Appeal Mootness Due to Execution Office Revocation of Bankruptcy Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a bankruptcy order issued by the execution office, which was provisionally stayed pending the appeal; subsequently, the execution office reconsidered and canceled the contested order after discovering the underlying provisional rejection of the opposition had not been properly served on the appellant, leading the supervisory authority to deem the appeal moot and strike it from the rolls, consistent with rules allowing the office to revoke prior measures before responding and precluding court fees for such supervisory proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35, art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35; Appeal Mootness Due to Execution Office Revocation of Bankruptcy Order: ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for the procedural outcome that the appeal is struck from the roll when the new measure fully accepts the appellant's requests, which supports the final order.
Cited in the reasoning as the basis for not levying judicial fees, corresponding to order No. 2.
Cited in the reasoning as the basis for not awarding indemnities, corresponding to order No. 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2020.73 · Lugano 3 settembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 24 luglio 2020 della
RI 1 (patrocinata dall’avv. RA 1, ) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14 luglio 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ricordata l’ordinanza emessa il 28 luglio 2020, con cui il presidente della Camera ha conferito l’effetto sospensivo al ricorso;
preso atto che, sulla scorta delle considerazioni contenute nell’ordinanza appena citata, con decisione del 13 agosto 2020 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa il 28 aprile 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, non era stata validamente notificata alla ricorrente, tanto che il 23 luglio 2020, due giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento all’escussa, il Pretore ne ha disposta una nuova intimazione alla RI 1;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugna-to fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– avv. ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.