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15.2021.146 • TRAC TI 15.2021.146 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Moot Due to Subsequent Validation of Certificate of Lack of Assets

Numero d'incarto 15.2021.146
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the issuance of a certificate of lack of assets following unsuccessful seizures and auctions, requesting further investigation into funds the debtor allegedly received as a partial reimbursement for a forfeited purchase right on real estate. The court dismissed the appeal as moot because, after filing the appeal, the creditor successfully requested the continuation of the execution based on the original certificate of lack of assets, thereby taking a position that implicitly validated the certificate they sought to annul and eliminating any current, practical interest in its cancellation.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 149 cpv. 3 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a, art. 62 OTLEF [RS 281.35; Creditor's Appeal Moot Due to Subsequent Validation of Certificate of Lack of Assets: The court dismissed the appeal as moot because, after filing the appeal, the creditor successfully requested the continuation of the execution based on the original certificate of lack of assets, thereby taking a position that implicitly validated the certificate they sought to annul and eliminating any current, practical interest in its cancellation.

Parole chiave

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attestato di carenza beni sostanza richiesta di pignoramento insufficienza della massa attiva opposizione al precetto esecutivo titolo rappresentante merci

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 587
che l’interesse deve esistere non solo al momento del deposito del ricorso ma anche quando viene emanata la decisione (DTF 143 III 587 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24*b* cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200)

The court cited this provision to justify declaring the appeal without object and removing it from the rolls.

art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying a judicial fee.

art. 61 cpv. 2 lett. a

Cited as the legal basis for not allocating indemnities.

art. 62 OTLEF [RS 281.35]

Cited as the legal basis for not allocating indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.146 · Lugano 13 aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 26 novembre 2021 di

RI 1 (patrocinato dagli PR 1 e PR 2, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 15 novembre 2021 nell’esecuzione n. __________(a) promossa dal ricorrente nei confronti di

CV 1,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con domanda d’esecuzione del 14 gennaio 2019 RI 1 ha escusso PI

1 per l’incasso di fr. 59'146.94 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018;

che dando seguito alla domanda, il 17 gennaio 2019 il Centro cantonale dei precetti esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e l’ha notificato all’e­­scussa, la quale vi ha interposto opposizione il 22 gennaio 2019;

che sulla scorta della decisione di rigetto definitivo dell’opposi­­zione decretata dal Pretore aggiunto supplente della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 9 settembre 2019 limitatamente a fr. 59'051.70 oltre agli interessi al 5% dal 30 settembre 2018, il 28 ottobre 2019 l’escutente ha chiesto alla sede di Mendrisio dell’UE il proseguimento dell’esecuzione per l’importo in questione;

che il 10 gennaio 2020 l’Ufficio ha pignorato presso il domicilio dell’escussa diversi quadri stimati in complessivi fr. 69'500.–;

che ricevuto il verbale di pignoramento, il 13 febbraio 2020 l’escu­­tente ha chiesto all’UE di realizzare i beni pignorati;

che venuto a conoscenza dell’esito della perizia estimativa eseguita sui predetti beni, l’11 maggio 2020 il procedente ha chiesto all’organo esecutivo di estendere il pignoramento ad altri oggetti, a copertura del suo credito;

che il 28 agosto 2020 l’asta è andata deserta, sicché il 31 agosto l’Ufficio ha proceduto a un pignoramento complementare di altri beni mobili, compresa la quota pignorabile dei redditi dell’escussa, e ha emesso il relativo verbale;

che dopo aver scoperto l’esistenza di un diritto di compera iscritto a favore dell’escussa sulla quota di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, con scritto del 14 settembre 2020 l’escutente ha sollecitato l’UE a invitare PI 1 a precisare la provenienza dell’importo versato per la costituzione di tale diritto;

che il 29 ottobre 2021 l’Ufficio ha realizzato i nuovi beni pignorati, ma siccome il ricavo non bastava per soddisfare il credito dell’e­­scutente, compresi interessi e spese, il 15 novembre 2021 ha rilasciato l’attestato di carenza di beni (ACB) per l’ammontare di fr. 62'528.10 rimasto scoperto;

che con ricorso del 26 novembre 2021 RI 1 si aggrava contro questo provvedimento, chiedendo il suo annullamento e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio, affinché proceda a ulteriori approfondimenti atti a stabilire il destino dell’importo pagato dall’escussa per la costituzione del diritto di compera, che per finire non ha esercitato;

che dando parzialmente seguito alle richieste ricorsuali, il 1° dicembre 2021 l’UE ha invitato la PI 2 di __________, proprietaria dell’immobile gravato dal

diritto di compera, e l’avv. PI 3, notaio che ha redatto il rogito di costituzione di siffatto diritto, a comunicare il motivo della sua cancellazione e l’eventuale indennizzo o rimborso (parziale) ricevuto dalla beneficiaria;

che mediante scritti del 2 e 7 dicembre 2021 la PI 2 e il notaio hanno sostanzialmente riferito all’UE che i contraenti hanno rinunciato consensualmente al diritto di compera e alle pattuizioni previste nel rogito, accordandosi per la restituzione di fr. 250'000.– a favore di PI 1, di cui fr. 50'000.– già rimborsati;

che alla luce di tali notizie, il 10 dicembre 2021 RI 1 ha presentato all’UE una domanda di continuazione dell’ese­­cuzione sulla scorta dell’ACB, chiedendo all’organo esecutivo di pignorare senza indugio il credito dell’escussa nei confronti della PI 2;

che quel giorno stesso l’Ufficio ha pignorato il credito, ingiungendo alla PI 2 di versargli fr. 200'000.–;

che il 15 dicembre 2021 l’UE ha emesso il relativo verbale di pignoramento e l’ha notificato alle parti;

che a fronte degli sviluppi della vicenda, tramite osservazioni del 27 dicembre 2021 l’organo esecutivo postula che questa Camera consideri il ricorso privo d’oggetto;

che legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nel­l’ambito di un’esecuzione per debiti o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii);

che l’interesse deve esistere non solo al momento del deposito del ricorso ma anche quando viene emanata la decisione (DTF 143 III 587 consid. 3.2.2.2; 137 I 299 consid. 4.2; 137 II 41 consid. 2.1);

che nel caso in rassegna, dopo il deposito del ricorso, l’insorgente ha chiesto all’UE il proseguimento dell’esecuzione sulla base del­l’ACB impugnato (art. 149 cpv.

3 LEF), sicché, così facendo, egli non dimostra più alcun interesse pratico e attuale al suo annullamento, ma anzi ne ha riconosciuto la sua validità per atti concludenti;

che ad ogni modo nel dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione fondata sull’ACB l’UE ha sostanzialmente eseguito quanto l’escutente chiedeva nel ricorso;

che stando così le cose, il ricorso si rivela sprovvisto di portata pratica e interesse attuale, sicché risulta privo d’oggetto e va dunque stralciato dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che stante l’esito del giudizio odierno, si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza alla debitrice, cui il ricorso non è stato comunicato;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’ ,

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.