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15.2020.91 • TRAC TI 15.2020.91 Generato dall'IA

Enforcement Order Notification Validity and Ratification of Service

Numero d'incarto 15.2020.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant contested the validity of an enforcement order's notification, arguing it was improperly served upon an employee of a related, but separate, legal entity who lacked apparent authority, thus invalidating the subsequent opposition. The appellate authority rejected the appeal, reasoning that even if the initial notification to the employee was flawed, the debtor subsequently ratified the act by submitting observations in response to the appeal, effectively validating the service retroactively, or alternatively, that the receipt of the appeal documents by the debtor’s manager constituted a new, valid service, rendering the opposition timely.

Regesto Legislator

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Art. 66 LEF, Art. 65 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement Order Notification Validity and Ratification of Service: The appellate authority rejected the appeal, reasoning that even if the initial notification to the employee was flawed, the debtor subsequently ratified the act by submitting observations in response to the appeal, effectively validating the service retroactively, or alternatively, that the receipt of the appeal documents by the debtor’s manager constituted a new, valid service, rendering the opposition timely.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione validità della notificazione notificazione della decisione opposizione al precetto esecutivo procura apparente persona giuridica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the decision to rule on the non-levying of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the decision to rule on the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the decision to rule on the non-levying of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.91 · Lugano 26 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 27 agosto 2020 della

RI 1 IT- (patrocinata dall’avv. PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 24 luglio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1 (rappresentata dalla RA 1, )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che a domanda della RI 1, il 24 luglio 2020 l’Ufficio d’ese­­cuzione (UE) di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n. __________ contro la società PI 1 per l’incasso di fr. 60'386.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2019 sulla scorta di un contratto di trasporto di merci del 5 febbraio 2019 e di fr. 3'822.70 per i costi di recupero del

credito e per le spese legate alla procedura d’ingiunzione;

che il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 agosto 2020 nelle mani di PI 2, dipendente della rappresentante del­-l’escussa, la RA 1, la quale ha interposto opposizione totale all’esecuzione;

che con il ricorso in esame, del 27 agosto 2020, l’escutente contesta la validità della notifica del precetto esecutivo, facendo valere che PI 2 non era autorizzata a ritirarlo siccome non ha alcun *“apparente legame”* con l’escussa;

che il fatto per lei di essersi trovata nei locali della RA 1, il cui amministratore unico RA 2 è anche gerente dell’escussa, è secondo la ricorrente assolutamente ininfluente, poiché le due società godono di una personalità giuridica distinta e indipendente;

che la ricorrente chiede pertanto di considerare la notifica del precetto esecutivo come non avvenuta e di procedervi nuovamente per via di pubblicazione (art. 66 LEF), l’opposizione interposta da PI 2 dovendo a suo dire essere ritenuta come non valida;

che nelle osservazioni al ricorso del 14 settembre 2020, RA 2 rileva per conto dell’escussa che PI 2 è dipendente della RA 1, alla quale la PI 1 ha conferito un mandato di rappresentanza anche nelle pratiche amministrative, sicché era autorizzata a ritirare il precetto esecutivo;

che nelle sue del 18 settembre l’UE tiene ugualmente la notifica per efficace in virtù dell’art. 65 LEF, ricordando che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera è pure valida la notifica fatta a un impiegato di una terza società che esercita la propria attività negli stessi locali della società escussa, qualora il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo a un rappresentante della società escussa (DTF 96 III 4 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.51 del 7 novembre 2018 consid. 3.1);

che nella fattispecie, invero, non risulta dagli atti il luogo in cui è stata effettuata la notifica contestata, né pertanto se in tale luogo l’escussa e la RA

1 condividano locali;

che la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, poiché anche se la notifica ad PI 2 e l’opposizione interposta da quest’ultima dovessero ritenersi inefficaci, questi atti sono stati ratificati dall’escussa con le osservazioni al ricorso, con effetto retroattivo (sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017, RtiD 2017 II 868 n. 39c consid. 5);

che del resto anche a voler seguire la tesi principale della ricorrente, il precetto esecutivo non andrebbe notificato in via edittale come da lei richiesto, ma andrebbe reputato notificato, per la pri­ma volta in modo valido, a RA 2 in occasione della notifica del ricorso, sicché le sue osservazioni dovrebbero essere parificate a una valida e tempestiva opposizione;

che il ricorso va di conseguenza respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.