Debtor's Appeal of Distribution Statement Rejected as Untimely and Repetitive
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an enforcement office's distribution statement following the public auction sale of encumbered real estate, initiated to recover a debt; the court rejected the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline for debtors to challenge formal irregularities in the distribution statement, counting from the date the debtor was notified, which the court determined occurred via publication in the official gazette and subsequent direct notifications, regardless of the twenty-day term applicable to creditors for challenging the ranking itself. Furthermore, the court noted that even if timely, the appeal merely restated arguments against the underlying adjudication that had already been rejected in a prior ruling, and subsequent faxed submissions were deemed inadmissible due to lack of original signature and illegibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 1 LEF, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 148 cpv. 1 LEF, Art. 7 cpv. 1 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF; Debtor's Appeal of Distribution Statement Rejected as Untimely and Repetitive: Furthermore, the court noted that even if timely, the appeal merely restated arguments against the underlying adjudication that had already been rejected in a prior ruling, and subsequent faxed submissions were deemed inadmissible due to lack of original signature and illegibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for not collecting judicial fees in the final order.
Cited as the legal basis for not awarding indemnities in the final order.
Cited as the legal basis for not awarding indemnities in the final order.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.12 · Lugano 16 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso inoltrato con la data del 2 febbraio 2021 da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso l’11 dicembre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________ (rappresentata dalla __________, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI
1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il 29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del
fondo gravato da pegno all’asta pubblica;
che l’11 dicembre 2020 l’UE ha depositato lo stato di riparto rela-tivo al prezzo d’aggiudicazione (di fr. 462'000.–) e ha impartito agli interessati un termine di contestazione di venti giorni;
che lo stesso giorno l’avviso di deposito dello stato di riparto destinato a RI 1, che risultava d’ignota dimora, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio;
che un primo ricorso interposto da RI 1 il 15 dicembre 2020 contro l’aggiudicazione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 gennaio 2021 (inc. 15.2020.133);
che
nel frattempo, o meglio il 23 dicembre 2020, l’UE ha nuovamente comunicato il deposito dello stato di riparto all’escussa
presso l’Hotel __________ e, siccome gli è tornato indietro con l’indicazione che il destinatario è sconosciuto, ha rispedito la comunicazione il 13 gennaio 2021 per posta “A” all’indirizzo menzionato sul ricorso *(“Postlagernd, 8032 Zürich”)*;
che con il (nuovo) ricorso in esame, recante la data del 2 febbraio 2021, ma consegnato alla posta il giorno successivo (adesivo sulla busta d’invio), RI 1 si è aggravata contro lo stato di riparto;
che la ricorrente fa valere di aver ritirato la (seconda) comunicazione dello stato di riparto il 14 gennaio 2021;
che il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che nella fattispecie, volendo attenersi alle allegazioni della ricorrente e far astrazione della pubblicazione dell’11 dicembre 2020, il ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato al più tardi lunedì 25 gennaio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF);
che il ricorso, interposto solo il 4 febbraio 2021, è pertanto tardivo;
che la richiesta inoltrata da RI 1 il 9 febbraio 2021, volta alla proroga del termine di un giorno *“falls dies notwendig ist”*, è pertanto senza oggetto, oltre che tardiva e formalmente irricevibile;
che il termine di contestazione di venti giorni indicato nello stato di riparto si riferisce al termine stabilito all’art. 148 cpv. 1 LEF per contestare la graduatoria e lo stato di riparto, via giudiziaria aperta solo ai creditori, mentre il debitore (o nel caso concreto i debitori) può solo interporre ricorso all’autorità di vigilanza per censurare irregolarità formali di questi atti (DTF 132 III 542 consid. 3.2; 81 III 22 consid. 1; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.5 ad § 23) entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 17 cpv. 1 LEF);
che non è così di rilievo il fatto che al momento dell’inoltro del (secondo) ricorso – seguendo la tesi della ricorrente – il termine di venti giorni non fosse ancora scaduto;
che ad ogni modo l’impugnativa andrebbe anche respinta nel merito perché RI 1 si è limitata a riproporre le motivazioni del primo ricorso contro l’aggiudicazione, già respinte da questa Camera nella sentenza del 26 gennaio 2021;
che i due scritti del 10 febbraio 2020 trasmessi dalla ricorrente per fax sono irricevibili, da una parte perché un atto processuale inviato per fax non è valido, siccome privo di firma autografa (cfr. art. 7 cpv. 1 LPR), e dall’altra poiché gli atti in questione sono illeggibili, la scrittura di RI 1 – come già rilevato più volte – risultando già a tratti indecifrabile negli scritti originali, la cui leggibilità peggiora ancora con la digitalizzazione imposta dalla trasmissione per fax;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.