Supervisory Authority Declares Appeal Moot After Enforcement Office Reconsiders Decision to Appoint Curator
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a supervisory authority's decision regarding the deadline to initiate an action contesting a schedule of charges in an enforcement proceeding; however, the enforcement office subsequently reconsidered and annulled its original decision because it had failed to first appoint an ad hoc curator to represent any potential holder of the contested mortgage bond, and since this new, favorable measure was not appealed, the supervisory authority declared the appeal moot and struck it from the record pursuant to the relevant procedural rules allowing reconsideration before the response is sent, and determined no court fees or indemnities would be charged or awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Supervisory Authority Declares Appeal Moot After Enforcement Office Reconsiders Decision to Appoint Curator: ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the justification for striking the appeal from the roll when the new measure grants the appellant's requests entirely.
Cited in the reasoning that led to the dispositive order concerning the non-imposition of court fees in supervisory matters.
Cited in the reasoning that led to the dispositive order concerning the non-assignment of indemnities in supervisory matters.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.126 · Lugano 27 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 18 novembre 2021 della
RI 1 LU- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la decisione di assegnazione del termine per avviare l’azione di contestazione dell’elenco oneri emessa il 5 novembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 23 novembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che avrebbe dovuto preventivamente chiedere all’autorità di protezione di designare un curatore ad hoc incaricato di rappresentare l’eventuale portatore della cartella ipotecaria contestata;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.