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15.2021.29 • TRAC TI 15.2021.29 Generato dall'IA

Architectural Service Claim vs. Real Charge Status in Forced Sale

Numero d'incarto 15.2021.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision by the execution office refusing to include its claim arising from architectural services rendered for the debtor's property in the list of encumbrances preceding a forced sale of the real estate, arguing the claim constituted a real charge due to its connection with the property's development. The appellate court rejected the appeal, reasoning that a real charge, as defined in law, requires a right against the property itself, enforceable against anyone, typically requiring registration in the land register, and that the appellant's claim was merely a personal contractual debt arising from an unrecorded service contract, lacking the necessary legal basis for treatment as a real right against the fund despite the owner's benefit from the architectural work.

Regesto Legislator

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Art. 36 RFF, Art. 836 CC, Art. 963 CC, Art. 36 cpv. 1 RFF, Art. 959 CC, Art. 46 cpv. 2 LTF; Architectural Service Claim vs. Real Charge Status in Forced Sale: The appellate court rejected the appeal, reasoning that a real charge, as defined in law, requires a right against the property itself, enforceable against anyone, typically requiring registration in the land register, and that the appellant's claim was merely a personal contractual debt arising from an unrecorded service contract, lacking the necessary legal basis for treatment as a real right against the fund despite the owner's benefit from the architectural work.

Parole chiave

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sostanza immobiliare contratto reale onere fondiario statuto giuridico prestazioni erogate registro fondiario Ricorso contro il rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri una pretesa per mercede

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 117 III 38
1 RFF; DTF 117 III 38 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 36 RFF

This article was the basis for the administrative decision being challenged and for the appellate court's decision to reject the appeal, as the claim did not constitute a real encumbrance on the property.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the final order regarding the non-levying of judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the final order regarding the non-allocation of compensation (costs).

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the final order regarding the non-allocation of compensation (costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.29 · Lugano 30 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso n. 6/2021 interposto il 18 febbraio 2021 dalla

RI 1 (rappresentata dall’amministratore __________, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la decisione 12 febbraio 2021 con cui ha rifiutato d’iscrivere una sua pretesa nell’elenco oneri relativo al fondo n. __________ __________, depositato il 1° marzo 2021 nell’esecuzione __________ in realizzazione di pegno promossa dalla

PI 1, __________

nei confronti di

PI 1,IT-__________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 29 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha pubblicato l’avviso d’incanto del fondo n. __________ RFD __________ appartenente all’escusso PI 1 per il 24 giugno 2021, indicando quale termine d’insinuazione il 18 febbraio 2021;

che il 22 gennaio 2021 l’UE aveva comunicato l’avviso d’incanto alla S__________ SA nella sua qualità di creditrice nell’esecuzione ordinaria n. __________ volta all’incasso da PI 1 di una fattura di fr. 77'919.60, a favore della quale lo stesso fondo era stato pignorato il 7 dicembre 2020;

che il 1° febbraio 2021 la RI 1 ha notificato all’UE la propria pretesa, composta della fattura del 17 dicembre 2019 di fr. 77'919.50 più interessi del 5% dal 17 dicembre 2019, relativa alla progettazione dello stabile situato sul fondo di PI 1, e delle spese di fr. 103.30 inerenti al precetto esecutivo ordinario appena citato;

che

il 12 febbraio 2021 l’UE ha comunicato alla RI 1 (nuova ragione sociale della S__________ SA) di non poter considerare la sua pretesa nel­l’elenco

oneri *“in quanto non implica un onere reale per il fondo”* da realizzare nel senso dell’art. 36 RFF;

che la RI 1 è insorta contro questa decisione con reclamo (*recte:* ricorso) del 18 febbraio 2021;

che secondo la ricorrente gli oneri reali, la cui nozione non è codificata nella legge, attengono a obblighi che scaturiscono dal rapporto con la cosa, ovvero il bene immobile, di modo che l’assunzione dell’obbligazione del creditore discenderebbe dal suo stato di proprietario del fondo;

che nel caso concreto – sostiene la ricorrente – è evidente il nesso fra il fondo da realizzare e la procedura edilizia da essa promossa sulla scorta delle due domande di costruzione che sono oggetto della fattura posta in esecuzione, ciò che a suo giudizio porta a concludere per l’esistenza di un onere reale giusta l’art. 36 RFF;

che l’obbligo del proprietario di corrispondere la mercede per la prestazione di architettura svolta nascerebbe proprio dal suo stato di proprietario, obbligato a firmare la domanda di costruzione secondo gli art. 4 segg. LE, e di beneficiario dell’aumento di valore del fondo generato dal progetto e della licenza edilizia;

che l’UE avrebbe del resto già preso buona nota dell’insinuazione dello stesso credito, notificata il 13 marzo 2020 in vista dell’incanto pubblico del 7 luglio 2020, poi annullato per motivi sanitari, e non potrebbe quindi più rimetterlo in discussione in questa fase;

che un onere *“reale”* è un diritto su una cosa (fondiaria) nel senso del libro quarto del Codice civile sui *“diritti reali”* (art. 641 segg. CC), ovvero un diritto opponibile a chiunque *(“erga omnes”)*, il cui effetto verso i terzi richiede in linea di massima la sua iscrizione, menzione o annotazione nel registro fondiario;

che può trattarsi in particolare di diritti di pegno immobiliari (art. 793 segg. CC), ma anche di *“altri oneri”* quali servitù, annotazioni, restrizioni della facoltà di disporre o diritti iscritti provvisoriamente (v. modello di comunicazione dell’elenco oneri, modulo RFF 9 E, e art. 730 segg., 959-961 CC);

che la legge può anche conferire un carattere *“reale”* a certe pretese spesso di diritto pubblico, come le ipoteche legali (v. art. 836 CC) o le restrizioni di diritto pubblico (art. 963 CC);

che l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutare l’iscrizione nell’elenco oneri delle pretese pur tempestivamente notificate qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti che si asserisce garantiti da ipoteca legale quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio

della pretesa ipoteca (art. 36 cpv. 1 RFF; DTF 117 III 38 consid. 3; sentenza 15.2019.10 del 4 luglio 2019, consid. 3.1);

che ciò vale in particolare per le pretese personali (non reali), ossia le pretese che possono essere fatte valere giuridicamente solo contro il debitore, sia egli proprietario o no del fondo con cui è eventualmente connessa la prestazione pattuita, come ad esempio tutti i crediti derivanti da un contratto (di compravendita, di mandato, di appalto ecc.), finché lo stesso non sia stato annotato nel registro fondiario (giusta l’art. 959 CC) nelle ipotesi in cui lo consenta esplicitamente la legge;

che nel caso specifico la ricorrente fonda la propria domanda su un credito per

mercede convenuta in un contratto presumibilmen­te di appalto *(“prestazione di architettura”)*, ovvero su un rapporto di diritto personale tra il committente e la

ricorrente, che non risulta né annotato né annotabile a registro fondiario, e neppure oggetto di una restrizione del diritto di disporre;

che dal profilo giuridico è irrilevante che il contratto sia stato concluso con il proprietario del fondo per il quale sono state allestite le domande di costruzione e ch’egli sia beneficiario dell’aumento di valore del fondo generato dal progetto e della licenza edilizia, dal momento che la legge non le attribuisce un diritto di proprietà né un’ipoteca legale diretta sul fondo;

che l’UE ha quindi respinto a ragione la domanda d’iscrizione della sua pretesa nell’elenco oneri sulla scorta dell’art. 36 cpv. 1 RFF;

che non risulta dagli atti che l’UE abbia ammesso la prima domanda della ricorrente

– inoltrata il 13 marzo 2020 (doc. 6 accluso al ricorso) – volta all’iscrizione della sua pretesa nell’elenco oneri, elenco che del resto non è stato depositato prima dell’annullamen­to per motivi sanitari, già il 2 aprile 2020, dell’asta inizialmente fissata per il 7 luglio 2020 (doc. 7);

che nulla muta al riguardo la comunicazione dell’avviso del nuovo incanto (per il 24 giugno 2021) fatta dall’UE alla ricorrente il 22 gen­naio 2021 (doc. 8), giacché la comunicazione le è stata indirizzata nella sua qualità di creditrice pignorante e non contiene alcun invito ad annunciare eventuali oneri reali;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.