Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2020.79 • TRAC TI 15.2020.79 Generato dall'IA

Zurich Canton Tax Enforcement Appeal Deadline Case

Numero d'incarto 15.2020.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged enforcement orders issued by the Lugano Enforcement Office for the collection of inheritance tax claims by the Canton of Zurich, filing a request for reinstatement of the appeal deadline and annulment of the orders, arguing that a severe, debilitating illness prevented timely action after the February 2020 notification. The appellate court rejected the request as inadmissible because the appellant failed to prove the requisite non-culpable impediment for the entire six-month delay, specifically noting that the appellant could have appointed a representative or obtained necessary medical documentation remotely, rendering the appeal against the enforcement order untimely under the ten-day rule for such appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 cov.4, Art. 17 LEF, Art. 3 LPR, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 33 LEF; Zurich Canton Tax Enforcement Appeal Deadline Case: The appellate court rejected the request as inadmissible because the appellant failed to prove the requisite non-culpable impediment for the entire six-month delay, specifically noting that the appellant could have appointed a representative or obtained necessary medical documentation remotely, rendering the appeal against the enforcement order untimely under the ten-day rule for such appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione fiscale ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione deposito tardivo accordo fiscale preliminare termine processuale perentorio opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 112 V 225
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not collecting court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not allocating indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not allocating indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2020.79 · Lugano 29 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 18 agosto 2020 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi nei confronti del ricorrente il 6 febbraio 2020 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dallo

Staat Zürich, Zurigo (rappresentato dal Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Inkasso (DAIE), Zurigo)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 6 febbraio

2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone Zurigo procede contro __________ per l’incasso di fr. 62'388.–

e fr. 181'152.–, oltre agli interessi del 4.5% dal 15 dicembre 2019. Quale causa del credito l’escutente ha indicato l’*“Erbschaftssteuer, gemäss Verfügung des kantonalen Steueramtes Zürich n. 2017/40 0806”*, rispettivamente *“n. 2017/40 0807”*.

B. Con *“istanza di restituzione del termine art.39 cov.4 LEF e ricorso art.17 LEF”* del 18 agosto 2020, RI 1 ha chiesto la restitu-zione del termine per proporre ricorso e l’annullamento dei precetti esecutivi, protestate tasse, spese e ripetibili.

C. Con osservazioni del 25 agosto 2020 l’escutente ha chiesto la reiezione dell’istanza mentre nelle sue del 7 settembre 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera per quanto attiene all’istanza di restituzione del termine e ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – contro un provvedimento dell’ufficio di esecuzione, in

particolare contro l’emissione e la notifica di un precetto esecutivo, dev’essere interposto entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv.

2 LEF). Nella fattispecie, RI 1 non contesta che il ricorso sia tardivo – a ragione perché i precetti esecutivi gli sono stati notificati il 15 febbraio 2020 – dal momento che in base all’art. 33 cpv. 4 LEF egli postula la restituzione del termine di ricorso, a quanto pare contro la notifica dei precetti esecutivi, ancorché ne concluda all’annullamento.

2. La

restituzione di un termine stabilito dalla LEF va chiesta all’au­­torità di vigilanza o all’autorità giudiziaria

competente (art. 33 cpv. 4 LEF). Ove la domanda riguardi, come nel caso concreto, il termine di ricorso (art. 17 cpv. 2 LEF), che non è un termine giudiziario, la competenza spetta all’autorità di vigilanza cantonale. Sotto questo profilo la domanda in esame è ricevibile.

2.1 Secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata e dev’essere inoltrata entro il medesimo termine

dalla cessazione dell’impedimento

presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art.

33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Tra i motivi di restituzione di un termine la giurisprudenza e la dottrina citano l’improvviso sopraggiungere di una grave malattia, tale da impossibilitare il richiedente ad agire entro il termine o a incaricare un terzo del compimento del relativo atto (DTF 112 V 225; sentenza della CEF 15.2019.22 dell’11 luglio 2019 consid. 3.2 e i rinvii).

2.2 Come visto, il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notificazione del precetto esecutivo. L’istanza di restituzione di questo termine deve quindi essere inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione del­l’impedimento. In concreto, il ricorrente allega che i precetti esecutivi gli sono stati notificati il 18 febbraio 2020 presso il domicilio di una sua conoscente a __________, dove ha soggiornato durante le cure oncologiche cui si è sottoposto presso l’Ospedale __________. Debilitato dalla sua grave malattia, egli afferma di essere riuscito solo a fare opposizione, ma di non avere avuto la forza e la lucidità per occuparsi delle esecuzioni né di aver potuto confrontarsi con terzi in relazione all’avvenuta notifica e ai mezzi di difesa a sua disposizio­ne. È solo dopo aver potuto finalmente farsi accompagnare al proprio domicilio di __________ il 31 luglio 2020 ch’egli ha potuto prendere un primo contatto con la sua patrocinatrice e spedirle, il 17 agosto, la documentazione comprovante il suo stato di salute. Ritiene quindi implicitamente tempestiva l’istanza di restituzione del termine di ricorso da lui inoltrata il 18 agosto 2020.

2.3 Ora, il ricorrente non prova di essere stato davvero impossibilitato senza sua colpa durante ben sei mesi perlomeno a designarsi un rappresentante incaricato di occuparsi delle questioni esecutive o di contattare un avvocato a tale scopo, ad esempio la conoscente presso la quale abitava e da lui indicata quale persona di contatto sul formulario di ammissione alla clinica __________ (doc. C accluso al ricorso). Si può d’altronde dubitare dell’utilità di tornare in Ticino per riunire la documentazione comprovante il suo stato di salute, giacché avrebbe potuto farsi rilasciare le attestazioni mediche necessarie direttamente a __________ presso l’ospedale o il suo medico (ancorché non risulta avere avuto appuntamenti tra il 15 gennaio e il 13 luglio 2020, v. doc. E). L’istanza è quindi tardiva e perciò inammissibile.

3. Sia precisato, per abbondanza, che nel merito il ricorrente confonde il foro esecutivo, definito agli art. 46 segg. LEF, con il luogo di notificazione degli atti esecutivi, disciplinato dagli art. 64 segg. LEF. L’art. 46 cpv. 1 LEF attribuisce di principio la competenza (dal profilo territoriale) di escutere le persone fisiche all’ufficio d’esecuzione nel cui circondario esse hanno il domicilio, ovvero nel caso in esame all’Uf­ficio d’esecuzione di __________. Mentre l’art. 64 cpv. 1 LEF prevede sì che la notificazione ha luogo di regola al domicilio dell’escusso, ma può essere fatta anche nel luogo in cui questi esercita abitualmente la sua professione e più in generale in ogni luogo in cui risulta possibile consegnargli personalmente l’atto da notificare (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre 2019 consid. 3.2; Jean­neret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 64 LEF), quindi anche presso una conoscente a __________. La notifica postale può d’altronde avvenire validamente all’infuori del circondario d’esecuzione senza previa rogatoria (art. 4 al. 2 *a contrario* et 66 cpv. 2 LEF; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 8 ad art. 66).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.