Appeal Against Estate Seizure Inadmissible Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority rejected an appeal challenging an execution office's seizure of the appellant's one-sixth share in his father's estate, which included real estate and a bank account, because the appeal, filed on September 27, 2021, against the seizure formalized on July 14, 2021, was filed beyond the ten-day statutory deadline for appealing execution measures, rendering it inadmissible, and furthermore, the appellant's prior unmotivated letter of August 2, 2021, was also inadmissible, while the appellant's substantive challenges regarding his impignorable income, which was not seized, and the value of the seized assets were irrelevant to the procedural inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 93 LEF, Art. 163 CP, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35; Appeal Against Estate Seizure Inadmissible Due to Untimely Filing: che il ricorso contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere presentati all’autorità di vigilanza entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), come indicato a pag. 2 del verbale di pignoramento impugnato (la menzione di questa norma figurante d’altronde già nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 12 maggio 2021, a pag.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning concerning the deadline for filing the appeal against the enforcement office's measures, although the final order only declared inadmissibility based on timeliness.
This provision was cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation, referring to the written submission of August 2nd.
Cited in the reasoning as the basis for not levying court fees, which is reflected in the second order.
Cited in the reasoning as the basis for not allocating indemnities, which is reflected in the second order.
Cited in the reasoning as the basis for not allocating indemnities, which is reflected in the second order.
Testo completo
Incarto n. 15.2021.106 · Lugano 14 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 27 settembre 2021 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 12 maggio 2021 e verbalizzato il 14 luglio 2021 nelle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (esecuzioni n. __________ e __________) Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona (esecuzioni n. __________ e __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 12 maggio 2021 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Locarno ha interrogato l’escusso RI 1 e ha poi proceduto al pignoramento della sua quota di 1⁄6 nella comunione ereditaria del
padre fu __________, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________ e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il fondo e in fr. 5'500.– per il conto;
che l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–, era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di (almeno) fr. 1'200.– (verbale di pignoramento del 14 luglio 2021, notificato all’escusso il 22 luglio);
che con scritto del 2 agosto 2021 indirizzato all’UE, RI 1 ha contestato il verbale di pignoramento, chiedendo di *“ritirare e annullare tutte le operazioni fatte”*, anche quelle all’Ufficio dei registri, al creditore ipotecario e alla banca, e d’indicargli i mezzi e i termini di ricorso;
che l’UE ha risposto a tale scritto il 7 settembre, ricordando in particolare che la possibilità di ricorso all’autorità di vigilanza è menzionata a pag. 1 (*recte:* 2) del verbale di pignoramento;
che con il ricorso in esame, del 27 settembre 2021, RI 1 contesta nuovamente il verbale di pignoramento del 14 luglio 2021 e tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte all’Ufficio dei registri, al creditore ipotecario e alla PI 3;
che il ricorso contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono essere presentati all’autorità di vigilanza entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), come indicato a pag. 2 del verbale di pignoramento impugnato (la menzione di questa norma figurante d’altronde già nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 12 maggio 2021, a pag.
2 n. 3);
che interposto solo il 27 settembre 2021, il ricorso appare tardivo e pertanto irricevibile;
che nulla cambia anche volendo considerare come ricorso tempestivo lo scritto del 2 agosto 2021, poiché è sprovvisto di motivazione ed è pertanto ugualmente irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
– va del resto rilevato per abbondanza – il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento;
che la critica alla base mensile di fr. 1'200.– è senza oggetto, siccome l’UE non ha pignorato il suo reddito e l’art. 93 LEF si applica unicamente ai redditi dell’escusso, non alle quote ereditarie;
che per lo stesso motivo è pure senza oggetto la pretesa diminuzione del suo reddito causata dal maltempo e la grandine durante l’estate del 2021;
che non è dimostrata – né è di rilievo per il pignoramento – la pretesa inaccessibilità al conto presso la PI 3;
che, infine, non risulta dallo scritto 7 settembre 2021 dell’UE – né dalle sue spiegazioni nelle osservazioni al ricorso – il *“gesto di prevaricazione”* di cui si duole il ricorrente;
che semmai ci si potrebbe interrogare se l’UE non avrebbe dovuto denunciare RI 1 al Ministero pubblico per frode nel pignoramento (art. 163 CP) per avere egli omesso di dichiarare i propri diritti nella successione del padre in occasione di precedenti esecuzioni;
che il ricorso risulta pertanto integralmente irricevibile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.