Enforcement Seizure Order Appeal Regarding Essential Minimum Expenses
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an enforcement office's seizure order, but the office subsequently reconsidered and partially granted the appeal by including car leasing costs and heating expenses in the debtor's essential minimum, rendering that part of the appeal moot. The court dismissed the remainder of the appeal because the debtor failed to prove payment of past health insurance premiums, which is a prerequisite for their inclusion, and correctly excluded the dog tax from the essential minimum as therapeutic necessity was not demonstrated.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Reiezione delle censure non diventate senza oggetto. Spese legate a un animale di compagnia
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section concerning the rule for striking the appeal from the rolls when the appealed measure is reconsidered and fully accepted, which implies this provision governs the procedure for handling reconsidered appeals.
Cited in the reasoning regarding the correct procedure (revision request) for claims not covered by the appeal.
Cited in the reasoning to establish that no court fees are levied in supervisory matters.
Cited in the reasoning to establish that no indemnities are awarded in supervisory matters.
Testo completo
Incarto n. 15.2020.75 · Lugano 3 settembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 22 luglio 2020 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 14 luglio 2020 nei confronti del ricorrente a favore del gruppo n. 4 composto delle esecuzioni promosse da:
PI 1, Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati da )
preso atto che con decisione del
5 agosto 2020 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato il provvedimento impugnato nel senso di ammettere l’inserimento nel minimo esistenziale del ricorrente del costo del leasing auto di fr. 606.75 mensili e delle spese di riscaldamento di fr. 130.– mensili fatti valere nel ricorso;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv.
4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
osservato, a onore del vero, che nel caso in esame l’Ufficio non ha accolto tutte le richieste del ricorrente;
rammentato infatti ch’esso ha respinto la domanda di computo dei premi della cassa malattia, ma la decisione merita conferma, siccome nel ricorso RI 1 non pretende – e comunque non prova –
di aver pagato i premi degli ultimi mesi (condizione *sine qua non* per il loro computo: cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a), sicché la
sua pretesa andava fatta valere non con un ricorso bensì, come indicato dall’Ufficio nella decisione di riconsiderazione, con un’istanza di revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e DTF 108 III 12 consid. 4) a condizione di garantire il pagamento regolare dei premi durante il pignoramento (v. sentenza della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010, RtiD 2010 II 719 n. 61c consid. 4.2);
atteso che l’Ufficio ha d’altronde correttamente considerato che la tassa per cani del 2020 non rientra nel minimo esistenziale del ricorrente – il quale, del resto, nel ricorso si è limitato a porre un quesito al riguardo –, le spese legate a un animale di compagnia potendo essere computate solo se ne è dimostrata la necessità ai fini terapeutici (sentenze del Tribunale federale 5A_222/2013 del 21 giugno 2013 consid. 2.4 e 5A_660/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.5.3);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.