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15.2021.24 • TRAC TI 15.2021.24 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Admissibility of Email Opposition to Execution Proceedings

Numero d'incarto 15.2021.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor filed an appeal against the refusal of their request for continuation of execution proceedings, which the execution office had declared inadmissible because the debtor had purportedly filed an opposition via email shortly after receiving the executive summons. The court rejected the appeal, reasoning that an opposition to an executive summons is not subject to any specific form, including a qualified electronic signature, and thus an opposition via standard email is admissible provided there are no objective doubts about its authenticity, which was not the case here as the debtor even attached a copy of the summons. Furthermore, the court found that the execution office was permitted to correct an initial erroneous notation of "no opposition" to reflect the actual opposition filed by the debtor, as this correction occurred before the deadline for the creditor to appeal the initial lack of opposition had even commenced for the debtor.

Regesto Legislator

Ufficiale

Opposizione trasmessa con una e-mail non firmata digitalmente. Correzione del precetto esecutivo con l’indicazione dell’avvenuta opposizione. Irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione

Parole chiave

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opposizione opposizione al precetto esecutivo citazione a comparire firma digitale difetto di sottoscrizione domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 22 I 706
Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggia­ce all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7
DTF 108 III 7
Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggia­ce all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7
DTF 28 I 398
DTF 99 III 63
DTF 127 III 182
Debt Enforcement: Accrual of Contractual Interest Upon Seizure Payment
DTF 99 III 65
All’e-­mail è del resto allegata una copia digitale del precetto esecutivo (20210121_110224.jpg e 20210121_110251) a riprova che il mittente era l’escusso (in questo senso per l’opposizione interposta per telefono: DTF 99 III 65 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This article was cited regarding the admissibility of the appeal (Art. 17 LEF in section 1) and the authority of the office to reconsider its decision during the appeal process (Art. 17 cpv. 4 LEF in section 4.1).

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in section 5 as the legal basis for not collecting court fees (tassa di giustizia).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in section 5 as the legal basis for not awarding indemnities (indennità).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in section 5 as the legal basis for not awarding indemnities (indennità).

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as a procedural rule for appealing to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as a procedural rule for appealing to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as a procedural rule for appealing to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of deadlines during judicial holidays.

art. 3 LPR

Cited in section 1 to identify the appellate authority (CEF) in Ticino.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.24 · Lugano 3 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2021 della

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro la decisione 18 febbraio 2021 d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promos­sa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno il 19 gennaio 2021, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 449.80 oltre a interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato notificato alla moglie dell’escusso il 21 gennaio 2021. Con e-mail dello stesso gior­no, egli ha comunicato all’UE di fare opposizione *“per i motivi che la ditta RI 1 è a conoscenza visto che ho risposto con una raccomandata nel mese di Dicembre”*.

B. Per errore l’UE ha rinviato all’escutente il suo esemplare del precetto esecutivo il 5 febbraio 2021 con la menzione “nessuna opposizione”.

C. Il

15 febbraio la RI 1 ha chiesto la continuazione del­l’e­secuzione.

D. Il

18 febbraio l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile adducendo come motivo: *“precetto esecutivo con opposizione”*.

E. Con ricorso del 22 febbraio 2021, la RI 1 chiede di annullare la decisione d’irricevibilità, di dichiarare nulla l’opposizione interposta dal debitore il 21 gennaio 2021 e di dare avvio al pignoramento dei beni di quest’ultimo, protestate spese e ripetibili.

F. L’escusso non ha presentato osservazioni mentre l’UE, nelle sue del 27 aprile 2021, si rimette al giudizio della Camera, pur ritenen­do di aver corretto l’errata menzione apposta il 5 febbraio 2021 in buona fede e in conformità della realtà dei fatti.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla

procedente, avvenuta il 18 febbraio 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente censura anzitutto la forma dell’opposizione, avvenu­ta per e-mail, ricordando che secondo il sito internet degli uffici di esecuzione e fallimento del Cantone Ticino, ove l’escusso non interponga subito opposizione all’atto della notifica del precetto esecutivo, egli deve inoltrare l’opposizione per scritto e apporre *“data e firma”*, un’opposizione per via elettronica essendo ammissibile, secondo l’art. 33*a* cpv. 2 LEF, solo con un’e-mail munita di una firma elettronica qualificata, onde permettere la verifica dell’iden­tità del mittente ed evitare così che terzi possano danneggiare il patrimonio dell’escutente.

2.1 Orbene, le indicazioni del sito internet citato dalla ricorrente non hanno forza di legge. L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’oppo­sizione al precetto esecutivo la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata), ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggia­ce all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7

consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurz-kommentar, 2a

ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 74 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’i­dentità del chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III

63 segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l’opposizione

interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono

invero che la firma dell’escusso sia necessaria se l’opposi­zione è presentata per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e senza spiegare la contraddizione con le loro affermazioni secondo cui l’opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in materia di opposizione telefonica si applicano all’opposizione per telefax.

2.2 Nella fattispecie la ricorrente non indica circostanze suscettibili di far dubitare dell’autenticità dell’e-mail del 21 gennaio 2021. All’e-­mail è del resto allegata una copia digitale del precetto esecutivo (20210121_110224.jpg e 20210121_110251) a riprova che il mittente era l’escusso (in questo senso per l’opposizione interposta per telefono: DTF 99 III 65 consid. 4). La decisione dell’Ufficio di ritenere l’opposizione ammissibile non presta quindi il fianco alla critica.

2.3 Nulla di diverso si evince dall’art. 33*a* cpv. 2 LEF. La norma concerne gli atti che per legge devono rivestire la forma scritta, ciò che, come appena visto, non è il caso dell’opposizione al precetto esecutivo.

3. La ricorrente critica inoltre la forma della decisione d’irricevibilità, lamentando la mancanza di riferimenti di legge e dei rimedi giuridici.

La legge non impone invero agli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente a quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni i rimedi giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10 settembre 2019 consid. 1) né esige l’indicazione dei “riferimenti di legge”. Del resto la ricorrente è riuscita apparentemente senza difficoltà a presentare e motivare il ricorso in esame. Pretestuosa, la censura non merita ascolto.

4. La ricorrente si duole infine del *“netto contrasto”* tra la decisione d’irricevibilità e quella risultante dal suo esemplare del precetto esecutivo, munito del timbro “nessuna opposizione” con la data del 5 febbraio 2021, come del fatto che l’UE ha poi modificato il precetto cancellando il timbro del 5 febbraio e apponendone uno nuovo con la dicitura “fatto opposizione” e la data del 17 febbraio 2021, successiva alla ricezione della domanda di proseguimento (del 15 febbraio).

4.1 Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso l’ufficio può, fino all’in­vio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Tale facoltà è un’estensione di quella conferitagli dalla giurisprudenza prima dell’adozione dell’art. 17 cpv.

4 LEF di revocare o modificare i propri provvedimenti fino alla scadenza del termine di ricorso (Gilliéron, op. cit., n. 256 ad art. 17), di modo che all’uffi­cio è tuttora data la possibilità della riconsiderazione anche in assenza di ricorso finché il termine di ricorso non è scaduto e un ricorso con effetto devolutivo completo non è stato inoltrato (DTF 97 III 6 consid. 3; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 64 ad art. 17 LEF).

4.2 Al momento in cui l’UE ha modificato il precetto esecutivo e poi emesso la decisione d’irricevibilità della domanda di prosecuzio­ne, il termine di ricorso contro l’errata constatazione dell’assenza di opposizione apposta sull’esemplare del precetto destinato al creditore non era neppure iniziato a decorrere dal momento che l’escusso ne sarebbe venuto a conoscenza (facendo scattare il termine: art. 17 cpv. 1 LEF) solo con l’avviso di pignoramento. L’ufficio era quindi autorizzato a rimediare al proprio errore. Ne segue che il ricorso va respinto.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.