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15.2021.104 • TRAC TI 15.2021.104 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Struck for Lack of Interest Following Move Abroad

Numero d'incarto 15.2021.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an execution office's income garnishment, which was initiated based on established enforceable titles and calculated an attachable surplus of 2,000 after setting the existential minimum at 2,550; however, subsequent investigation revealed the debtor had moved to Spain shortly after the garnishment, and when the appellate court inquired about the continued relevance of the appeal given the change in domicile, the debtor failed to respond despite being warned that silence would lead to the appeal being struck from the roll, leading the court to declare the appeal without interest and strike it from the record pursuant to the relevant procedural rules, and consequently ordering no collection of court fees or assignment of compensation.

Regesto Legislator

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Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24b cpv. 1 LPR, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal Struck for Lack of Interest Following Move Abroad: ch’essendo risultato nel frattempo da un controllo nella banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) che il 14 settembre 2021, pochi giorni dopo il pignoramento, l’escussa era andata a stabilirsi con il figlio __________ ad __________ in Spagna, con scritto del 24 gennaio 2022 il presidente della Camera ha chiesto al patrocinatore della ricorrente di determinarsi al riguardo e di comunicare dove risiedeva la sua cliente precisando, ove – come sembrava – fosse domiciliata in Spagna, se confermava il ricorso, sebbene si sarebbe allora dovuto procedere a una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv.

Parole chiave

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cambiamento di domicilio pignoramento del salario reddito minimo opposizione al precetto esecutivo interessi di mora domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24b cpv. 1 LPR

The appeal was declared without interest and struck from the roll based on this provision due to the appellant's silence regarding their current domicile.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the final order regarding the non-collection of judicial fees and costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final order regarding the non-collection of judicial fees and costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the non-collection of judicial fees and costs.

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Testo completo

RI 1 Incarto n. 15.2021.104 · Lugano 4 marzo 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 20 settembre 2021 di

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il pignoramento eseguito il 9 settembre 2021 nelle esecuzioni n. __________82, __________91, __________61 e __________62 promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’PA 2 )

Comune di ,

Azienda acqua potabile ,

(rappresentati dal PA 3 )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che a richiesta degli escutenti appena menzionati, il 9 settembre 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Lugano,

ha pignorato pres­so la datrice di lavoro dell’escussa RI 1, la __________, l’eccedenza pignorabile arrotondata in fr. 2'000.– dal 23 luglio 2021, dopo aver accertato che il suo minimo esistenziale ammonta a fr. 2'550.–;

che con ricorso del 20 settembre 2021 RI 1 ha chiesto che il pignoramento del suo reddito venisse annullato e in subordine ricalcolato come indicato nel ricorso, aumentando il suo minimo esistenziale indicativamente di almeno fr. 4'680.–;

che il 28 settembre 2021 il Presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

che l’11 ottobre 2021 il patrocinatore della ricorrente ha chiesto all’UE di concederle una proroga fino al 31 ottobre 2021 per presentare osservazioni alla decisione sull’effetto sospensivo e per produrre, entro il medesimo termine, i giustificativi di pagamento delle spese invocate con il ricorso, spiegando che, trovandosi la sua cliente momentaneamente all’estero, non gli poteva fornire i giustificativi in questione;

che la ricorrente non ha fornito i giustificativi di pagamento neppure entro la data proposta dal suo legale, per altro richiestile dal­l’UE già prima del pignoramento, poi rinviato al 23 luglio 2021 su richiesta del suo patrocinatore proprio per procurarsi i dati necessari (cfr. scritti 25 maggio e 6 agosto 2021 dell’avv. PA 1);

che nulla ostava quindi a entrare senza indugio nel merito del ricorso;

ch’essendo risultato nel frattempo da un controllo nella banca dati sui movimenti della popolazione (MovPop) che il 14 settembre 2021, pochi giorni dopo il pignoramento, l’escussa era andata a stabilirsi con il figlio __________ ad __________ in Spagna, con scritto del 24 gennaio 2022 il presidente della Camera ha chiesto al patrocinatore della ricorrente di determinarsi al riguardo e di comunicare dove risiedeva la sua cliente precisando, ove – come sembrava – fosse domiciliata in Spagna, se confermava il ricorso, sebbene si sarebbe allora dovuto procedere a una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv.

3 LEF per adattarlo alle nuove circostanze;

che in assenza di risposta, con ordinanza del 14 febbraio 2022 il presidente della Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni per indicare il suo domicilio attuale e precisare se il ricorso conserva ancora un interesse, rendendola attenta al fatto che in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato stralciato dal ruolo siccome diventato senza interesse;

che entro il termine assegnatole la ricorrente è rimasta silente;

che in conformità all’avvertenza contenuta nell’ordinanza appena citata, il ricorso va pertanto dichiarato senza interesse e stralciato dal ruolo (art. 24*b* cpv. 1 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse ed è pertanto stralciato dal ruolo.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.