Enforcement of Payment Orders Pending Appeal Without Suspensive Effect
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party challenged enforcement notices issued by the execution office, arguing that enforcement was premature because their appeals against the underlying decisions partially rejecting their opposition to payment orders were still pending and not yet final. The court dismissed the challenge, reasoning that since the appellants had not obtained a suspensive effect for their appeals against the decisions rejecting the opposition, those decisions were immediately enforceable upon notification, allowing the execution office to correctly proceed with the enforcement measures, and further noted that a subsequent civil law appeal to the Federal Tribunal also lacks automatic suspensive effect.
Regesto Legislator
UfficialeAvvisi di pignoramento. Reclami contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Esecutività in mancanza della concessione dell’effetto sospensivo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order concerning the non-levy of judicial costs because the appeal was rejected.
Cited in the final order concerning the non-levy of judicial costs because the appeal was rejected.
Cited in the final order concerning the non-assignment of indemnities because the appeal was rejected.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.27 · Lugano 9 giugno 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da
RI 2, __________ RI 1, __________ contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 24 febbraio 2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal
PI 1 (patrocinata dallo PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________
emessi il 24 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1 ha escusso i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso
da ognuno di loro di fr. 26'357.45 oltre a interessi e spese;
che con sentenze del 1° febbraio 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai coniugi ai precetti esecutivi appena ci-tati limitatamente, in ciascuna causa, a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43;
che il 25 febbraio 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il successivo 25 marzo;
che con il ricorso in esame, i coniugi escussi chiedono di annullare quegli avvisi facendo valere di avere impugnato le decisioni di rigetto dell’opposizione;
che a loro dire il fatto che le decisioni di rigetto non siano ancora passate in giudicato osta all’emissione degli avvisi di pignoramento;
che con decisione odierna (inc. 14.2021.22/23) la Camera ha respinto i reclami in questione;
che siccome i ricorrenti non avevano chiesto (né quindi ottenuto) la concessione dell’effetto sospensivo ai loro reclami, le decisioni di rigetto erano esecutive e definitive (ovvero passate in giudicato) fin dalla loro notificazione agli escussi (art. 325 cpv. 1 CPC);
che l’UE ha pertanto correttamente proceduto all’emissione degli avvisi di pignoramento impugnati nonostante la presentazione dei reclami (sentenza della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020 consid. 2 e 2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 125 e 137 ad art. 84 LEF);
che anche le sentenze odierne di reiezione dei reclami contro le decisioni di rigetto delle opposizioni sono immediatamente esecutive;
che un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha infatti effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1);
che il ricorso in esame va pertanto respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.