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15.2020.69 • TRAC TI 15.2020.69 Generato dall'IA

Seizure Execution Appeal Timeliness and Scope of Review

Numero d'incarto 15.2020.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority dismissed an appeal against the execution of a seizure and subsequent enforcement order because the appeal was filed outside the ten-day statutory deadline, counting from the date of the official publication of the seizure order, even considering a subsequent corrected publication; furthermore, the court noted that the debtor, being of unknown residence, could be subject to execution where the seized assets are located, and mere claims of third-party ownership did not automatically void the seizure procedure.

Regesto Legislator

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Art. 7 LPR, Art. 3 LPR, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 52 LEF, Art. 141 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 46 cpv. 2 LTF; Seizure Execution Appeal Timeliness and Scope of Review: giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso in esame, ci si potrebbe chiedere se RI 1 non avrebbe già dovuto ricorrere contro la prima pubblicazione del decreto e verbale di sequestro, del 15 maggio 2020, dal momento che i dati rettificati nella seconda pubblicazione del 12 giugno 2020 – ossia la cittadinanza e la data di nascita del debitore – non gl’impedivano di certo di comprendere di essere lui il debitore e di ricorrere quindi contro il decreto e verbale di sequestro già a quel momento. Comunque sia, anche volendo considerare questi atti notificatigli solo il 12 giu­gno 2020 (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF), il ricorso, interposto solo il 24 giugno 2020, ovvero più di dieci giorni dopo la seconda pubblicazione, si rivela tardivo.

Parole chiave

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esecuzione del pignoramento azione di rivendicazione nel pignoramento beni sequestrati potere di cognizione autorizzazione all’esecuzione termine legale Sequestro e precetto esecutivo a convalida. Ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order regarding the non-levy of judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the non-award of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the non-award of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2020.69 · Lugano 27 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 24 giugno 2020 di

RI 1 d’ignota dimora contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ dell’8 maggio 2020 e contro il precetto esecutivo a convalida del sequestro emesso nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Su richiesta di PI 1, il 30 aprile 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il sequestro di otto telefoni cellulari, di un computer (PC) e di tre computer portatili presso il Servizio reperti della Polizia cantonale. L’8 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha eseguito il sequestro di quattro cellulari e di un PC portatile, il resto dei beni indicati nel decreto di sequestro essendo stati dissequestrati dal Ministero pubblico e consegnati a RI 1 il 4 maggio 2020 alla sua uscita dal carcere.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020 dal­l’UE di Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 a convalida del sequestro per fr. 4'152'838.72 complessivi oltre a interessi e spese, indicando quale titolo di credito la sentenza della Corte delle Assisi criminali del 30 dicembre 2018 e il verbale d’interrogatorio del 6 settembre 2019. Il precetto esecutivo è stato notificato a RI 1 con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio svizzero di commercio del 19 maggio 2020, mentre il decreto e il verbale di sequestro gli so­no stati notificati, sempre in via edittale, una prima volta il 15 mag­gio 2020 e una seconda, in seguito alla correzione di dati errati, il 12 giugno 2020.

C. Con ricorso del 24 giugno 2020, RI 1 ha confermato la sua intenzione di *“disconoscere”* il sequestro e di opporsi anche agli atti successivi.

D. Con osservazioni del 6 luglio 2020 PI 1 ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto tardivo e irrispettoso dei requisiti formali dell’art. 7 LPR, e in via subordinata ha postulato la sua reiezione nel merito. Nelle sue del 16 luglio 2020, l’UE ha concluso ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso dev’essere presentato all’autorità di vigilanza cantonale

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso in esame, ci si potrebbe chiedere se RI 1 non avrebbe già dovuto ricorrere contro la prima pubblicazione del decreto e verbale di sequestro, del 15 maggio 2020, dal momento che i dati rettificati nella seconda pubblicazione del 12 giugno 2020 – ossia la cittadinanza e la data di nascita del debitore – non gl’impedivano di certo di comprendere di essere lui il debitore e di ricorrere quindi contro il decreto e verbale di sequestro già a quel momento. Comunque sia, anche volendo considerare questi atti notificatigli solo il 12 giu­gno 2020 (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF), il ricorso, interposto solo il 24 giugno 2020, ovvero più di dieci giorni dopo la seconda pubblicazione, si rivela tardivo.

2. Ad ogni modo va rilevato, per abbondanza, che il ricorso era destinato all’insuccesso perché anche un debitore domiciliato al­l’e­stero può essere escusso in Svizzera al luogo di situazione dei beni sequestrati (art. 52 LEF), mentre la segnalazione secondo cui gli oggetti sequestrati apparterebbero a terzi non ne osta né il sequestro né il pignoramento ove la proprietà dei terzi non sia ma-nifesta (e il ricorrente non fornisce prove al riguardo); semplicemente l’Ufficio d’esecuzione dovrà avviare la procedura prevista agli art. 106 segg. LEF qualora verranno comunicati precisamente l’identità e il domicilio degli asseriti proprietari.

3. Alla richiesta del presidente della Camera di comunicare l’indirizzo postale del suo domicilio attuale, il 20 luglio 2020 RI 1 ha risposto di cambiare spesso il proprio luogo di residenza e di non essere in grado di fornire un indirizzo postale presso le strutture ricettive in cui soggiorna. Ha precisato che la sua vecchia domiciliazione postale presso una casella postale a Dubai era ancora attiva, ma ha auspicato una comunicazione via posta elettronica di una copia degli atti da notificargli. In queste circostanze, una notifica della decisione odierna a Dubai non avrebbe senso dal momento che il ricorrente stesso ammette di non risiedervi. Essendo egli d’ignota dimora, la decisione gli va notificata in via edittale (art. 141 cpv. 1 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 14 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]). Eccezionalmente il ricorrente verrà avvertito per posta elettronica della pubblicazione.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– per pubblicazione e messaggio elettronico; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.