IA

Creditor's Timely Request for New Real Estate Appraisal in Forced Sale Proceedings

Numero d'incarto 15.2021.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an enforcement proceeding concerning the forced realization of real estate collateral, the creditor requested a new appraisal because the official estimate of CHF 2,660,000 was significantly lower than their own valuation of CHF 3,973,000. The supervisory authority found that the request for a new appraisal, submitted within the ten-day period after notification of the initial appraisal notice, was timely under the relevant regulations governing forced sales. Consequently, the authority granted the request, ordering the creditor to deposit CHF 5,000 as an advance for the costs of the new appraisal within ten days, warning that failure to pay would render the official estimate definitive.

Regesto Legislator

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Art. 99 cpv. 2 RFF, Art. 9 cpv. 2 RFF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Creditor's Timely Request for New Real Estate Appraisal in Forced Sale Proceedings: The supervisory authority found that the request for a new appraisal, submitted within the ten-day period after notification of the initial appraisal notice, was timely under the relevant regulations governing forced sales. Consequently, the authority granted the request, ordering the creditor to deposit CHF 5,000 as an advance for the costs of the new appraisal within ten days, warning that failure to pay would render the official estimate definitive.

Parole chiave

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stima immobiliare precetto esecutivo realizzazione forzata di immobili procedura esecutiva termine di disdetta preventivo Istanza di nuova stima immobiliare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 340
2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, pre­vio deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid.
DTF 60 III 189
1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 RFF

This provision authorizes interested parties to challenge the appraisal and request a new appraisal from the supervisory authority, which is the basis for accepting the request in order 1.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision justifies the non-collection of court fees in this type of procedure, as stated in the ruling.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision justifies the non-assignment of indemnities in this type of procedure, as stated in the ruling.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision justifies the non-assignment of indemnities in this type of procedure, as stated in the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.42 · Lugano 7 maggio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 23 aprile 2021 dalla

RI 1

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, (rappresentato dall’__________ PR 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di pegni immobiliari promossa dall’RI 1, nei confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 4'014'000.– oltre ad accessori, il 12 agosto 2019 l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (UE) ha incaricato l’A__________, con sede a __________, di allestire la perizia estimativa delle unità di proprietà per piani n. __________, __________ (limitatamente alle quote di comproprietà “N” e “U”) e __________ della particella n. __________ RFD di __________.

B. Ricevuto il referto peritale, il 15 aprile 2021 l’UE ha emesso l’av­viso d’incanto per il 2 settembre 2021, indicandovi che gli immobili sono stati stimati in complessivi fr. 2'660'000.–, e ne ha trasmesso una copia all’RI 1 mediante raccomandata dello stesso giorno. L’avviso è pure stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale (FU) del 16 aprile 2021.

C. Producendo una propria perizia, che indica un valore sensibilmen­te superiore (di fr. 3'973'000.–) rispetto a quello stabilito dall’UE, con istanza del 23 aprile 2021 l’RI 1 ha chiesto all’Ufficio una nuova stima.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.

99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, pre­vio deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a). È quanto ha fatto l’RI 1 con lo scritto del 23 aprile 2021.

2. Presentata all’UE entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro dieci giorni da quando l’interessata è venuta a conoscenza del valore di stima stabilito dall’Ufficio, la richiesta di nuova stima è tempestiva.

3. Spetta all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89 del 22 novembre 2017 consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).

4. Alla luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante de­v’essere assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore stabilito dall’UE in base all’at­tuale stima diventerà definitivo.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

1.1 Di conseguenza l’RI 1, è invi­tata a versare entro 10 giorni sul conto del Tribunale d’appello CCP

69-10370-9 a mezzo della polizza allegata fr. 5'000.– quale anticipo dei costi della nuova perizia delle unità di proprietà per piani n. __________, __________ (limitatamente alle quote di

comproprietà “N” e “U”) e ____________________ RFD di __________, che la Camera affiderà al valutatore immobiliare __________, __________.

1.2 In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il

valore presumibile di realizzazione dei fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr. 2'660'000.–, diventerà definitivo.

2. Notificazione a:

–, ; –, , , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.