Real Estate Auction Challenge Following Postponement Rejected
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the real estate auction procedure stemming from executions initiated for a secured pledge and ordinary tax debts, arguing that the postponement of a prior auction invalidated the entire enforcement process; however, the court rejected this claim because the previous auction was merely deferred under the relevant enforcement law due to the appellant's own objection to the encumbrance list, and subsequent challenges regarding state and municipal legal mortgages were resolved, allowing the execution to proceed normally, with the court emphasizing that the appellant's unproven expectation of future profit from an expropriation procedure did not justify suspending the established legal procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 141 cpv. 1 LEF, Art. 123 LEF, Art. 141 LEF, Art. 133 LEF, Art. 154 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Real Estate Auction Challenge Following Postponement Rejected: che il ricorrente è tuttavia reso attento che la parte agente in mala fede o in modo temerario – ad esempio persistendo a far valere censure già respinte in precedenti stadi dell’esecuzione – si espone a essere condannata a una multa sino a 1500 franchi e al pagamento di tasse e spese (art. 20*a* cpv. 2 n.
Parole chiave
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Incarto n. 15.2021.18 · Lugano 30 aprile 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso n. 5/2021 presentato il 12 febbraio 2021 da
RI 1 IT- contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incanto immobiliare emesso il 22 gennaio 2021 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno gravante il fondo n. __________ RFD di __________ avviata nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
e nell’esecuzione ordinaria n. __________ promossa dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente chiede l’annullamento della procedura di realizzazione del proprio fondo, facendo valere che l’annullamento della precedente asta prevista per il 5 novembre 2020 ha fatto decadere tutta la procedura esecutiva;
ch’egli non motiva la sua allegazione, la quale si avvera quindi irricevibile (v. art.
7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che ad ogni modo l’asta non è stata annullata, ma solo differita nel senso dell’art.
141 cpv. 1 LEF a causa del ricorso da lui presentato contro l’elenco oneri (v. comunicazione dell’UE del 2 novembre 2020);
che le sue contestazioni delle ipoteche legali dello Stato del Cantone Ticino e del Comune __________ sono state nel frattempo liquidate (v. sentenze della Pretura di Lugano del 10 febbraio 2021 e di questa Camera in data odierna nell’inc. 15.2021.28);
che l’esecuzione ha quindi ripreso regolarmente il suo corso e la fissazione di una nuova asta ne è la logica e giusta conseguenza;
che il ricorrente allega di aver promosso una procedura espropriativa materiale nei confronti del Comune di Capriasca in cui chiede il pagamento di un’indennità di fr. 500'000.–, che a suo dire gli permetterà di far fronte a tutti i suoi debiti;
che il ricorrente non cita alcuna norma che giustificherebbe la sospensione del procedimento esecutivo fino alla decisione nella procedura d’espropriazione;
che la realizzazione di un fondo può del resto essere differita unicamente nel quadro dell’art. 123 LEF, oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione, di contestazione dell’elenco oneri o un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (art. 141 LEF);
che
non basta invece una semplice aspettativa, al di là dell’orizzonte temporale dell’art. 133 LEF, di una futura plusvalenza,
in particolare risultante da un atteso cambiamento del piano regolatore (sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018, consid. 4.2, massimata in RtiD 2019 I 649 n. 69c);
che RI 1 si duole nuovamente di non aver ricevuto la comunicazione della domanda di realizzazione;
ch’egli omette però di citare la decisione di questa Camera con cui è stato stabilito ch’egli l’aveva in realtà ricevuta il 6 settembre 2019 (sentenza 15.2020.78 del 9 settembre 2020 consid. 6);
che quanto all’eccezione di perenzione dell’esecuzione che il ricorrente fonda sull’art.
154 LEF *“nella misura in cui
fosse PI 1 ad aver richiesto la messa in vendita del fondo”*, la censura è del tutto abusiva, non solo perché egli è perfettamente
al corrente dello stato della procedura di realizzazione, visto che quello in esame è già
il terzo ricorso da lui presentato (oltre a quello già citato v. la decisione 15.2020.97 del 13 ottobre 2020), ma anche
perché questa Camera ha già respinto l’eccezione in questione nella predetta decisione del 9 settembre 2020 (consid. 6);
che anche la contestazione della perizia di stima del fondo, che per il ricorrente *“non è più attuale”*, è la ripetizione di una censura dilatoria già fatta valere in un precedente ricorso (v. la più volte citata decisione del 9 settembre 2020, consid. 4.3);
che gli elementi di cui il perito non avrebbe tenuto conto non solo non sono minimamente sostanziati con documenti, ma dal ricorso non è neppure possibile determinare se sono successivi alla perizia del 29 novembre 2019, che – si ricorda – RI 1 aveva contestato tardivamente;
che contrariamente a quanto il ricorrente supponeva, la Pretura di Lugano ha emesso le decisioni sulle azioni di appuramento dell’elenco oneri promosse dal Cantone Ticino e dal Comune __________ già il 10 febbraio 2021;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che il ricorrente è tuttavia reso attento che la parte agente in mala fede o in modo temerario – ad esempio persistendo a far valere censure già respinte in precedenti stadi dell’esecuzione – si espone a essere condannata a una multa sino a 1500 franchi e al pagamento di tasse e spese (art. 20*a* cpv. 2 n.
5 LEF);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.