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15.2021.21 • TRAC TI 15.2021.21 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Condominium Expense Dispute

Numero d'incarto 15.2021.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Two individuals appealed the executive office's payment orders for condominium expenses and related costs issued in October 2019, but the appellate court dismissed the appeals as inadmissible because they were filed nearly fifteen months after the notification date, significantly exceeding the ten-day statutory deadline for filing an appeal against an executive action. Furthermore, the court noted that substantive challenges to the underlying debt or the supporting foreign and domestic titles must be raised through an opposition procedure, as the supervisory authority's review is limited to formal compliance with execution law.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Condominium Expense Dispute: Furthermore, the court noted that substantive challenges to the underlying debt or the supporting foreign and domestic titles must be raised through an opposition procedure, as the supervisory authority's review is limited to formal compliance with execution law.

Parole chiave

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deposito tardivo ordine di pagamento rispetto del termine potestà domestica proprietà per piani limiti legali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 140 III 483
79-84 LEF), ricordato che il diritto esecutivo svizzero non prescrive all’escutente l’obbligo di presentare un titolo esecutivo da sottoporre alla preventiva verifica dell’ufficio d’esecuzione prima dell’emissione del precetto esecutivo (DTF 140 III 483 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive to state that no court fees are to be levied due to the nature of the decision (inadmissibility).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive to state that no indemnities are to be awarded because the decision was made without levying fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive to state that no indemnities are to be awarded because the decision was made without levying fees.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.21 · Lugano 4 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulle *“istanze”* (recte: ricorsi) presentate il 18 febbraio 2021 da

RI 1, __________ RI 2, __________ contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 ottobre 2019 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal

PI 1 (patrocinato dallo PA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che a domanda del PI 1 il 24 ottobre 2019 l’Uf­ficio d’esecuzione (UE)

di Lugano ha emesso i precetti esecutivi n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso da ognuno

di loro di spese condominiali e altri costi di fr. 26'357.45 complessivi, oltre a interessi e spese;

che con due *“istanze”* del 18 febbraio 2021 gli escussi chiedono l’annullamento dei precetti esecutivi, spese a carico dell’escuten­­te;

che salvo nei casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione – segnatamente un precetto esecutivo – o di un ufficio dei fallimenti è dato ricorso all’autorità di vigilanza per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF);

che le *“istanze”* in esame, interposte all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – vanno pertanto trattate come ricorsi nel senso dell’art. 17 LEF;

che il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nella fattispecie i precetti esecutivi sono stati notificati a RI 2 il 10 dicembre 2019 (come risulta dai precetti esecutivi acclusi ai ricorsi, a tergo);

che inoltrati solo il 18 febbraio 2021 i ricorsi sono ampiamente tardivi;

che ad ogni modo le censure fatte valere dai ricorrenti – l’assenza di riconoscimento in Svizzera del decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale ordinario di Como indicato nei precetti esecutivi qua­le titolo di credito e del verbale dell’assemblea condominiale del 23 marzo 2019 – sfuggono al potere di cognizione della Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del

diritto esecutivo, le contestazioni nel merito del credito posto in esecuzione e del titolo invocato dall’escutente dovendo essere fatte valere nella procedura (eventuale) di rigetto dell’opposizione (art. 79-84 LEF), ricordato che il diritto esecutivo svizzero non prescrive all’escutente l’obbligo di presentare un titolo esecutivo da sottoporre alla preventiva verifica dell’ufficio d’esecuzione prima dell’emissione del precetto esecutivo (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 15.2017.11 del 31 marzo 2017);

che i ricorsi sono pertanto irricevibili;

che di conseguenza risulta inutile far notificare i ricorsi all’escu­tente per il tramite dell’UE (cui andavano indirizzati: art. 7 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. I ricorsi sono irricevibili.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.