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15.2021.23 • TRAC TI 15.2021.23 Generato dall'IA

Usufruct Purchaser v. Execution Office Over Key Possession

Numero d'incarto 15.2021.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The applicant, who subsequently purchased the usufruct right over an apartment in an execution proceeding, sought court intervention to compel the execution office to seize the keys from the debtor before the auction and later to retrieve them after the successful bid, arguing this was necessary for immediate possession and disposal of the right. The court dismissed both the intervention request and the appeal, reasoning that since the property was adjudicated and the execution procedure concluded with the successful bid, any obligation of the execution office to enforce key handover or cylinder changes ceased, leaving the new usufructuary to pursue possession and rent collection remedies through ordinary civil law channels.

Regesto Legislator

Ufficiale

Realizzazione del diritto di esercitare un usufrutto immobiliare. Richiesta dell’escutente (e aggiudicatario) di farsi consegnare dall’escusso le chiavi dell’appartamento gravato dall’usufrutto o di far cambiare i cilindri delle porte

Parole chiave

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usufrutto diritto di proprietà diritto delle obbligazioni compravendita immobiliare bene impignorabile utile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the justification for not levying a judicial fee.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the justification for not assigning compensation (costs).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the justification for not assigning compensation (costs).

art. 137 LEF a contrario

Cited to explain why the enforcement office had no further obligations regarding the keys after the seizure lapsed.

art. 91 LEF

Cited in the reasoning section as the relevant article for police intervention, though ultimately deemed inapplicable to the final orders.

art. 222 LEF

Cited in the reasoning section as the relevant article for police intervention in bankruptcy, though ultimately deemed inapplicable to the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.23 · Lugano 23 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sull’istanza d’intervento del 19 febbraio 2021 e sul ricorso del 26 marzo 2021 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, (patrocinata dall’avv. PA 2 )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ avviata il 15 maggio 2017 all’Uffi­­cio di esecuzione (UE) di Locarno da PI 2 nei confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 162'709.75 oltre a interessi e spese, con sentenza dell’11 gennaio 2021 (inc. 15.2020.27) la scrivente Camera ha fatto ordine all’UE di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti o a trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto

gravante a favore dell’escussa l’unità di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________;

che l’8 febbraio 2021 l’UE ha emesso l’avviso d’incanto del diritto di esercitare l’usufrutto per il 24 febbraio;

che con scritto dell’11 febbraio 2021 RI 1 ha chiesto all’UE, tra l’altro, se l’aggiudicatario del diritto d’usufrutto avrebbe ricevuto le chiavi dell’appartamento su cui grava l’usufrutto il gior­no dell’asta e avrebbe potuto disporne per sé o darlo

in locazione sin dal giorno dopo, e ha chiesto di poter fare un sopralluogo, *“forse con interessati”*, il martedì o il giovedì successivo;

che il 12 febbraio 2021 l’UE ha risposto che la gestione in sé del diritto di esercitare l’usufrutto è, dopo l’incanto, di competenza del­le parti e che non era previsto un sopralluogo;

che con e-mail del 18 febbraio RI 1 ha in particolare chiesto all’UE di confiscare le chiavi alla debitrice e ribadito la sua richiesta di sopralluogo;

che il 19 febbraio egli ha chiesto l’intervento di questa Camera perché obbligasse l’UE a confiscare immediatamente le chiavi del­l’abitazione, così da poterle consegnare all’aggiudicatario il giorno dell’asta;

che quel giorno (il 24 febbraio), l’escutente e il patrocinatore del­l’escussa hanno deciso di comune accordo di sospendere l’asta e il secondo è stato invitato a sollecitare la sua patrocinata a consegnare le chiavi il più presto possibile;

che in risposta a un’e-mail dello stesso giorno, il 3 marzo l’UE ha dichiarato di aver sollecitato la consegna delle chiavi e di ritenere impossibile un cambio del cilindro;

che in occasione della nuova asta del 24 marzo, RI 1 si è aggiudicato il diritto di esercitare l’usufrutto per fr. 65'100.–, pagati a mezzo di compensazione con la sua pretesa nei confronti dell’escussa;

che lo stesso giorno egli ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna di ordinare a PI 1, alla __________ SA, ai locatari o a persone che occupano l’appartamento gravato dal­l’usufrutto di consegnargliene le chiavi, e di emettere un ordine generale di non entrare nell’appartamento, da affiggere sulla porta dell’edificio;

che il giorno dopo il Pretore ha impartito un termine di 15 giorni all’escussa e alla __________ SA per presentare eventuali osservazioni scritte;

che con “ricorso” del 26 marzo 2021 RI 1 ha chiesto a questa Camera di ordinare all’UE di ritirare le chiavi della porta d’entrata dell’edificio, dell’appartamento e del giardino;

che l’istanza d’intervento del 19 febbraio 2021 è pervenuta a questa Camera due giorni prima dell’asta fissata per il 24 febbraio;

che interpellato in merito a tale istanza, l’UE ha risposto che stava provando a recuperare le chiavi;

che la Camera non è poi stata informata del rinvio dell’asta e ha ritenuto la questione risolta;

che nel frattempo il diritto di esercitare l’usufrutto è stato aggiudicato all’escutente, il quale ne ha pagato il prezzo versando un anticipo di fr. 3'000.– a garanzia delle spese esecutive e compensando il resto con il credito posto in esecuzione;

che il pignoramento è così decaduto e con esso eventuali obblighi di gestione dell’UE, compresi l’adozione di misure coercitive per farsi consegnare le chiavi dell’appartamento o per far cambiare i cilindri delle porte (art. 137 LEF *a contrario*);

che un intervento della polizia non può essere chiesto in virtù del­l’art. 222 LEF, che si applica in materia di fallimento, ma neppure in base al corrispettivo art. 91 LEF, dal momento che la procedura di pignoramento è terminata con l’aggiudicazione del bene pignorato;

che come titolare del diritto di esercitare l’usufrutto, il ricorrente è comunque legittimato a ottenere le misure richieste (compreso l’incasso di eventuali pigioni maturate dopo il 24 marzo 2021) con i mezzi giuridici del diritto civile, che del resto ha già messo in atto;

che la frase *“gli oggetti da vendere saranno ritirati il 24 marzo 2021”* figurante sull’avviso d’incanto è ovviamente un refuso, o meglio una clausola standard negli avvisi d’incanto mobiliare, nel caso in cui l’oggetto mobile pignorato è stato lasciato in custodia all’escus­­so, ma non ha alcun significato per le aste di crediti e diritti, per natura immateriali;

che sia l’istanza d’intervento sia il ricorso vanno pertanto respinti;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza d’intervento e il ricorso sono respinti.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.