Debtor's Nullity Complaint Regarding Late Service of Bankruptcy Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor filed a nullity complaint concerning a bankruptcy order issued after a creditor initiated bankruptcy proceedings, alleging the debtor only received the underlying execution order and bankruptcy notice late, on April 1, 2021, leading the lower court to suspend the proceedings. The supervisory authority ultimately found the complaint moot regarding subsequent actions because the Enforcement Office, upon reconsideration, recognized the opposition filed by the debtor on April 9, 2021, and annulled the service of the execution order and bankruptcy notice, reasoning that even if service was flawed, the execution order's effect persists from the moment the debtor gains knowledge of its content, making only the registration of the opposition sufficient rather than nullifying the entire underlying order.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Segnalazione di nullità da parte del Giudice del fallimento. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento della comminatoria e dell’iscrizione dell’opposizione al precetto
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal without object, which aligns with the final order declaring the nullity report without object regarding modified points.
Cited in the reasoning regarding the decision not to levy costs, which corresponds to the final order regarding costs.
Cited in the reasoning regarding the decision not to assign indemnities, which corresponds to the final order regarding costs.
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Testo completo
Incarto n. 15.2021.34 · Lugano 2 luglio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulla segnalazione di nullità 13 aprile 2021 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, Locarno nella procedura di fallimento avviata il 9 marzo 2021 dalla
PI 1, contro PI 2,
concernente la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 27 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a domanda della PI 1 di proseguire__________ nei confronti della PI 2, il 27 gennaio 2021 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento e l’ha inviata all’escussa;
che il 9 marzo 2021 la PI 1 ha presentato un’istanza di fallimento contro la PI 2 dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città;
che con scritto del 9 aprile 2021 la PI 2 ha comunicato all’UE, con copia per conoscenza alla Pretura, di aver ricevuto il precetto esecutivo insieme alla comminatoria di fallimento soltanto il 1° aprile 2021, allorquando, contattato dalla Polizia della Città di __________, il socio e gerente dell’escussa si era presentato presso i suoi uffici per ritirare gli atti in questione;
che mediante lo stesso scritto l’escussa ha pure interposto opposizione totale al precetto esecutivo;
che preso atto della predetta comunicazione, tramite disposizione ordinatoria del
13 aprile 2021 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha sospeso la procedura di fallimento e ha trasmesso l’incarto a questa Camera affinché si pronunci sulla nullità della comminatoria di fallimento e, se del caso, anche del precetto esecutivo;
che considerata la disposizione ordinatoria alla stregua di segnalazione di nullità giusta l’art. 22 LEF, con ordinanza del 16 aprile 2021 il presidente di questa Camera l’ha trasmessa all’UE per le incombenze di sua competenza prescritte dall’art. 9 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17 cpv. 4 LEF, il 27 maggio 2021 l’Ufficio ha annullato la notificazione del precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento, e ha iscritto nei suoi registri l’opposizione interposta dall’escussa, ritenendo di non essere in grado di dimostrare l’adempimento dei presupposti che permettono la notifica di atti esecutivi per posta A Plus stabiliti nell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale del 16 aprile 2020 (RS 272.81);
che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
che sui punti modificati dall’UE la segnalazione di nullità può ritenersi senza oggetto e va stralciata dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);
che se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III
104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2);
che non occorre pertanto annullare il precetto esecutivo, bastan-do, come deciso dall’UE in sede di riconsiderazione, la registrazione dell’opposizione interposta all’escussa il 9 aprile 2021;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La segnalazione di nullità è dichiarata senza oggetto sui punti modificati dalla decisione di riconsiderazione emessa il 27 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione. La validità del precetto esecutivo n. __________ è confermata.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.