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15.2021.12 • TRAC TI 15.2021.12 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Distribution Statement Rejected as Untimely and Repetitive

Numero d'incarto 15.2021.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed an enforcement office's distribution statement following the public auction sale of encumbered real estate, initiated to recover a debt; the court rejected the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline for debtors to challenge formal irregularities in the distribution statement, counting from the date the debtor was notified, which the court determined occurred via publication in the official gazette and subsequent direct notifications, regardless of the twenty-day term applicable to creditors for challenging the ranking itself. Furthermore, the court noted that even if timely, the appeal merely restated arguments against the underlying adjudication that had already been rejected in a prior ruling, and subsequent faxed submissions were deemed inadmissible due to lack of original signature and illegibility.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 148 cpv. 1 LEF, Art. 7 cpv. 1 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF; Debtor's Appeal of Distribution Statement Rejected as Untimely and Repetitive: Furthermore, the court noted that even if timely, the appeal merely restated arguments against the underlying adjudication that had already been rejected in a prior ruling, and subsequent faxed submissions were deemed inadmissible due to lack of original signature and illegibility.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione aggiudicazione all'incanto esecuzione per debiti modalità di vendita beni immobili esecuzione della sentenza Stato di riparto in una procedura di realizzazione di pegno. Ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 III 542
1 LEF per contestare la graduatoria e lo stato di riparto, via giudiziaria aperta solo ai creditori, mentre il debitore (o nel caso concreto i debitori) può solo interporre ricorso all’autorità di vigilanza per censurare irregolarità formali di questi atti (DTF 132 III 542 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not collecting judicial fees in the final order.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities in the final order.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding indemnities in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.12 · Lugano 16 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso inoltrato con la data del 2 febbraio 2021 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso l’11 dicembre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________ (rappresentata dalla __________, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________, composta oltre a RI

1 dei coeredi e comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il 29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha procedura alla vendita del

fondo gravato da pegno all’asta pubblica;

che l’11 dicembre 2020 l’UE ha depositato lo stato di riparto rela-tivo al prezzo d’aggiudicazione (di fr. 462'000.–) e ha impartito agli interessati un termine di contestazione di venti giorni;

che lo stesso giorno l’avviso di deposito dello stato di riparto destinato a RI 1, che risultava d’ignota dimora, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio;

che un primo ricorso interposto da RI 1 il 15 dicembre 2020 contro l’aggiudicazione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 gennaio 2021 (inc. 15.2020.133);

che

nel frattempo, o meglio il 23 dicembre 2020, l’UE ha nuovamente comunicato il deposito dello stato di riparto all’escussa

pres­so l’Hotel __________ e, siccome gli è tornato indietro con l’indicazione che il destinatario è sconosciuto, ha rispedito la comunicazione il 13 gennaio 2021 per posta “A” all’indirizzo menzionato sul ricorso *(“Postlagernd, 8032 Zürich”)*;

che con il (nuovo) ricorso in esame, recante la data del 2 febbraio 2021, ma consegnato alla posta il giorno successivo (adesivo sul­la busta d’invio), RI 1 si è aggravata contro lo stato di riparto;

che la ricorrente fa valere di aver ritirato la (seconda) comunicazione dello stato di riparto il 14 gennaio 2021;

che il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 1 LEF);

che nella fattispecie, volendo attenersi alle allegazioni della ricorrente e far astrazione della pubblicazione dell’11 dicembre 2020, il ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato al più tardi lunedì 25 gen­naio 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF);

che il ricorso, interposto solo il 4 febbraio 2021, è pertanto tardivo;

che la richiesta inoltrata da RI 1 il 9 febbraio 2021, volta alla proroga del termine di un giorno *“falls dies notwendig ist”*, è pertanto senza oggetto, oltre che tardiva e formalmente irricevibile;

che il termine di contestazione di venti giorni indicato nello stato di riparto si riferisce al termine stabilito all’art. 148 cpv. 1 LEF per contestare la graduatoria e lo stato di riparto, via giudiziaria aperta solo ai creditori, mentre il debitore (o nel caso concreto i debitori) può solo interporre ricorso all’autorità di vigilanza per censurare irregolarità formali di questi atti (DTF 132 III 542 consid. 3.2; 81 III 22 consid. 1; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.5 ad § 23) entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 17 cpv. 1 LEF);

che non è così di rilievo il fatto che al momento dell’inoltro del (secondo) ricorso – seguendo la tesi della ricorrente – il termine di venti giorni non fosse ancora scaduto;

che ad ogni modo l’impugnativa andrebbe anche respinta nel merito perché RI 1 si è limitata a riproporre le motivazioni del primo ricorso contro l’aggiudicazione, già respinte da questa Camera nella sentenza del 26 gennaio 2021;

che i due scritti del 10 febbraio 2020 trasmessi dalla ricorrente per fax sono irricevibili, da una parte perché un atto processuale inviato per fax non è valido, siccome privo di firma autografa (cfr. art. 7 cpv. 1 LPR), e dall’altra poiché gli atti in questione sono illeggibili, la scrittura di RI 1 – come già rilevato più vol­te – risultando già a tratti indecifrabile negli scritti originali, la cui leggibilità peggiora ancora con la digitalizzazione imposta dalla trasmissione per fax;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.