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15.2021.117 • TRAC TI 15.2021.117 Generato dall'IA

Appeal Against Seizure for Child Support Dismissed Due to Lack of Jurisdiction Over Debt Merits

Numero d'incarto 15.2021.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual subject to an enforcement proceeding for outstanding child support obligations appealed a seizure order against a bank account, requesting the suspension of the execution pending a hearing in a separate civil action the appellant had initiated to challenge the existence of the underlying debt. The supervisory authority dismissed the appeal because the matter was fundamentally a request for the suspension of execution based on the merits of the debt, which falls exclusively under the jurisdiction of the competent judge according to the relevant statutes, and the appellant had already pursued that judicial route without successfully obtaining a provisional measure from the judge.

Regesto Legislator

Ufficiale

Verbale di pignoramento. Domanda di sospensione dell'esecuzione (o perlomeno della domanda di realizzazione) in attesa di una decisione giudiziale sulla richiesta di sospensione provvisoria

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento del figlio incompetenza per materia ordine del pignoramento domanda d'esecuzione vigilanza dell'autorità competente audizione del figlio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the text preceding the dispositive regarding the non-levying of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the text preceding the dispositive regarding the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the text preceding the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2021.117 · Lugano 27 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 20 settembre 2021 di

RI 1 (patrocinato PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 7 settembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, (patrocinata PA 2, )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 apri­le 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di contributi alimentari arretrati per i figli __________ e __________ di fr. 9'639.40 oltre a interessi e spese;

che il 7 settembre 2021 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento relativo alla relazione bancaria dell’escusso presso la __________ per fr. 12'500.–;

che con ricorso del 20 settembre 2021, RI 1 ha presen-tato ricorso contro il verbale appena citato, chiedendo la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’udienza del 6 ottobre 2021 fissata dalla Pretura del Distretto di Bellinzona per la discussione dell’azione da lui promossa l’11 novembre 2019 per ottenere l’ac­certamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione e la sua sospensione provvisoria (giusta l’art. 85*a* cpv. 2 LEF);

che con osservazioni del 4 ottobre 2021 PI 1 ha contestato la ricevibilità del ricorso e nel merito si è rimessa al giudizio della Camera, mentre nelle sue del 25 ottobre 2021 l’UE ha confermato la correttezza del proprio agire;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di

pignoramento impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che a sostegno della sua richiesta di sospensione dell’esecuzione il ricorrente si limita a invocare la pendenza dell’azione da lui promossa presso la Pretura del Distretto di Bellinzona e la vicinanza dell’udienza fissata per il 6 ottobre 2021;

che a ben vedere il ricorso non riguarda il verbale di pignoramento e neppure il pignoramento stesso – eseguito e notificato alla ban­ca già il 19 dicembre 2019

– bensì si configura come una richiesta di sospensione dell’esecuzione, o

meglio della *“domanda di realizzazione”* (superflua in caso di pignoramento di un credito non contestato, cfr. sentenza

della CEF 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 consid. 3.4);

che ad ogni modo la sospensione dell’esecuzione per motivi di merito – legati cioè alla contestazione del credito posto in esecuzione – rientra nell’esclusiva competenza del giudice a norma degli art. 85 o 85*a* LEF, ciò che del resto è già chiaro al ricorrente, che quella via giudiziaria ha già intrapresa oltre due anni fa;

che semmai gli spettava sollecitare prima il giudice a emanare una decisione, perlomeno provvisoria;

che all’udienza del 6 ottobre 2021 il Pretore ha del resto nuovamente sospeso la causa senza emettere una decisione sulla richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione, preso atto delle trattative delle parti per raggiungere un accordo definitivo (osservazioni dell’UE a pag. 3);

che il ricorrente non si è apparentemente opposto a tale decisione, sicché ci si potrebbe addirittura domandare se il ricorso non sia senza oggetto;

che la questione può rimanere indecisa dal momento che l’impu­gnativa deve, comunque sia, essere respinta;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.