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15.2021.17 • TRAC TI 15.2021.17 Generato dall'IA

Real Estate Auction Suspension Denied Pending Criminal Appeals

Numero d'incarto 15.2021.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellants sought to suspend real estate auctions scheduled by the enforcement office, arguing that the sales stemmed from a criminal conviction for which they had filed extraordinary revision and appeal proceedings to the highest court and the European Court of Human Rights, and that a successful outcome in those proceedings would render the immediate loss of their property irreparable. The court dismissed the appeal, reasoning that the enforcement law permits deferral of auctions only under specific circumstances, none of which were met, as the pending criminal review procedures did not legally suspend the execution proceedings, which had already passed the opposition stage and were based on valid sale requests, leaving the enforcement office with little discretion to halt the mandated auction dates.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 133 LEF, Art. 123 LEF, Art. 156 LEF, Art. 141 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR; Real Estate Auction Suspension Denied Pending Criminal Appeals: The court dismissed the appeal, reasoning that the enforcement law permits deferral of auctions only under specific circumstances, none of which were met, as the pending criminal review procedures did not legally suspend the execution proceedings, which had already passed the opposition stage and were based on valid sale requests, leaving the enforcement office with little discretion to halt the mandated auction dates.

Parole chiave

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beni immobili procedura esecutiva differimento dell'incanto opposizione bene impignorabile diritto di proprietà

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited indirectly through the overall context of admissibility review for the appeal against the enforcement office's decision, although the dispositive only orders rejection.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section regarding the non-levying of judicial fees and awarding of costs, which is reflected in the final order regarding costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-levying of judicial fees and awarding of costs, which is reflected in the final order regarding costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-levying of judicial fees and awarding of costs, which is reflected in the final order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.17 · Lugano 1 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 15 febbraio 2021 di

RI 1 e RI 2, (patrocinati dall’ PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da

PI 1, (es. n. __________) PI 2, (es. n. __________, ecc.) (patrocinata dall’ PR 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava la particella n. __________ RFD di __________ promossa dall’PI 1 contro la proprietaria RI 1 per l’incasso di fr. 369'881.75 oltre ad accessori, e nelle esecuzioni n. __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ in via di realizzazione dei diversi pegni immobiliari gravanti le

particelle n. __________ RFD di __________, __________ e __________ RFD di __________, non­ché la proprietà per piani n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________, tutte di proprietà di RI 1, promosse dalla PI 2 per l’incasso di fr. 255'777.60, 436'146.80, 668'433.– e 800'289.15 oltre ad accessori nei confronti, in solido, di RI 2 (le prime quattro) e della moglie RI 1 (le restanti quattro), il 20 novembre 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale gli avvisi d’incanto dei predetti fondi per il 4 marzo 2021.

B. Il

25 gennaio 2021 RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’Uf­­ficio di sospendere gli incanti, facendo valere di aver presentato il 28 novembre 2020 una domanda di revisione della sentenza 26 luglio 2018 della Corte di appello e revisione penale (CARP), con cui essi sono stati condannati a una pena detentiva per aver commesso diversi reati, e il 22 dicembre 2020 un ricorso (introdotto dalla sola RI 1) alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro la sentenza 16 marzo 2020 del Tribunale federale, che ha respinto il ricorso in materia penale inoltrato da RI 1 contro la sentenza della CARP.

C. Mediante comunicazione del 4 febbraio 2020 l’UE ha respinto la richiesta degli escussi.

D. Con ricorso del 15 febbraio 2021 RI 1 e RI 2 si aggravano contro il predetto provvedimento, postulando di sospendere gli incanti fino alla conclusione delle procedure di revisione dinanzi alla CARP e di ricorso alla CEDU, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 1dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 5 febbraio 2021, il ricorso inoltrato il 15 febbraio 2021 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. I ricorrenti sostengono che gli incanti fissati dall’UE sono la conclusione dell’annoso *iter* penale ed esecutivo sfociato nella nota sentenza della CARP, contro la quale essi hanno avviato due procedure giudiziarie volte in sostanza a ottenerne la revisione o l’an­­nullamento. Pur consapevoli che i rimedi di

diritto introdotti hanno carattere straordinario, essi sono fiduciosi che, per i motivi evocati nei gravami, le condanne a loro carico, che a dire loro sono all’o­rigine delle pesanti posizioni debitorie che hanno condotto agli incanti in questione, potranno essere annullate. Per tale ragione, essi sono persuasi che qualora la vendita avesse luogo e i fondi venissero aggiudicati a terzi, in caso di successo delle loro iniziative giudiziarie il danno sarebbe irreparabile e gravissimo. Reputano pertanto inopportuna la decisione dell’UE, giacché l’attesa di qualche mese per la conclusione degli ultimi possibili passi giudiziari non pregiudicherebbe in alcun modo le creditrici. In sostanza, essi chiedono di evitare di essere privati del frutto di una vita di lavoro e sacrifici prima che siano esaurite tutte le possibilità di ottenere giustizia.

2.1 Secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF; sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l’ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell’art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 143*a* LEF (e a sua volta nell’art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ri­corso, un’azione di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri (nella seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra

procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 30 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006

del 1° giugno 2006, consid. 1.1; sentenza della CEF 15. 2017.89/98 del 21 agosto 2018, consid. 4.2).

2.2 Nel caso in rassegna le ipotesi poc’anzi esposte non sono realizzate. A prescindere dal fatto che i ricorrenti non sostengono né dimostrano che le procedure avviate contro la sentenza della CARP abbiano per effetto di sospendere per legge o per decisione giudiziaria la vendita all’asta dei noti fondi, essi neppure spiegano in che modo l’eventuale accoglimento dei loro gravami possa influenzare le esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse dalle creditrici, che – occorre ricordare – sono giun­te allo stadio della vendita agli incanti pubblici dopo il rigetto delle opposizioni

interposte dagli escussi e dalla terza proprietaria dei pegni (l’11 febbraio 2014 nell’esecuzione n. __________ e il 1° mar­zo 2018

in tutte le altre) e sulla scorta delle relative domande di vendita presentate il 12 novembre 2020 (v. documenti nell’incarto dell’UE). Alla luce di tali considerazioni, in mancanza di qualsivoglia impedimento alla realizzazione dei fondi, la decisione dell’Uf­ficio di non differire gli incanti previsti per il prossimo 4 marzo non viola la legge né è il frutto di un abuso del suo potere d’apprezza-mento, che è molto limitato dalla legge quanto alla fissazione del­l’asta richiesta sulla base di una valida domanda di realizzazione (sopra consid. 2.1). Il ricorso va di conseguenza respinto.

3. Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di conferimento del­l’effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto e neppure è necessario notificare alle escutenti l’atto ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’avv. , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.