Execution Office Reconsiders, Appeal Becomes Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an enforcement order and subsequent bankruptcy notice issued by an execution office; however, the execution office reconsidered and annulled its original measures because it could not prove it had provided the debtor with the required advance notification for service by registered mail, as mandated by a specific COVID-19 ordinance. The supervisory authority, recognizing that the execution office's new decision fully granted the appellant's requests under the relevant statutory provision allowing reconsideration before responding, declared the appeal moot and removed it from the docket, further ruling that no court fees or indemnities would be levied in this supervisory matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 3 dell, Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Execution Office Reconsiders, Appeal Becomes Moot: The supervisory authority, recognizing that the execution office's new decision fully granted the appellant's requests under the relevant statutory provision allowing reconsideration before responding, declared the appeal moot and removed it from the docket, further ruling that no court fees or indemnities would be levied in this supervisory matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision justifies the decision to strike the appeal from the roll because the supervisory authority strikes the appeal when the new measure completely grants the appellant's requests.
Cited in the context of the decision not to levy judicial fees.
Cited in the context of the decision not to assign indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.120 · Lugano 7 dicembre 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 10 novembre 2021 di
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessi rispettivamente il 28 aprile e il 2 agosto 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ (patrocinato dallo studio legale PA 2, Lugano)
preso atto che con decisione del 12 novembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato i provvedimenti impugnati annullandoli, dopo aver accertato di non essere in grado di dimostrare di aver informato l’escussa della notifica degli atti per Posta A Plus almeno un giorno prima con comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo (come richiesto dall’art. 7 cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale [RS 272.81]);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.