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15.2021.133 • TRAC TI 15.2021.133 Generato dall'IA

Appeal Regarding Real Estate Seizure Dismissed Due to Improper Procedural Challenge

Numero d'incarto 15.2021.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed the seizure of real estate assets, enacted based on a lower court order citing the debtor's potential flight or asset concealment as grounds, by challenging the factual prerequisites of the seizure under enforcement law. The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because objections concerning the substantive grounds for a seizure must be raised through a formal opposition procedure to the seizure itself, not via an appeal to the supervisory authority, which is limited to reviewing the formal regularity of the decree, and found that the seizure decree contained all statutorily required essential information.

Regesto Legislator

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Art. 275 LEF, Art. 272 cpv. 1 LEF, Art. 278 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 274 LEF, Art. 274 cpv. 2 LEF; Appeal Regarding Real Estate Seizure Dismissed Due to Improper Procedural Challenge: The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because objections concerning the substantive grounds for a seizure must be raised through a formal opposition procedure to the seizure itself, not via an appeal to the supervisory authority, which is limited to reviewing the formal regularity of the decree, and found that the seizure decree contained all statutorily required essential information.

Parole chiave

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censure procedurali beni immobili ordine del pignoramento richiesta di pignoramento motivazione nel merito atti procedurali Esecuzione del sequestro. Contestazione della causa del sequestro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 129 III 205
che l’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 205 consid.
DTF 143 III 577
274 LEF o è reso da un giudice manifestamente incompetente, (DTF 143 III 577 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section explaining why no judicial costs are levied, although this specific article number is related to the outcome of the costs decision (Art. 20a is mentioned in relation to the non-levying of judicial fees).

61 cpv. 2 lett. a

Cited in the reasoning section explaining why no indemnities are awarded.

62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the reasoning section explaining why no indemnities are awarded.

art. 9 cpv. 2 LPR

Cited in the reasoning section to justify rejecting the appeal without further investigative acts.

art. 17 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning section regarding the subsidiary nature of the supervisory authority's review.

art. 272 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning section regarding the material requirements for attachment that were challenged by the appellant but deemed outside the scope of the supervisory authority.

art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF

Cited in the reasoning section regarding the ground for attachment utilized by the lower court, which the appellant contested.

art. 278 LEF

Cited in the reasoning section as the correct procedure (opposition) for contesting the material prerequisites of the attachment.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.133 · Lugano 14 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 10 dicembre 2021 della

RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso il 30 novembre 2021 nella procedura promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che a domanda della PI 1, il 29 novembre 2021 il Pretore della

Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tre unità di proprietà per piani (PPP) e di una quota di comproprietà di

fondi situati ad __________ a concorrenza di pretese fondate su un contratto di compravendita per complessivi fr. 1'610'033.85 oltre ad accessori, indicando quale causa di sequestro quella contemplata all’art.

271 cpv. 1 n. 2 LEF (sottrazione del debitore alle proprie obbligazioni, trafugamento dei suoi beni, latitanza o preparazione alla fuga);

che lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Locarno, ha provveduto a eseguire il sequestro facendolo annotare nel registro fondiario, e il giorno successivo ha allestito il verbale di sequestro, intimato alle parti il 1° dicembre 2021;

che con il ricorso in esame, la RI 1 chiede a questa Camera di accertare la nullità del sequestro e subordinatamente di annullare *“la decisione esecutiva”*, il sequestro e il relativo verbale, facendo valere che la causa indicata sul decreto di sequestro sarebbe sconfessata dal fatto ch’essa è iscritta nel registro di commercio dal 2015, non è in vendita né in liquidazione, non è oggetto di esecuzioni pendenti né di procedura concordataria o fallimentare ed

è riconducibile a cittadini svizzeri domiciliati in Ticino, sicché sarebbe di *“meridiana evidenza la totale mancanza del

requisito essenziale cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF”*;

che a partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF);

che i presupposti materiali del sequestro, elencati all’art. 272 cpv. 1 LEF, possono essere contestati esclusivamente con la via giudiziaria dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF; sentenza del­la CEF 15.2009.112 del 26 gennaio 2010, consid. 2), ad esclusione di un ricorso all’autorità di vigilanza, che è di natura sussidiaria (art. 17 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2020.83 del 18 gennaio 2021 pag. 3);

che l’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 205 consid.

2 e 208 consid. 3; sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3);

che la censura della RI 1, diretta contro uno dei presupposti materiali del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 e 272 cpv. 1 n. 2 LEF), è pertanto irricevibile;

che l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutare l’esecuzione del decreto di sequestro solo ove si riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso, impreciso o inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o è reso da un giudice manifestamente incompetente, (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; già citata sentenza 15.2018.57 53c, consid. 3);

che contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il decreto di sequestro contiene tutte le informazioni essenziali prescritte dal­l’art. 274 cpv. 2 LEF, ovvero il nome e il domicilio delle parti e dei loro rappresentanti, la designazione del credito vantato dalla creditrice, la causa del sequestro, gli oggetti da sequestrare e la menzione della responsabilità del credito per gli eventuali danni causati dal sequestro;

che l’art. 274 cpv. 2 LEF non esige la menzione della prova dei presupposti materiali del sequestro, il cui esame, come visto, rientra nell’esclusiva competenza del giudice del sequestro;

che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto senza necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.