Appeal Regarding Sale of Allegedly Third-Party Gym Equipment in Bankruptcy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against the bankruptcy office's decision to sell specific gym equipment via private negotiation, with the appellant alleging the items were not part of the bankrupt estate but belonged to a third party, despite the appellant having previously confirmed the completeness of the inventory without objection. The court dismissed the appeal, reasoning that since no formal third-party claim or objection regarding the specific ownership of the equipment was properly lodged with the bankruptcy office prior to the sale, the adjudication of the sale was valid; however, the court also mandated that the bankruptcy office must subsequently treat the appellant's notification as a late claim concerning the sale proceeds, not the assets themselves.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 228 LEF, Art. 17 LEF, Art. 242 cpv. 1 LEF, Art. 50 RUF, Art. 251 cpv. 2 LEF, Art. 242 LEF; Appeal Regarding Sale of Allegedly Third-Party Gym Equipment in Bankruptcy: The court dismissed the appeal, reasoning that since no formal third-party claim or objection regarding the specific ownership of the equipment was properly lodged with the bankruptcy office prior to the sale, the adjudication of the sale was valid; however, the court also mandated that the bankruptcy office must subsequently treat the appellant's notification as a late claim concerning the sale proceeds, not the assets themselves.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive's order regarding the non-levy of court fees.
Cited in the dispositive's order regarding the non-award of legal indemnities.
Cited in the dispositive's order regarding the non-award of legal indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.110 · Lugano 18 marzo 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 15 ottobre 2021 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la realizzazione a trattative private del 15 ottobre 2021 nella liquidazione del fallimento della
PI 2,
procedura che interessa anche l’aggiudicatario
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nel fallimento della PI 2, Lugano, il 16 settembre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha allestito l’inventario, ove nelle voci da 1 a 33 sono menzionate diverse attrezzature sportive stimate complessivamente in fr. 2'606.–, tra cui *“4 Bike, Technogym”* (posizione n. 33), la cui stima è di fr. 150.–. Il 21 settembre 2021 RI 1, amministratore unico della fallita, ha riconosciuto l’inventario come esatto e completo, sottoscrivendo la relativa dichiarazione giusta l’art.
228 LEF in calce allo stesso.
B. A seguito di due offerte presentate per l’acquisto a trattative private delle predette attrezzature sportive, il 15 ottobre 2021 l’UF ha svolto una licitazione privata cui hanno partecipato RI 1 e PI 1. Quest’ultimo si è aggiudicato i beni per fr. 3'000.–.
C. Con ricorso dello stesso giorno RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della vendita limitatamente alle *“4 Bike, Technogym”*.
D. Mediante ordinanza del 22 ottobre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso, ordinando che gli oggetti in questione rimangano in deposito presso l’Ufficio sino a decisione sul gravame.
E. Tramite osservazioni del 3 novembre 2021 la PI 3, fornitrice ufficiale delle *“4 Bike, Technogym”*, ha esposto alcune considerazioni sui beni oggetto del ricorso e su altri senza formulare conclusioni, mentre nelle sue del 4 novembre 2021 PI 1 ha postulato la reiezione del ricorso. L’UF si è invece rimesso al giudizio della Camera con scritto del 18 gennaio 2022 senza esprimersi sul ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 ottobre 2021, il ricorso presentato lo stesso giorno è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il ricorrente sostiene in sostanza che le “*4 Bike Excite 1000 Led*” non appartengono alla fallita, come dice di aver già rilevato in occasione dell’allestimento dell’inventario, sebbene ammetta di non averlo poi letto e controllato, convinto che i beni in questione non vi figurassero. Egli fa notare di non aver potuto opporsi formalmente prima al loro inserimento nell’inventario, in quanto
è venuto in possesso della lista degli oggetti venduti pochi minuti dopo l’aggiudicazione, allorquando ne ha fatto
richiesta al banditore, al quale ha subito dichiarato la sua contestazione. Ciò premesso, l’insorgente specifica in sintesi che i noti beni sono di esclusiva proprietà della fornitrice ufficiale PI 3, sicché non fanno parte della massa fallimentare e non potevano dunque essere realizzati.
2.1 Giusta l’art. 242 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. Tale decisione va presa dopo che è decorso il termine per l’insinuazione dei crediti, a prescindere dal fatto che la rivendicazione sia fatta da un terzo o da altri in suo nome oppure che la cosa sia stata indicata dal fallito come proprietà del terzo. Una decisione dev’essere presa anche se la pretesa del terzo viene notificata dopo la vendita, ma prima del riparto del suo ricavo (art. 45 del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF, RS 281.32]).
2.2 Nel caso in rassegna, dagli atti non risulta che prima della vendita a trattative private il ricorrente abbia segnalato all’UF che *le “4 Bike Excite 1000 Led”* appartengono a un terzo e neppure ne emerge che terzi hanno rivendicato tali oggetti. L’allegazione secondo cui al momento dell’allestimento dell’inventario l’insorgente aveva già segnalato all’Ufficio che i beni non sono di proprietà della fallita, oltre a non essere confortata da prove è contraddetta dalla chiara dichiarazione scritta dell’amministratore unico della fallita, con cui ha riconosciuto l’inventario come esatto e completo (v. inventario del 16 settembre 2021, pag. 11). Del resto, senz’avanzare obiezione alcuna, egli aveva pure firmato il precedente inventario manoscritto che l’Ufficio aveva redatto il 7 maggio 2021 in occasione del sopralluogo presso la sede della fallita, ove alla voce n. 33 erano già menzionati gli oggetti in questione. Ch’egli non abbia in seguito letto e controllato i documenti che ha firmato non può che andare a suo discapito. Nemmeno è palese inoltre che le *“4 Bike Excite 1000 Led”* appartengono alla fornitrice ufficiale PI 3. I bollettini di consegna prodotti con il ricorso non chiariscono in alcun modo la questione, per tacere del fatto che nelle sue osservazioni del 3 novembre 2021 la fornitrice ufficiale sostiene che i beni sono in realtà di proprietà della PI 4, ancorché anch’essa non ne fornisca la prova.
2.3 Dalle considerazioni appena esposte risulta che al momento della vendita a trattative private non era *sub iudice* alcuna rivendicazione delle *“4 Bike Excite 1000 Led”*, e più in generale alcun impedimento a procedere alla realizzazione, ragione per cui l’aggiudicazione è valida, mentre il ricorso s’avvera di conseguenza infondato. Ciò non significa però che l’Ufficio non debba comunque decidere sulla rivendicazione avvenuta dopo la vendita. Come esposto sopra (consid. 2.1 *i.f.*), una decisione va infatti presa anche se la pretesa del terzo è notificata dopo la vendita, ma prima del ri-parto, sicché l’UF dovrà trattare la segnalazione di RI
1 come rivendicazione tardiva (art. 50 RUF), applicando per analogia l’art. 251 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 15.2000.66 del 17 agosto 2000, consid. 1), e dare avvio alla procedura prevista dagli art.
242 LEF e 45 segg. RUF. Giacché l’aggiudicazione è valida, la rivendicazione non può tuttavia che vertere sul solo ricavo della vendita dei beni in questione (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
34 ad § 45; Bommer in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 2 ad art. 50 RUF), ovvero, dato che la vendita è avvenuta in blocco, sulla quota proporzionale del ricavo riferita agli oggetti rivendicati in funzione del loro valore di stima, pari nel caso concreto a fr. 172.70 (fr. 150.– x fr. 3'000.– / fr. 2'606.–).
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. L’Ufficio dei fallimenti è invitato a trattare la segnalazione del ricorrente come rivendicazione tardiva in conformità del soprastante considerando 2.3.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio fallimenti, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.