Appeal Against Execution Dismissed Due to Untimely Objection and Lack of Supervisory Jurisdiction Over Merits
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged an execution proceeding, which included the seizure of their property share, arguing for the suspension of the proceedings until the creditor reduced the claim amount based on a purported set-off, and also complained about the execution office's lack of response to an inquiry about opposing the execution. The court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to oppose the payment order within the legal deadline and did not demonstrate an excusable delay, further stating that the supervisory authority lacks jurisdiction to examine substantive issues regarding the validity or amount of the underlying credit, which must be litigated before the appropriate judicial authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 88 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Execution Dismissed Due to Untimely Objection and Lack of Supervisory Jurisdiction Over Merits: The court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to oppose the payment order within the legal deadline and did not demonstrate an excusable delay, further stating that the supervisory authority lacks jurisdiction to examine substantive issues regarding the validity or amount of the underlying credit, which must be litigated before the appropriate judicial authorities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision cited in the dispositive regarding the non-levy of court fees.
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Testo completo
Incarto n. 15.2020.72 · Lugano 29 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 24 luglio 2020 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 13 luglio 2020 a favore del gruppo n. 9 composto di otto esecuzioni, tra le quali la n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 31 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la società PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 15'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2013, indicando quale causa del credito il *“prestito con riconoscimento di debito del 30 gennaio 2013”*;
che non avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 16 gennaio 2020 l’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione;
che il 29 maggio 2020 l’UE ha proceduto a pignorare a favore del gruppo n. 9 (composto di otto esecuzioni, tra cui quella dell’PI 1, ammontanti a complessivi fr. 40'375.– oltre ad accessori) la quota B di comproprietà dell’escusso della particella n. __________ RFD di __________, stimata in fr. 303'707.–;
che il 13 luglio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento;
che con ricorso del 24 luglio 2020 RI 1 ha chiesto la sospensione della procedura fino a quando l’PI 1 non avrebbe ridotto l’importo della sua pretesa, computando interessi sul credito di fr. 8'330.60 da lui posto in compensazione;
che il ricorrente si duole inoltre che l’UE non ha risposto alla sua domanda del 19 luglio 2020 intesa a sapere se ci fosse una possibilità d’interporre opposizione;
che nelle sue osservazioni del 6 agosto 2020 l’PI 1 ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile, mentre nelle sue del 10 agosto 2020 l’UE ha concluso per la sua reiezione;
che
– orbene – il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo dell’PI 1;
ch’egli non fa valere, per avventura, di essere stato impedito ad agire da un ostacolo non imputabile a sua colpa entro il termine d’opposizione di dieci giorni decorso dalla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 25 novembre 2019;
che il ricorrente non ha pertanto diritto alla restituzione del termine d’opposizione giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, per tacere del fatto che, come prescritto da questa norma, egli avrebbe dovuto chiederla e interporre opposizione al precetto esecutivo entro dieci giorni dalla cessazione dell’ipotetico impedimento;
che ciò posto la via del ricorso all’autorità di vigilanza non con-sente all’escusso di sollevare questioni di merito (attinenti cioè alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione);
che infatti su questo tipo di controversie non decidono né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF), bensì le autorità giudiziarie e amministrative preposte, in prima luogo quelle competenti in materia di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF; tra tante: sentenza della CEF 15.2017.104 del 13 dicembre 2017, consid. 1 e 2);
che nella misura in cui il ricorrente contesta l’importo del credito della resistente, la sua censura è pertanto irricevibile;
che in una replica spontanea del 17 agosto 2020 il ricorrente osserva come nel 2015 l’PI 1 avesse inoltrato un’esecuzione per lo stesso credito ora in discussione, cui egli aveva interposto opposizione;
ch’egli chiede in merito se l’esecuzione del 2015 è stata cancellata e perché ne è stata avviata una nuova, lamentandosi di non aver ricevuto dall’UE risposta a questi quesiti;
che la facoltà di replicare spontaneamente a ogni atto di procedura non comprende quella di addurre nuovi fatti, prove e domande (sentenza della CEF 15.2019.61 dell’11 novembre 2019 consid. 4.2);
che le richieste aggiuntive del ricorrente sono di conseguenza anch’esse inammissibili;
che, ad ogni modo, come il ricorrente non può ignorare, l’PI 1 non ha proseguito l’esecuzione n. __________ avviata l’8 ottobre 2014, scegliendo invece di avviarne una nuova il 31 ottobre 2019;
che non le
era vietato operare una simile scelta (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; DTF 128 III 384 consid. 1 e 2; sentenza della CEF 15.2014.105
del 5 novembre 2014 consid. 3), siccome la società non aveva richiesto la continuazione della prima esecuzione e non ne aveva neppure il diritto, vista l’opposizione interposta dall’escusso e la susseguente perenzione della prima esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.