Appellant v. Supervisory Authority Regarding Enforcement Competence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the supervisory authority's dismissal of several enforcement applications directed against a debtor at an address where the debtor reportedly worked, arguing that enforcement should proceed there based on rules concerning the notification of enforcement acts. The court held that while the cited rules govern notification, the primary issue is the territorial competence of the enforcement office, which requires the debtor's domicile to be within the jurisdiction; since the debtor's domicile was established to be abroad (in Italy) and not in the Canton, the local enforcement office lacked competence, rendering the dismissals of the applications for enforcement correct on the merits, despite procedural issues regarding the timeliness of the appeal against one of the dismissals.
Regesto Legislator
UfficialeDecisioni d’irricevibilità di domande d’esecuzione. Tempestività del ricorso. Foro esecutivo e luogo di notifica del precetto esecutivo. Permesso G
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning preceding the dispositive for the non-imposition of costs/fees.
Cited in the reasoning preceding the dispositive for the non-imposition of costs/fees.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the decision not to notify the decision to the debtor.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.128 · Lugano 25 febbraio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 29 novembre 2021 di
RI 1 IT-__________ (per notifica: ) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 1° aprile 2021 con cui ha dichiarato irricevibile la domanda d’esecuzione n. __________55 promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, IT-__________ (SO)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con domanda d’esecuzione n. __________98
del 26 novembre 2019, RI 1 ha escusso PI 1, all’indirizzo della PI 2 d’__________, per l’incasso di fr. 389'600.– oltre
agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019, indicando quale causa del credito: *“Atto di riconoscimenti di debito no. 01-02-03-04-05-06-07-08-09”*;
che con provvedimento del 2 dicembre 2019 il Centro cantonale dei precetti esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha dichiarato la domanda irricevibile, menzionando quale motivo: *“Debitore partito per l’Italia”*;
che con raccomandata del 6 dicembre 2019, RI 1 ha contestato il provvedimento appena menzionato, facendo valere che l’escusso dimora all’indirizzo della PI 2, rilevando di averlo escusso allo stesso recapito per un altro debito nel 2019 con il precetto esecutivo n. __________56 e chiedendo di notificare il nuovo precetto esecutivo all’indirizzo indicato in virtù degli art. 64 segg. LEF;
che con un’ulteriore domanda d’esecuzione n. __________76, il 5 marzo 2021 RI 1 ha nuovamente escusso PI 1 all’indirizzo della PI 2 per l’incasso di fr. 280'701.– oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019 e a
una tassa di giustizia di fr. 400.–, indicando quale causa del credito: *“Convalida del sequestro incarto n. 2020.1864
del 6.05.2020”*;
che con provvedimento del 9 marzo 2021 il CCPE ha dichiarato la (seconda) domanda irricevibile, menzionando quale motivo: *“Altra ragione Sequestro infruttuoso”*;
che con e-mail del 14 marzo 2021 RI 1 ha chiesto all’UE la *“vera ragione”* per cui non ha dato seguito alla sua domanda d’esecuzione, ricevendo come risposta il 15 marzo che non è possibile convalidare un sequestro infruttuoso;
che il 24 marzo 2021 RI 1 ha inoltrato all’UE una terza domanda d’esecuzione (n. __________55) diretta contro PI 1, sempre allo stesso indirizzo e sempre per l’incasso di fr. 280'701.– oltre
agli interessi del 5% dal 9 aprile 2019, indicando quale causa del credito: *“Appropriazione indebita di sostanza mobile
della ditta PI 3”*;
che con provvedimento del 24 marzo 2021 il CCPE ha dichiarato la (terza) domanda irricevibile a motivo che il *“debitore [è] partito per l’Italia il 30.06.2015”*;
che con raccomandata del 12 aprile 2021, RI 1 ha contestato il provvedimento appena menzionato, facendo valere che l’escusso dimora all’indirizzo della PI 2, rilevando di averlo escusso allo stesso recapito per un altro debito nel 2019 con il precetto esecutivo n. __________38 e chiedendo ancora una volta di notificare il precetto esecutivo all’indirizzo indicato in virtù degli art. 64 segg. LEF;
che il 10 agosto 2021 RI 1 ha inviato all’UE una copia della sua raccomandata del
12 aprile con la menzione a mano *“2. Sollecito”*;
che con ricorso del 29 novembre 2021, RI 1 ha chiesto di far obbligo all’UE di notificare a PI 1 *“i precetti”* (*recte:* domande d’esecuzione) del 24 marzo 2021, 5 marzo 2021 e 26 novembre 2019;
che nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2021 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;
che a mente dell’UE il ricorso risulterebbe tardivo;
che l’assunto è sicuramente condivisibile per quanto attiene alla seconda decisione d’irricevibilità impugnata, del 9 marzo 2021 (doc. Z1 accluso al ricorso), poiché RI 1 non dimostra di averla contestata
tempestivamente, essendosi limitato a chiedere all’UE un’informazione con l’e-mail del 14 marzo 2021 (doc. Z2),
senza poi apparentemente reagire alla risposta del 15 marzo (doc. Z3), sicché il ricorso del 29 novembre 2021 è al riguardo manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF);
che se il ricorrente ha invece contestato per tempo la prima decisione d’irricevibilità impugnata, del 2 dicembre 2019 (doc. M), mediante la raccomandata del 6 dicembre (doc. N), egli ha poi visibilmente rinunciato all’impugnazione siccome ha inoltrato almeno altre due domande d’esecuzione, poi anch’esse dichiarate irricevibili il 6 e l’8 maggio 2020 (doc. O e Q) e da lui contestate il 22 maggio 2020 (doc. R), cui è seguito uno scambio d’e-mail (doc. S-V) in cui l’UE ha confermato la propria posizione senza che RI 1 adisca formalmente l’autorità di vigilanza;
che ad ogni modo, come si spiegherà più avanti, la sua contestazione è anche infondata nel merito;
che RI 1 ha pure contestato tempestivamente la terza decisione d’irricevibilità impugnata (doc. B) con la raccomandata del 12 aprile (doc C), seguita dal richiamo del 10 agosto 2021 (doc. D), cui l’UE non ha apparentemente risposto;
che il ricorso contro la terza decisione appare quindi tempestivo;
che il ricorrente insiste nel ritenere che PI 1 debba essere escusso presso la PI 2, alle dipendenze della quale lavora, richiamando gli art. 64 segg. LEF;
ch’egli confonde però il foro esecutivo (ovvero il circondario in cui l’esecuzione
può essere promossa) e il luogo di notificazione degli atti esecutivi (sulla distinzione: sentenza della CEF 15.2009.13 del 17 marzo 2009
consid. 2);
che gli art. 64 segg. LEF citati dal ricorrente regolano la notifica-zione degli atti esecutivi, la quale è però possibile solo se l’ufficio d’esecuzione è territorialmente competente per procedervi;
che la competenza territoriale è disciplinata dagli art. 46 segg. LEF;
che
fatti salvi gli art. 48 a 52 LEF, di cui il ricorrente non pretende l’applicazione, l’esecuzione contro una persona fisica va promossa al suo domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF), ossia nel luogo dove risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC), purché sia diventato in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 3.1 e i rinvii);
che una notificazione del precetto esecutivo nel luogo in cui l’escusso suole esercitare la sua professione (giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF) è dunque possibile solo se egli ha il domicilio nel circondario dell’ufficio d’esecuzione cui è indirizzata la domanda d’esecuzione;
che nella fattispecie il ricorrente non ha fornito indizi di un domicilio di PI 1 nel Canton Ticino;
che la sede della PI 2 risulta essere solo il luogo di lavoro di PI 1, mentre il suo domicilio, dal 30 maggio 2015, si trova apparentemente a C__________, in provincia di Sondrio, secondo le informazioni fornite dalla banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop);
che contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nella sua replica spontanea del
15 dicembre 2021, non si giunge a una diversa conclusione sulla scorta dello scritto 8 ottobre 2015 dell’Ufficio della migrazione (doc. G), il quale attesta solo il rilascio di un permesso per confinanti (frontalieri) G UE/AELS alle dipendenze della PI 2, peraltro solo fino al 25 novembre 2019;
che il permesso G presuppone che lo straniero abbia il domicilio principale all’estero, nel caso concreto a C__________ come indicato nell’attestazione dell’8 ottobre 2015 (doc. G);
che l’Ufficio d’esecuzione del Cantone Ticino non è pertanto competente territorialmente per emettere un precetto esecutivo nei confronti di PI 1 (in assenza di un preventivo sequestro nel Cantone, cfr. art. 52 LEF) e neppure, di conseguenza, per notificarglielo al suo presunto luogo di lavoro a __________;
che l’emissione in passato di precetti esecutivi contro PI 1 (ad esempio quelli del
17 maggio e 10 dicembre 2019 acclusi al ricorso quali doc. H e P) non sono di rilievo nel caso ora in esame poiché sono il frutto di errori dell’UE, come già comunicato al ricorrente nel 2020 (v. doc. S e V);
che le firme sui precetti esecutivi (doc. H e P) non sono di PI 1, bensì dei notificatori;
che, comunque sia, il domicilio dell’escusso è determinato dalla norma imperativa dell’art. 46 LEF e non da un’eventuale accettazione o mancata contestazione dell’escusso;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che stante tale esito è inutile notificare a PI 1 il ricorso e il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad RI 1 .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.