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15.2021.26 • TRAC TI 15.2021.26 Generato dall'IA

Appeal Against Execution Office's Statement of Charges in Pledge Enforcement Dismissed

Numero d'incarto 15.2021.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal contested the official execution office's statement of charges and auction conditions concerning a property realization in a pledge enforcement, specifically challenging the inclusion of claims by the Canton and Municipality as being either irrelevant to the property or prescribed, and additionally contesting another creditor's claim and the valuation. The appellate court dismissed the appeal to the extent admissible because the challenges against the state and municipal claims, as well as a specific creditor's claim, were insufficiently reasoned, demonstrably late due to failure to contest the prior filing of the statement of charges, or concerned issues where the appellant lacked standing or the matter was appropriately deferred. The court also found the challenge regarding the auction procedure and property use status, which repeated prior unsuccessful arguments, to be without merit, ultimately rejecting the appeal without costs or compensation.

Regesto Legislator

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Art. 142 LEF, Art. 19 LAFE, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35, art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35; Appeal Against Execution Office's Statement of Charges in Pledge Enforcement Dismissed: The appellate court dismissed the appeal to the extent admissible because the challenges against the state and municipal claims, as well as a specific creditor's claim, were insufficiently reasoned, demonstrably late due to failure to contest the prior filing of the statement of charges, or concerned issues where the appellant lacked standing or the matter was appropriately deferred. The court also found the challenge regarding the auction procedure and property use status, which repeated prior unsuccessful arguments, to be without merit, ultimately rejecting the appeal without costs or compensation.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere pegno opposizione al precetto esecutivo esecuzione beni statali valore ufficiale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited in the dispositive (Order 2) as the basis for not collecting judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]

This provision is cited in the dispositive (Order 2) as the basis for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

This provision is cited in the dispositive (Order 2) as the basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.26 · Lugano 30 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso n. 10/2021 interposto il 9 marzo 2021 da

RI 1, __________ RI 2, __________ contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta relativi al fondo n. __________ __________ depositati il 1° marzo 2021 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno promossa dalla

PI 3, __________

nei confronti di

PI 1,IT-__________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che circa l’esclusione della pretesa di fr. 77'919.50 notificata dalla RI 1 per essere iscritta nell’elenco oneri si rinvia alla decisione odierna emessa sul ricorso del 18 febbraio 2021 (inc. 15.2021.29);

che i ricorrenti contestano inoltre i crediti dello Stato del Cantone Ticino e del Comune PI 2 iscritti nell’elenco oneri facendo valere che sono imposte parziali non attinenti all’immobile e in parte prescritti;

che le censure, formulate in termini generici senza riferimenti specifici alla fattispecie, risultano insufficientemente motivate e sono pertanto irricevibili;

che ad ogni modo esse sono inammissibili anche per un altro motivo, ovvero perché i ricorrenti non hanno contestato il precedente deposito dell’elenco oneri, avvenuto il 17 settembre 2020, sicché il ricorso si rivela manifestamente tardivo (v. art. 65 cpv. 1 e 102 RFF e la sentenza odierna emessa nell’inc. 15.2021.28, consid. 3);

che per i medesimi motivi è pure doppiamente inammissibile la contestazione del credito della PI 3 di fr. 4'321.95 relativo a un conto corrente secondo le ricorrenti senza relazione con il fondo;

ch’essi non spiegano poi quale sia il proprio interesse a far accertare l’esistenza di un’ipoteca legale per contributi di migliorie a favore del Comune PI 2;

che prive di motivazione la contestazione della messa all’asta del fondo con doppio turno d’asta, *“non concorrendo gli estremi di cui all’art. 142 LEF”*, e l’evidenziazione del fatto che il valore dell’im­mobile *“è dato dal reddito locativo”* sono irricevibili;

che la contestazione *“prudenziale”* del valore di stima del fondo da realizzare, in quanto i ricorrenti si dolgono che la perizia non è stata messa a loro disposizione, è tardiva, poiché sia la richiesta di consultare la perizia sia l’eventuale contestazione della stima andavano formulate già in occasione del primo deposito dell’elen­­co oneri del 17 settembre 2020;

che per quanto attiene alla critica del fatto per cui le condizioni di asta non chiariscono se il fondo è esclusivamente utilizzato quale stabile permanente di un commercio giusta l’art. 19 LAFE (già fat­ta valere dall’escusso in due ricorsi respinti dalla Camera con sentenze 15.2020.78 del 9 settembre 2020, consid. 5, e 15.2020.97), va ricordato che anche l’acquisizione di stabili commerciali da par­te di persone all’estero è subordinata a condizioni (art. 18*a* cpv. 1 OAFE [RS 211.412.411]), le quali possono essere esaminate, in linea di massima solo dopo l’aggiudicazione (art. 19 LAFE [RS 211.412.41]), esclusivamente dalle autorità preposte all’applica­zione di questa legge, motivo per cui l’UE si è correttamente limitato a ricordare agli interessati l’esistenza della LAFE;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.