Appeal Regarding Execution Competence, Auction Procedure, and Preliminary Challenges Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the execution office's territorial competence and the conditions for auctioning a property, including the applicability of specific real estate legislation and the legality of using a double bidding round. The court dismissed the appeal in the admissible parts, reasoning that the objections regarding territorial competence and property law applicability had already been rejected in a prior ruling, while the challenge against the double auction round lacked sufficient legal reasoning and was therefore inadmissible under procedural rules; furthermore, requests concerning private sales, provisional distribution, and auction postponement were deemed premature as they had not first been presented to the execution office, and challenges to tax liens must be pursued as formal opposition to the list of encumbrances rather than via this supervisory appeal.
Regesto Legislator
UfficialeContestazione dell’elenco oneri e delle condizioni d’asta. Assoggettamento alla LAFE. Richiesta di differimento dell’asta. Contestazione d’ipoteche legali del fisco
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the procedure for notifying the decision, which is mentioned before the final orders.
Cited in the reasoning regarding the decision not to levy judicial costs (Tassa di giustizia).
Cited in the reasoning regarding the decision not to assign indemnities.
Cited in the reasoning regarding the decision not to assign indemnities.
The appeal was rejected in the measure it was admissible, corresponding to the application of this procedural law concerning the appeal to the supervisory authority.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of one part of the appeal due to lack of proper motivation.
Cited in the reasoning regarding the issues of double auction bidding.
Cited in the reasoning regarding requests for private treaty sale.
Cited in the reasoning regarding requests for provisional distribution.
Cited in the reasoning regarding requests for auction postponement.
Cited in the reasoning concerning the power of the execution office regarding claims on the list of encumbrances.
Cited in the reasoning as the procedure for challenging claims on the list of encumbrances, which the current appeal sought to do.
Cited in the reasoning regarding the procedure for challenging claims on the list of encumbrances.
Cited in the reasoning concerning the requirements for foreign acquisition of commercial properties.
Cited in the reasoning concerning the examination of foreign acquisition requirements after the award.
Cited in the reasoning regarding the procedure for challenging claims on the list of encumbrances.
Cited in the reasoning concerning the power of the execution office regarding claims on the list of encumbrances.
Cited in the reasoning as the procedure for challenging claims on the list of encumbrances, which the current appeal sought to do.
Cited in the reasoning regarding the procedure for challenging claims on the list of encumbrances.
The decision on costs is typically governed by the LTF, although the actual order cites specific cantonal/federal provisions related to costs (Art. 20a LEF, Art. 61, 62 OTLEF) which are included above.
Testo completo
Incarto n. 15.2020.97 · Lugano 13 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul “ricorso (art. 17 LEF)” presentato il 25 settembre 2020 da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri e le condizioni d’incanto relativi al fondo n. __________ RFD di __________ di sua proprietà depositati nell’esecuzione n. __________1 promossa nei suoi confronti dalla
PI 1, __________
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente contesta nuovamente la competenza territoriale dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, facendo valere che il foro esecutivo è al luogo di situazione del fondo, a __________;
che la Camera ha già avuto modo di respingere la stessa censura sollevata da RI 1 in un precedente ricorso contro l’avviso d’incanto, sicché è sufficiente rinviare alla motivazione contenuta nella sentenza 15.2020.78 del 9 settembre 2020 (consid. 3), con cui egli non si confronta;
che pure la contestazione dell’assoggettamento del fondo alla LAFE è già stata trattata dalla Camera nella decisione appena ci-tata (al consid. 5), alla quale ci si può dunque limitare a rinviare, con la precisazione che anche l’acquisizione di stabili commerciali da parte di persone all’estero è subordinata a condizioni (art. 18*a* cpv. 1 OAFE [RS 211.412.411]), che possono essere esaminate in linea di massima solo dopo l’aggiudicazione (art.
19 LAFE [RS 211.412.41);
che il ricorrente contesta inoltre l’esistenza dei presupposti legali, giusta l’art. 142 LEF, per procedere all’aggiudicazione del fondo con doppio turno
d’asta, senza precisare però quali presupposti non sarebbero adempiuti e senza criticare le DTF 125 III 123 segg.
e 126 III 290 segg. citate a giustificazione della facoltà per il creditore di chiedere il doppio turno d’asta onde poter disdire eventuali contratti di locazione per la successiva scadenza legale;
che il ricorso, su questo punto sprovvisto di motivazione (in sfregio dell’art. 7 cpv. 3 lett. c della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]), è irricevibile;
che le richieste volte alla vendita a trattative private del fondo da realizzare (art. 143*b* LEF) – peraltro senz’indicazione dell’identità del preteso interessato –, a una ripartizione provvisoria (art. 144 cpv. 2 LEF) – senza precisazione dell’oggetto della stessa – e al differimento dell’asta (art. 141 LEF) rientrano tutte, in prima battuta, nella competenza dell’UE, che il ricorrente non risulta avere interpellato in merito;
che presentate in modo prematuro direttamente all’autorità di vigilanza, tali richieste sono pure esse irricevibili;
che eventuali dubbi sull’esistenza o sul quantum dei crediti insinuati tempestivamente non autorizzano l’ufficio d’esecuzione a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 2 RFF) né all’autorità di vigilanza adita con un ricorso (art. 17 LEF) di ordinarne la cancellazione, ma chi intende contestarli deve presentare opposizione all’elenco oneri entro dieci giorni dalla sua comunicazione e l’ufficio impartirà un termine per promuovere azione giudiziaria di contestazione dell’elenco sulla scorta degli art. 106 segg. LEF (art. 140 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2012.55/61 dell’11 giugno 2012 consid. 2.7);
che la contestazione delle ipoteche legali iscritte a favore dello Stato del Canton Ticino e del Comune di __________ espressa dal ricorrente risulta così irricevibile in questa procedura, ma va trat-tata dall’UE come opposizione all’elenco oneri secondo la procedura degli art. 106 segg. LEF;
che stante l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal notificare agli interessati sia il ricorso sia la decisione (art. 9 cpv. 2 LPR);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione ad .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.