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15.2021.31 • TRAC TI 15.2021.31 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Notices Following Unstayed Revision Application

Numero d'incarto 15.2021.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against enforcement notices issued following prior rulings that rejected the appellant's oppositions to debt collections initiated by two Cantons, where the appellant argued the notices were invalid due to a subsequently filed but unstayed revision application to the Federal Tribunal concerning a prior decision that had annulled earlier notices. The court rejected the appeal, reasoning that applications for revision of Federal Tribunal decisions only suspend enforcement upon a specific order from the instruction judge, which was not obtained here, and furthermore, the underlying opposition rejections were definitive because a separate appeal against the decision upholding the inadmissibility of challenging those rejections was dismissed; consequently, the Enforcement Office correctly proceeded with issuing the contested notices based on the executory judgments.

Regesto Legislator

Ufficiale

Avvisi di pignoramento. Contestazione della notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione. Istanza di revisione di una decisione del Tribunale federale

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione domanda di revisione esecuzione della sentenza legittimazione a ricorrere revoca della decisione amministrativa opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited as a basis for not levying court fees or awarding compensation.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited as a basis for not levying court fees or awarding compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited as a basis for not levying court fees or awarding compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.31 · Lugano 9 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 febbraio 2021 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da:

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (tre prime esecuzioni) (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Cantone dei Grigioni, Coira (es. n. __________) (rappresentato dalla Finanzverwaltungs d. Kt. Graubünden, Coira)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.– e di due volte fr. 40.–;

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 sempre dall’UE di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'780.– oltre agli interessi;

che statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto alle esecuzioni appena citate;

che con decisione del 15 maggio 2020 (inc. 15.2020.40) la Camera ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE il 5 marzo 2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni qui in oggetto;

che il 26 ottobre 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il recla­mo interposto da RI 1 contro le decisioni di rigetto dell’opposizione 27 gennaio e 4 febbraio 2020 (inc. 14.2020.77);

che con sentenza del 4 dicembre 2020 (inc. 5A_464/2020) il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RE 1 contro la decisione emessa dalla Camera il 15 maggio 2020, annullandola e rinviandole la causa per nuova decisione;

che il Tribunale federale, con sentenza 5D_306/2020 dell’11 gennaio 2021, ha invece dichiarato inammissibile il ricorso presentato da RI 1 contro la sentenza del

26 ottobre 2020 con cui la Camera aveva dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione;

che mediante nuova decisione del 19 gennaio 2021 la Camera ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1, nella misura in cui ha dichiarato nulli gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni qui in discussione e ordinato all’UE di emetterne nuovi;

che il 15 febbraio 2021 l’UE ha emesso nuovi avvisi di pignoramento per il successivo 25 marzo;

che con il ricorso in esame RI 1 ne chiede l’annulla­mento facendo valere di avere presentato il 20 febbraio 2021 istan­za di revisione della decisione 11 gennaio 2021 del Tribunale federale;

che tuttavia le istanze di revisione delle decisioni del Tribunale federale sospendono l’esecuzione della sentenza impugnata solo mediante decisione del giudice dell’istruzione (art. 126 LTF);

che nel caso di specie, RI 1 non ha chiesto l’effetto sospensivo nella sua istanza di revisione e non ha provato che gli sia stato concesso d’ufficio;

che comunque sia il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza 5F_ 5/2021 del 20 maggio 2021;

che siccome le decisioni di rigetto dell’opposizione erano esecutive e definitive, l’UE ha correttamente provveduto a emettere gli avvisi di pignoramento impugnati;

che l’Ufficio non ha violato l’art. 138 CPC poiché la validità della notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione è stata accertata definitivamente con le sentenze 26 ottobre 2020 della Camera (inc. 14.2020.77), che l’UE non è abilitato a riesaminare;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.