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15.2021.4 • TRAC TI 15.2021.4 Generato dall'IA

Tax Debt Enforcement Writ Prescription Period Appeal Dismissed

Numero d'incarto 15.2021.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against property seizure notices related to six tax debts from 1997 to 2002, which the appellant argued were time-barred due to the lapse of the statutory one-year prescription period from the initial, undeliverable enforcement writs published in July 2020. The court rejected the appeal, finding it inadmissible due to the appellant's failure to include mandatory documentation proving the notification date, and further holding that the seizure notices related to subsequent enforcement actions following the July 2020 publication, for which the one-year period had not expired; additionally, the court dismissed concerns about exposure to illness by noting appointments are required for office visits, mitigating crowding.

Regesto Legislator

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Art. 88 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a LEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Tax Debt Enforcement Writ Prescription Period Appeal Dismissed: The court rejected the appeal, finding it inadmissible due to the appellant's failure to include mandatory documentation proving the notification date, and further holding that the seizure notices related to subsequent enforcement actions following the July 2020 publication, for which the one-year period had not expired; additionally, the court dismissed concerns about exposure to illness by noting appointments are required for office visits, mitigating crowding.

Parole chiave

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debiti fiscali perenzione dell'esecuzione della decisione prescrizione imposta immobiliare opposizione al precetto esecutivo autorità giudiziaria fiscale Avvisi di pignoramento. Ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited in the final order regarding the decision not to charge court fees because the review was conducted without charging a judicial fee by law.

art. 61 cpv. 2 lett. a LEF

This provision is cited in the final order regarding the decision not to allocate compensation because it is mandated by law.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the final order regarding the decision not to allocate compensation because it is mandated by law.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.4 · Lugano 16 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 14 gennaio 2021 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 6 novembre 2020 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei sei precetti esecutivi appena citati, emessi tra il 7 e il 18 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso di sei attestati di carenza di

beni (ACB) emessi in suo favore dal *Betreibungsamt* di __________ in altrettante esecuzioni volte all’esazio­­ne delle imposte cantonali

del 1997 (ACB del 15 febbraio 2001 di fr. 3'832.20), del 1998 (ACB del 15 febbraio 2001 di fr. 3'684.95), del 1999 (ACB del 16 novembre 2000 di fr. 3'238.–), del 2000 (ACB del

18 febbraio 2002 di fr. 3'400.15), del 2001 (ACB del 27 gennaio 2003 di fr. 3'077.55) e del 2002 (ACB del 2 dicembre 2003 di fr. 3'027.80);

che siccome non è stato possibile notificare i precetti esecutivi al­l’escusso né in via postale né per il tramite della Securitas SA, incaricata di procedere a una seconda notifica per conto del Comune di __________, e che RI 1 non ha dato seguito al successivo invito a ritirarli presso lo sportello dell’UE, gli atti sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale del 21 luglio 2020;

che non avendo l’escusso interposto opposizione, il 6 novembre 2020 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per complessivi fr. 21'334.60, fissandone l’esecuzione per il 19 gennaio 2021 presso i suoi sportelli;

che con ricorso del 14 gennaio 2021, RI 1 chiede di sospendere il *“sequestro”* (*recte:* il pignoramento), facendone valere l’illegalità, poiché si riferisce a suo dire a esecuzioni notificategli almeno quindici anni fa, per le quali il termine di perenzione legale di un anno è ampiamente trascorso;

che il ricorrente postula inoltre l’annullamento della convocazione per il 19 gennaio 2021, affermando di non volersi imbattere nella *“folla”* che occupa gli spazi dell’Ufficio, definendosi un *“paziente ad alto rischio”*;

che con osservazioni del 25 gennaio 2021 l’UE considera il ricorso tardivo e chiede quindi di dichiararlo irricevibile;

che RI 1 non ha allegato al ricorso, spedito a questa Camera il 18 gennaio 2021, gli avvisi di pignoramento contestati, inviati già il 6 novembre 2020, né la busta d’intimazione o altro mez­zo per provare la data di notifica, come invece richiede l’art. 7 cpv. 4 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

che il ricorrente non ha neppure reagito alle osservazioni dell’UE, trasmessegli in copia il 25 gennaio 2021;

che il ricorso si avvera così tardivo;

che ad ogni modo l’impugnazione risulta anche infondata nel merito;

che gli avvisi di pignoramento avversati non sono infatti stati emessi nelle esecuzioni sfociate nei sei ACB emessi a carico del ricorrente fra il 2001 e il 2003, bensì nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________, nelle quali i precetti esecutivi gli sono stati notificati il 21 luglio 2020;

che per queste ultime il termine perentorio di un anno stabilito dall’art. 88 cpv.

2 LEF non era di tutta evidenza scaduto quando, il 19 agosto 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto la continuazione;

che per quanto riguarda il rischio sanitario evocato dal ricorrente, occorre rilevare che gli sportelli degli uffici d’esecuzione sono attualmente aperti unicamente su appuntamento, ciò che evita gli assembramenti, e l’accesso agli sportelli è organizzato in modo da rispettare le norme di protezione (obbligo del porto della mascherina faciale, distanziamento e disinfettante);

che in alternativa RI 1 può anche prendere contatto telefonicamente con l’UE per convenire un’esecuzione del pignoramento al proprio domicilio o in via telefonica (v. Istruzione n. 8 dell’Ufficio federale di giustizia del 28 settembre 2020, n. 14 e 15);

che anche sotto questo aspetto il ricorso si rivela infondato;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.