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15.2021.127 • TRAC TI 15.2021.127 Generato dall'IA

Seizure Order Challenge Regarding Existential Minimum Calculation and Bank Account Funds

Numero d'incarto 15.2021.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the seizure order issued by the enforcement office, primarily contesting the calculation of the existential minimum by arguing the base amount was insufficient and failing to provide evidence for claimed alimony payments to a second spouse. The court dismissed the general challenge to all seizure points as insufficiently motivated, upheld the use of the standard base monthly amount as consistent with prevailing guidelines, and rejected the inclusion of unproven alimony and taxes in the existential minimum calculation because such expenses must be substantiated. Furthermore, the court affirmed that remaining savings in a bank account, even if derived from otherwise exempt income, remain fully attachable because the priority in seizure is the most readily realizable asset, and thus the appeal was rejected in the admissible parts.

Regesto Legislator

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Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 93 LEF, Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 97 cpv. 2 LEF, Art. 95 cpv. 1 LEF; Seizure Order Challenge Regarding Existential Minimum Calculation and Bank Account Funds: The court dismissed the general challenge to all seizure points as insufficiently motivated, upheld the use of the standard base monthly amount as consistent with prevailing guidelines, and rejected the inclusion of unproven alimony and taxes in the existential minimum calculation because such expenses must be substantiated. Furthermore, the court affirmed that remaining savings in a bank account, even if derived from otherwise exempt income, remain fully attachable because the priority in seizure is the most readily realizable asset, and thus the appeal was rejected in the admissible parts.

Parole chiave

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ordine del pignoramento pignoramento di crediti calcolo del pignoramento calcolo del minimo vitale reddito minimo autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 19
Attachment of Self-Employed Income and Subsistence Minimum Calculation
DTF 108 III 12
3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
DTF 140 III 340
8'000.– annui senz’alcun giustificativo, misconoscendo però che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid.
DTF 121 III 22
93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 121 III 22 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited as the basis for determining the general admissibility of the appeal.

art. 93 LEF

Cited throughout the reasoning regarding the determination of the garnishable excess income, which forms the substance of the dispute.

art. 97 cpv. 2 LEF

Mentioned to assess whether the additional seizure of the bank balance violated the proportionality principle, although the main order relies on Art. 95 cpv. 1 LEF for the priority of seizure.

art. 95 cpv. 1 LEF

Cited to support the decision that the seizure of bank assets and garnishment of income are placed on the same level.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities (costs).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities (costs).

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the section detailing remedies against the final decision.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section detailing remedies against the final decision.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the section detailing remedies against the final decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.127 · Lugano 25 febbraio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 11 novembre 2021 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 26 ottobre 2021 nell’esecuzione n. __________18 promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, (BL) (patrocinata dall’avv. PA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________18 emesso il 2 aprile 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 ha escusso l’ex-marito RI 1 per l’in­casso di fr. 22'346.40 indicando come motivo di credito: *“Aussteh­ende Unterhaltszahlungen und ausstehende Bezahlung aus Index­berechnung vm 17.07.2006. Forderungssschreiben vom 08.03.2021”*.

B. Il 18 agosto 2021 l’UE ha pignorato il conto bancario dell’escusso presso la banca __________ di __________, che presentava un saldo di fr. 8'755.60. Il 26 agosto 2021 l’UE ha proceduto a uno sblocco parziale del conto a favore del debitore per fr. 2'000.–.

C. Il

17 settembre 2021 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Rendita LPP · fr. · 5'215.00 Rendita AVS · fr. · 1'955.00 Totale · fr. · 7'170.00

Minimo d’esistenza

Base mensile · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 850.00 Assicurazione malattia · fr. · 1'134.55 Spese mediche e dentali · fr. · 200.00 Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato · fr. · 300.00 Totale · fr. · 3'684.55

Riduzione minimo d’esistenza fr. 1'955.00

Motivazione: rendita AVS impignorabile

Aumento del minimo d’esistenza fr. 5.45

Motivazione: Arrotondamento

Salario/reddito mensile pignorabile: fr. 5'435.00

Lo stesso giorno l’UE ha notificato all’istituto di previdenza professionale dell’escusso, la __________, il pignoramento di ogni importo (mensile) eccedente il minimo vitale, di fr. 1'735.– mensili (dedotta la rendita AVS impignorabile di fr. 1'955.–), ossia indicativamente fr. 3'480.– (fr. 5'215 ./. 1'735) per mese, e ciò da subito fino al completo pagamento del credito (compresi interessi e spese), ma al più tardi per un anno dalla sua esecuzione.

D. Sempre il 17 settembre 2021, l’UE ha sbloccato dal conto pignorato ulteriori fr. 3'690.–, pari al minimo esistenziale dell’escusso.

E. Con ricorso dell’11 novembre 2021, RI 1 contesta *“tutti i punti del verbale”* di pignoramento e chiede di togliere (integralmente) il blocco del suo conto bancario.

F. Con osservazioni del 15 novembre 2021 PI 1 si è opposta al ricorso e lo stesso ha fatto l’UE con le sue del 26 novembre 2021.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta il 2 novembre 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3. Il ricorrente afferma anzitutto di fare ricorso *“contro tutti i punti del verbale”* e ritiene che la base mensile considerata dall’UE, pari a fr. 1'200.–, sia *“assolutamente insufficiente”* anche considerando le imposte a suo carico, di fr. 8'000.– all’anno. Evoca altresì una spe­sa di fr. 600.– mensili per alimenti, che dice di pagare alla seconda moglie, *“già accettato sulle tasse”*, i cui documenti giustificativi sarebbero in possesso di quest’ultima, come tra loro convenuto per ragioni di discrezione (protezione dei dati).

3.1 La contestazione di *“tutti i punti del verbale”* di pignoramento è insufficientemente motivata e quindi irricevibile. Possono essere esaminate solo le poste espressamente contestate.

3.2 Al riguardo, la critica relativa all’importo del minimo di base mensile indicato nel verbale impugnato è infondata, poiché i fr. 1'200.– computati dall’UE corrispondono alla base mensile per una persona sola secondo la cifra I/1 della Tabella (citata sopra al consid. 2), in uso in tutta la Svizzera. Il ricorrente non indica d’altronde i motivi per cui tale somma sarebbe *“assolutamente insufficiente”*, se non riferendosi alle imposte a suo carico, da lui quantificate in fr. 8'000.– annui senz’alcun giustificativo, misconoscendo però che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, n. III), che non sono spese esistenziali e non devono essere privilegiate rispetto ad altri crediti per prestazioni non esistenziali a favore dell’escusso.

3.3 Gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla (doppia) condizione ch’essi siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (DTF 121 III 22 consid. 3/a; sentenza della CEF 15. 2018.44 del 18 settembre 2018, consid. 4.2 e i rif.). Nel caso di specie, davanti all’UE il ricorrente non ha né allegato né dimostrato di versare alla seconda moglie alimenti di fr. 600.– mensili, benché l’UE gli avesse chiesto già il 25 agosto 2021 di produrre i giustificativi di pagamento dei contributi alimentari (v. pure lo scrit­to 2 settembre 2021 del suo patrocinatore). Nemmeno al ricorso è accluso alcun giustificativo. Non dimostrati, i costi allegati dal ri­corrente non possono essere riconosciuti nel suo minimo esistenziale (v. sentenze della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021 consid. 6.3.2 e 15.2019.59 del 23 ottobre 2019 consid. 4.2).

4. Il ricorrente chiede inoltre l’integrale sblocco del suo conto presso __________ *“di CHF 87'559.60”* (*recte*: fr. 8'755.60). Nelle osservazioni al ricorso l’UE rileva però che l’attivo tuttora pignorato, che ammonta a fr. 3'065.60 dopo i due sblocchi del 26 agosto e 17 settembre 2021 per complessivi fr. 5'690.–, è da considerare un risparmio ed è pertanto pignorabile.

4.1 Il ricorrente non si esprime sulla questione né giustifica

la sua richiesta. Ad ogni modo, la motivazione addotta dall’UE è corretta. I redditi, anche impignorabili (in base agli

art. 92 o 93 LEF), che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle proprie spese esistenziali, ovvero che ha risparmiato, sono illimitatamente pignorabili (tra altre: sentenze della CEF 15.2021.99 del 19 gennaio 2022 consid. 4.1 e 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati).

4.2 Ci si potrebbe invero chiedere se l’UE non avrebbe dovuto rinunciare a pignorare tale risparmio dal momento che il pignoramento del reddito permetterà verosimilmente di estinguere da sé solo il credito posto in esecuzione (12 mensilità di fr. 3'480.– equivalgono a una somma totale di fr. 41'760.–, a fronte di un credito che attualmente ascende a fr. 20'617.20). Ad oggi, tuttavia, il reddito effettivamente bloccato, ovvero incassato (per fr. 6'940.–), non copre il credito posto in esecuzione. Il pignoramento aggiuntivo del saldo del conto bancario non lede pertanto l’art. 97 cpv. 2 LEF. Una volta che il credito sarà interamente coperto, l’UE interromperà il pignoramento del reddito, come del resto già indicato nella notificazione del pignoramento alla cassa pensione (v. sopra ad C). La legge non prevede del resto un ordine di pignoramento tra crediti (ad esempio nei confronti di una banca) e redditi limitatamente pignorabili giusta l’art. 93 LEF; li mette sullo stesso piano (art. 95 cpv. 1 LEF; De Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 13 ad art. 95 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 22 ad art. 95 LEF). È tuttavia ammesso che l’Ufficio deve pignorare in priorità i diritti patrimoniali la cui realizzazione può essere

ottenuta nei tempi più rapidi e con maggiore facilità (Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 95; pure De Gottrau, op. cit., n. 6 ad art. 95).

Secondo tale criterio pare opportuno privilegiare il pignoramento del saldo del conto, immediatamente disponibile. Anche sotto questo profilo, peraltro non evocato da RI 1, il ricorso si avvera infondato.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– –

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.